Regolamento (UE) 2016/2214
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei sottoposti a divieto operativo o a restrizioni operative, sulla base delle informazioni raccolte da Stati membri, AESA, ICAO e autorità terze. Alcuni vettori vengono inseriti nell’allegato A, altri cancellati o spostati in ragione dei miglioramenti o delle criticità persistenti nei rispettivi sistemi di sorveglianza della sicurezza. Per taluni Paesi la Commissione conferma l’assenza di motivi per modificare l’elenco, mentre per altri sono indicate la prosecuzione delle consultazioni e la priorità delle ispezioni di rampa.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai vettori aerei certificati dagli Stati e dalle autorità aeronautiche indicati negli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006, con effetti sull’accesso al mercato del trasporto aereo nell’Unione. Incide sia sui vettori inseriti nell’allegato A, soggetti a divieto operativo nell’Unione, sia su quelli inseriti nell’allegato B, soggetti a restrizioni operative territoriali e/o di flotta. Le modifiche riguardano in particolare i vettori di Afghanistan, Benin, Indonesia, Iran, Mozambico, Kazakhstan, e altri Stati elencati negli allegati; restano confermate o non modificate le posizioni per gli Stati per i quali la Commissione non ritiene ancora sussistenti i presupposti per un cambiamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005. L’intervento è fondato sulle informazioni raccolte da Stati membri, AESA, ICAO, autorità aeronautiche di paesi terzi e organismi internazionali, nonché sulle consultazioni con i vettori interessati e con il comitato per la sicurezza aerea.
Quadro normativo e criteri applicati
La Commissione richiama l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2111/2005, che disciplina l’aggiornamento dell’elenco comunitario, e fonda l’analisi sui criteri comuni contenuti nell’allegato del medesimo regolamento. Vengono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 473/2006, per le consultazioni tecniche, il regolamento (UE) n. 965/2012 per le ispezioni di rampa SAFA e il regolamento (UE) n. 452/2014 per la valutazione delle autorizzazioni TCO dei vettori di paesi terzi.
Aggiornamenti relativi all’allegato A: divieto operativo nell’Unione
L’allegato A, relativo ai vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, viene sostituito integralmente. In diversi casi la Commissione ritiene necessario inserire nuovi vettori o cancellare quelli che non presentano più le condizioni che giustificano il divieto.
Per l’Afghanistan, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità civile afghana, viene ritenuto che il sistema di sorveglianza della sicurezza sia solo di base e non ancora pienamente conforme alle norme internazionali. Di conseguenza, Pamir Airlines viene cancellata dall’elenco, mentre Afghan JET International Airlines ed East Horizon Airlines vengono inserite nell’allegato A.
Per il Benin, l’autorità nazionale comunica la revoca dei certificati di diversi vettori, mentre per Air Taxi Benin non vengono forniti elementi sufficienti sulla sorveglianza della sicurezza. Il regolamento inserisce quindi Air Taxi Benin nell’allegato A e cancella Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air Benin, Alafia JET, Benin Littoral Airways e Africa Airways.
Per l’Indonesia, pur in presenza di alcuni progressi e di consultazioni in corso, la Commissione rileva che la sorveglianza della sicurezza resta insufficiente per i nuovi vettori certificati. Sono quindi inseriti Tri M.G. Intra Asia Airlines, AMA, Indo Star Aviation e Spirit Aviation Sentosa.
Per l’Iran, la Commissione si sofferma sul caso di Iran Aseman Airlines, evidenziando risultati SAFA negativi, il rigetto della domanda di autorizzazione TCO da parte dell’AESA il 3 agosto 2016 e l’insufficienza del piano correttivo presentato. Il vettore viene pertanto inserito nell’allegato A.
Per il Mozambico, nonostante alcuni miglioramenti e assistenza tecnica in corso, la capacità di sorveglianza dell’IACM non è ancora ritenuta pienamente conforme. La Commissione inserisce Archipelago Charters Lda e Solenta Aviation Mozambique SA nell’allegato A e cancella SAM — Solenta Aviation Mozambique SA.
