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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32016R2215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi sanzionatori del regolamento (CE) n. 329/2007 nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, recependo la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 novembre 2016. Vengono aggiunte 11 persone fisiche e 10 entità all'allegato IV e, per effetto di tale inclusione, alcune voci vengono soppresse dall'allegato V. Il provvedimento entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di persone, entità e organismi soggetti a congelamento fondi nel quadro delle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ai fini dell'aggiornamento delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 329/2007. Riguarda le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi inseriti negli allegati IV e V del regolamento base, con effetto dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna gli elenchi ai fini del congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Corea del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 aggiorna gli elenchi nominativi allegati al regolamento (CE) n. 329/2007, che disciplina le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea. Il provvedimento recepisce l'aggiornamento deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 30 novembre 2016 e mira a garantire l'immediata efficacia delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che l'allegato IV contiene le persone, entità e organismi designati dal comitato sanzioni o dal CSNU e soggetti al congelamento; l'allegato V contiene soggetti inseriti dal Consiglio dell'Unione europea non compresi nell'allegato IV. Poiché il CSNU ha aggiunto 11 persone fisiche e 10 entità agli elenchi sanzionatori, la Commissione interviene per allineare il diritto dell'Unione alla decisione internazionale. Inoltre, alcune voci devono essere rimosse dall'allegato V perché trasferite nell'allegato IV.

Base giuridica e struttura dell'intervento

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 329/2007. Il testo non introduce un nuovo regime materiale, ma opera esclusivamente tramite rinvii agli allegati del regolamento base, sostituendo e aggiornando gli elenchi dei destinatari delle misure restrittive.

Ambito soggettivo delle modifiche

L'intervento riguarda:

  • le persone fisiche elencate nell'allegato IV del regolamento base;
  • le persone giuridiche, entità e organismi elencati nell'allegato IV;
  • le persone fisiche, entità e organismi inseriti nell'allegato V e quindi soggetti alle misure autonome dell'Unione.

Le nuove iscrizioni nell'allegato IV comprendono, tra gli altri, soggetti collegati a KOMID, al ministero dell'industria dell'energia atomica, al ministero della sicurezza dello Stato nordcoreano, alla Daedong Credit Bank e a vari organismi o società operanti nei settori finanziario, commerciale e della difesa. Tra le nuove entità figurano banche e società commerciali nordcoreane, nonché soggetti ritenuti coinvolti in attività di proliferazione o nel sostegno ai programmi nucleari e missilistici.

Nuove iscrizioni nell'allegato IV

L'allegato I aggiunge nuove voci all'elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Le persone inserite sono 11 e vengono identificate con dati anagrafici, cittadinanza, numeri di passaporto ove disponibili, alias e motivazione sintetica della designazione. Le ragioni ricorrenti sono il sostegno a KOMID, l'attività per il ministero dell'industria dell'energia atomica, l'azione a favore di interessi nordcoreani in Siria, Sudan o altri contesti esteri, nonché il coinvolgimento nella gestione di transazioni finanziarie potenzialmente collegate a programmi nucleari/missilistici.

L'allegato I aggiunge anche 10 entità all'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Tra queste figurano:

  • Korea United Development Bank;
  • Ilsim International Bank;
  • Korea Daesong Bank;
  • Singwang Economics and Trading General Corporation;
  • Korea Foreign Technical Trade Center;
  • Korea Pugang Trading Corporation;
  • Korea International Chemical Joint Venture Company;
  • DCB Finance Limited;
  • Korea Taesong Trading Company;
  • Korea Daesong General Trading Corporation.

Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, il commercio di carbone, il sostegno all'industria della difesa, l'appartenenza o la stretta relazione con soggetti già designati, l'elusione delle sanzioni ONU, il ruolo di società di copertura e le transazioni connesse alla proliferazione.

Soppressioni dall'allegato V

L'allegato II sopprime alcune voci dall'allegato V del regolamento base. In particolare vengono cancellati:

  • Jo Chun Ryong dall'elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
  • Korea Taesong Trading Company dall'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
  • Korea Daesong Bank e Korea Daesong General Trading Corporation dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

La logica è quella di evitare duplicazioni tra i diversi elenchi, poiché tali soggetti risultano ora inclusi nell'allegato IV.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi con efficacia immediata. Come consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sanzionatori

L'articolo 1 dispone la modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 mediante l'aggiornamento dell'allegato IV, in conformità all'allegato I del regolamento, e dell'allegato V, in conformità all'allegato II. La base giuridica richiamata è l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 329/2007.

Nuove iscrizioni nell'allegato IV

L'allegato IV viene integrato con 11 persone fisiche e 10 entità/designazioni nuove, sulla base della decisione del CSNU del 30 novembre 2016. Le iscrizioni comportano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento base.

Cancellazioni dall'allegato V

L'allegato V viene modificato per sopprimere le voci di tre entità e una persona fisica che, essendo ora incluse nell'allegato IV, non devono più restare nell'elenco autonomo dell'Unione. In particolare sono cancellati Jo Chun Ryong, Korea Taesong Trading Company, Korea Daesong Bank e Korea Daesong General Trading Corporation.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondicorea del nord

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