Regolamento (UE) 2016/2215
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi sanzionatori del regolamento (CE) n. 329/2007 nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, recependo la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 novembre 2016. Vengono aggiunte 11 persone fisiche e 10 entità all'allegato IV e, per effetto di tale inclusione, alcune voci vengono soppresse dall'allegato V. Il provvedimento entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi di persone, entità e organismi soggetti a congelamento fondi nel quadro delle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica nell'Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ai fini dell'aggiornamento delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 329/2007. Riguarda le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi inseriti negli allegati IV e V del regolamento base, con effetto dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna gli elenchi ai fini del congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Corea del Nord
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 aggiorna gli elenchi nominativi allegati al regolamento (CE) n. 329/2007, che disciplina le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea. Il provvedimento recepisce l'aggiornamento deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 30 novembre 2016 e mira a garantire l'immediata efficacia delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l'allegato IV contiene le persone, entità e organismi designati dal comitato sanzioni o dal CSNU e soggetti al congelamento; l'allegato V contiene soggetti inseriti dal Consiglio dell'Unione europea non compresi nell'allegato IV. Poiché il CSNU ha aggiunto 11 persone fisiche e 10 entità agli elenchi sanzionatori, la Commissione interviene per allineare il diritto dell'Unione alla decisione internazionale. Inoltre, alcune voci devono essere rimosse dall'allegato V perché trasferite nell'allegato IV.
Base giuridica e struttura dell'intervento
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 329/2007. Il testo non introduce un nuovo regime materiale, ma opera esclusivamente tramite rinvii agli allegati del regolamento base, sostituendo e aggiornando gli elenchi dei destinatari delle misure restrittive.
Ambito soggettivo delle modifiche
L'intervento riguarda:
- le persone fisiche elencate nell'allegato IV del regolamento base;
- le persone giuridiche, entità e organismi elencati nell'allegato IV;
- le persone fisiche, entità e organismi inseriti nell'allegato V e quindi soggetti alle misure autonome dell'Unione.
Le nuove iscrizioni nell'allegato IV comprendono, tra gli altri, soggetti collegati a KOMID, al ministero dell'industria dell'energia atomica, al ministero della sicurezza dello Stato nordcoreano, alla Daedong Credit Bank e a vari organismi o società operanti nei settori finanziario, commerciale e della difesa. Tra le nuove entità figurano banche e società commerciali nordcoreane, nonché soggetti ritenuti coinvolti in attività di proliferazione o nel sostegno ai programmi nucleari e missilistici.
Nuove iscrizioni nell'allegato IV
L'allegato I aggiunge nuove voci all'elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Le persone inserite sono 11 e vengono identificate con dati anagrafici, cittadinanza, numeri di passaporto ove disponibili, alias e motivazione sintetica della designazione. Le ragioni ricorrenti sono il sostegno a KOMID, l'attività per il ministero dell'industria dell'energia atomica, l'azione a favore di interessi nordcoreani in Siria, Sudan o altri contesti esteri, nonché il coinvolgimento nella gestione di transazioni finanziarie potenzialmente collegate a programmi nucleari/missilistici.
L'allegato I aggiunge anche 10 entità all'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Tra queste figurano:
- Korea United Development Bank;
- Ilsim International Bank;
- Korea Daesong Bank;
- Singwang Economics and Trading General Corporation;
- Korea Foreign Technical Trade Center;
- Korea Pugang Trading Corporation;
- Korea International Chemical Joint Venture Company;
- DCB Finance Limited;
- Korea Taesong Trading Company;
- Korea Daesong General Trading Corporation.
Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, il commercio di carbone, il sostegno all'industria della difesa, l'appartenenza o la stretta relazione con soggetti già designati, l'elusione delle sanzioni ONU, il ruolo di società di copertura e le transazioni connesse alla proliferazione.
Soppressioni dall'allegato V
L'allegato II sopprime alcune voci dall'allegato V del regolamento base. In particolare vengono cancellati:
- Jo Chun Ryong dall'elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
- Korea Taesong Trading Company dall'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
- Korea Daesong Bank e Korea Daesong General Trading Corporation dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
La logica è quella di evitare duplicazioni tra i diversi elenchi, poiché tali soggetti risultano ora inclusi nell'allegato IV.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi con efficacia immediata. Come consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sanzionatori
L'articolo 1 dispone la modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 mediante l'aggiornamento dell'allegato IV, in conformità all'allegato I del regolamento, e dell'allegato V, in conformità all'allegato II. La base giuridica richiamata è l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 329/2007.
Nuove iscrizioni nell'allegato IV
L'allegato IV viene integrato con 11 persone fisiche e 10 entità/designazioni nuove, sulla base della decisione del CSNU del 30 novembre 2016. Le iscrizioni comportano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento base.
Cancellazioni dall'allegato V
L'allegato V viene modificato per sopprimere le voci di tre entità e una persona fisica che, essendo ora incluse nell'allegato IV, non devono più restare nell'elenco autonomo dell'Unione. In particolare sono cancellati Jo Chun Ryong, Korea Taesong Trading Company, Korea Daesong Bank e Korea Daesong General Trading Corporation.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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