Per il Kazakhstan, dopo missioni ICAO e una visita di valutazione in loco dell’Unione, la Commissione ritiene che il CAC abbia ottenuto miglioramenti duraturi e che i vettori visitati abbiano dimostrato conformità sufficiente. Ne consegue la cancellazione di tutti i vettori certificati in Kazakhstan dall’allegato A.
Per Kirghizistan, Libia, Federazione russa e Thailandia, la Commissione non ritiene invece per il momento di modificare l’elenco: in tali casi, pur riconoscendo alcuni progressi o avendo avviato consultazioni, non emergono ancora elementi sufficienti per revocare o aggravare il divieto, fermo restando il monitoraggio continuo.
Aggiornamenti relativi all’allegato B: restrizioni operative
L’allegato B, dedicato ai vettori soggetti a restrizioni operative nel territorio dell’Unione, è anch’esso sostituito. Il testo elenca i vettori per i quali non opera un divieto totale, ma solo una limitazione legata a specifici aeromobili o specifiche registrazioni.
Tra i casi principali figurano TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo. Per ciascuno sono indicati i tipi di aeromobile esclusi o ammessi, oppure i singoli aeromobili autorizzati. Il regolamento precisa inoltre che i vettori inseriti nell’allegato A o B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
Consultazioni, ispezioni e assistenza tecnica
Il regolamento dà ampio rilievo alle consultazioni tecniche e agli strumenti di monitoraggio della sicurezza: analisi SAFA, risultati delle ispezioni di rampa, audit ICAO, visite di valutazione in loco e azioni di assistenza tecnica. In più punti la Commissione evidenzia la necessità di continuare le consultazioni con alcune autorità aeronautiche nazionali e di dare priorità alle ispezioni di rampa per i vettori di Stati che presentano criticità di sicurezza.
Effetti temporali e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 474/2006
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi riportati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. Si tratta quindi di un aggiornamento puntuale dell’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative.
Inserimenti, cancellazioni e conferme nell’allegato A
Sono aggiornati i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione. Tra le modifiche principali: per l’Afghanistan vengono cancellati Pamir Airlines e inseriti Afghan JET International Airlines ed East Horizon Airlines; per il Benin viene inserita Air Taxi Benin e cancellati Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air Benin, Alafia JET, Benin Littoral Airways e Africa Airways; per l’Indonesia vengono inseriti Tri M.G. Intra Asia Airlines, AMA, Indo Star Aviation e Spirit Aviation Sentosa; per l’Iran viene inserita Iran Aseman Airlines; per il Mozambico vengono inserite Archipelago Charters Lda e Solenta Aviation Mozambique SA e cancellata SAM — Solenta Aviation Mozambique SA; per il Kazakhstan vengono cancellati tutti i vettori aerei certificati; restano invariate o non modificate le situazioni di Kirghizistan, Libia, Federazione russa e Thailandia, per le quali la Commissione non ritiene per il momento opportuno modificare l’elenco.
Restrizioni operative nell’allegato B
L’allegato B è sostituito e contiene i vettori ammessi solo con limitazioni operative, in particolare per specifici tipi di aeromobile o specifiche registrazioni. Tra i casi espressamente indicati figurano TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo, con limitazioni dettagliate sulla flotta autorizzata.
Motivazione tecnica e consultazioni
I considerando descrivono il processo istruttorio svolto dalla Commissione: raccolta di informazioni da Stati membri, AESA, ICAO, paesi terzi e organizzazioni internazionali; consultazione dei vettori interessati; possibilità di accesso ai documenti, osservazioni scritte e audizione dinanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea. Sono richiamate anche le analisi SAFA, le ispezioni di rampa, le missioni di valutazione in loco e i programmi di assistenza tecnica.
Prosecuzione delle verifiche e possibile adozione di misure ulteriori
Per vari Paesi la Commissione invita gli Stati membri a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. In diversi considerando si precisa che, se emergeranno rischi imminenti per la sicurezza dovuti a non conformità alle norme internazionali, la Commissione potrà adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
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