Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 22/2023

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’istituzione, la gestione e la tutela delle aree protette regionali e del sistema regionale della biodiversità in Calabria, definendo funzioni di Regione, enti locali e enti parco, valutazione di incidenza, sorveglianza, sanzioni, guardie ecologiche volontarie ed educazione alla sostenibilità. Previste norme transitorie per l’adeguamento degli atti e abrogazione della previgente disciplina del 2003.

Aree protette e biodiversità della Calabria

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità

La legge regionale Calabria n. 22 del 2023 ridisegna in modo organico la disciplina delle aree naturali protette e della biodiversità regionale. Il provvedimento definisce il sistema delle aree protette, le funzioni dei soggetti pubblici coinvolti, gli strumenti di pianificazione, le regole per la valutazione di incidenza, la vigilanza, le sanzioni e l’educazione ambientale.

Principi, finalità e perimetro del sistema regionale

La Regione Calabria promuove la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, in coordinamento con Stato ed enti locali e nel rispetto della normativa europea e internazionale. La legge mira a tutelare aree di particolare rilevanza naturalistica, favorire il recupero di aree degradate, salvaguardare specie, habitat e biodiversità, e assicurare una fruizione corretta del patrimonio ambientale.

Il sistema regionale delle aree protette comprende:

  • i parchi regionali;
  • le riserve naturali regionali;
  • la rete regionale della biodiversità.

Tra gli obiettivi generali figurano anche la partecipazione delle comunità locali, la diffusione delle informazioni sul patrimonio naturalistico, il sostegno a modelli di sviluppo sostenibile e la promozione di strumenti di programmazione negoziata, contratti di fiume/lago/costa e comunità energetiche rinnovabili.

Programmazione regionale e strumenti strategici

Le politiche regionali in materia ambientale e di biodiversità assumono come riferimento il DEFR e sono coerenti con il programma regionale di sviluppo rurale. La Giunta regionale definisce:

  • le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
  • la strategia regionale della biodiversità;
  • il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili.

Per ogni ciclo di programmazione dei fondi comunitari viene approvato un piano di azioni prioritarie, orientato all’integrazione dei diversi fondi e coerente con le finalità della legge.

Organi tecnici e supporto scientifico

È istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette e la biodiversità, organo consultivo della Giunta regionale. È composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali, di ARPACAL, dei Carabinieri forestali, di esperti universitari e professionali, di associazioni ambientaliste e di organizzazioni agricole. Restano previste gratuità dell’incarico e durata coincidente con la legislatura.

Il Comitato esprime pareri obbligatori su:

  • istituzione e perimetrazione delle aree protette;
  • piano integrato e regolamento dei parchi;
  • regolamento delle riserve;
  • misure di conservazione e piani di gestione Natura 2000;
  • elenco dei geositi di interesse regionale.

L’Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo tecnico specialistico già operativo, incaricato di acquisire ed elaborare dati utili alla strategia regionale per la biodiversità.

Parchi regionali: istituzione, governance e funzioni

I parchi regionali sono sistemi territoriali di particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, gestiti unitariamente per garantire conservazione, ripristino e valorizzazione dell’ambiente, uso corretto delle risorse, sviluppo di attività ecosostenibili e tutela dei valori paesaggistici e agricoli.

La legge istitutiva del parco definisce finalità, perimetrazione provvisoria, misure di salvaguardia, ente gestore, elementi del piano integrato, tempi di approvazione dello statuto, norme specifiche e forme di finanziamento.

L’ente parco, persona giuridica di diritto pubblico, cura la gestione del territorio e svolge, tra le altre, funzioni di:

  • adozione dello statuto;
  • proposta di piano integrato e regolamento;
  • bilancio e rendiconto;
  • rilascio del nulla osta per interventi, impianti e opere;
  • sorveglianza;
  • accertamento di illeciti e applicazione delle sanzioni;
  • realizzazione di interventi e progetti finanziati;
  • esercizio della valutazione di incidenza nei casi previsti.

Gli organi dell’ente parco sono presidente, consiglio direttivo, comunità del parco, consulta del parco e revisore unico dei conti. La durata ordinaria è di cinque anni, salvo la comunità del parco. Il presidente è nominato tra soggetti con comprovata esperienza gestionale; il consiglio direttivo è composto da sei membri oltre al presidente; la comunità del parco riunisce gli enti locali territorialmente interessati; la consulta assicura partecipazione di associazioni e rappresentanze studentesche; il revisore controlla la gestione contabile e finanziaria.

Pianificazione del parco, regolamento e nulla osta

Lo strumento centrale è il piano integrato per il parco, articolato in una sezione pianificatoria e una programmatica. La sezione pianificatoria contiene, tra l’altro:

  • perimetrazione definitiva del parco e delle aree contigue;
  • zonizzazione;
  • vincoli e salvaguardie;
  • disciplina di aree contigue e fauna selvatica;
  • coordinamento con Rete Natura 2000, pianificazione di bacino e piano paesaggistico.

La sezione programmatica definisce gli interventi e le iniziative compatibili con il parco, anche per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali, il contenimento dei danni da fauna selvatica, la didattica ambientale e gli eventuali incentivi.

Il regolamento del parco disciplina le attività consentite, deve essere adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano integrato ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC. I comuni devono adeguare i propri atti regolamentari; in caso contrario prevale il regolamento del parco.

Per interventi, impianti e opere nelle aree del parco è necessario il nulla osta dell’ente parco, da rilasciare entro 45 giorni, con possibile sospensione per integrazioni documentali fino a 60 giorni.

Riserve naturali regionali: istituzione, gestione e disciplina

Le riserve naturali regionali sono territori caratterizzati da specie, ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche di particolare valore. La legge istitutiva deve indicare finalità, gestione, finanziamento, perimetrazione provvisoria, aree contigue e misure di salvaguardia.

La gestione è affidata agli enti locali interessati, singolarmente o associati, che possono avvalersi di associazioni ambientaliste riconosciute e nominare direttori o responsabili secondo le regole degli enti locali. La legge prevede anche la partecipazione di rappresentanti studenteschi.

Nelle riserve naturali regionali sono vietate, salvo deroghe regolamentari, le attività non consentite nelle riserve statali, la caccia, l’apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento rifiuti, nonché le trasformazioni territoriali non compatibili con le finalità della riserva. Sono ammessi mutamenti d’uso compatibili, utilizzazioni produttive tradizionali ed ecocompatibili e interventi di contenimento faunistico-ambientale.

Il regolamento della riserva definisce perimetro definitivo, aree contigue, zonizzazione, nulla osta, interventi consentiti, misure di conservazione, eventuale piano di gestione e disciplina di attività, divieti e deroghe. Va approvato entro due anni dall’atto istitutivo.

Anche per le riserve il rilascio di autorizzazioni è subordinato al nulla osta del gestore, da rilasciare entro 45 giorni.

Aree contigue, fruizione, sorveglianza e attività economiche

Le aree contigue sono le porzioni esterne ai confini dell’area protetta necessarie alla conservazione dei suoi valori. La loro disciplina è definita nei piani dei parchi o nei regolamenti delle riserve e può includere misure su caccia, pesca e attività produttive.

La fruizione delle aree protette è libera e gratuita, salvi i servizi aggiuntivi eventualmente tariffati.

La sorveglianza è svolta dagli enti gestori tramite personale di sorveglianza o, per le riserve, anche da dipendenti regionali o degli enti locali abilitati; è possibile avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale.

La Regione e gli enti gestori valorizzano le attività agricole, produttive e di turismo naturalistico improntate alla sostenibilità, promuovono contratti di fiume/costa/lago, comunità energetiche rinnovabili, pratiche biologiche e biodistretti, forme di collaborazione con imprese agricole, misure di mitigazione degli impatti e convenzioni per il sostegno a gestione forestale e tutela della biodiversità.

Sistema regionale della biodiversità e rete Natura 2000

Il titolo dedicato alla biodiversità disciplina la conservazione e la gestione dei territori inseriti nel sistema regionale della biodiversità, in attuazione del d.p.r. 357/1997 e delle direttive Habitat e Uccelli.

La rete regionale della biodiversità comprende:

  • siti della rete Natura 2000, cioè SIC/ZSC e ZPS;
  • aree di collegamento ecologico funzionale;
  • zone umide di importanza internazionale Ramsar.

La Regione:

  • individua le aree da proporre come SIC e ZPS;
  • effettua la valutazione periodica e propone l’aggiornamento dei siti;
  • esercita la gestione dei siti non ricadenti in parchi nazionali o regionali;
  • adotta misure di tutela, monitoraggio e conservazione;
  • coordina i soggetti gestori e detta indirizzi uniformi;
  • svolge, salvo i casi attribuiti agli enti parco o ad altri soggetti, la funzione di autorità competente per la valutazione di incidenza.

Province, Città metropolitana, enti parco e Comuni concorrono alla tutela e possono proporre siti o iniziative di sensibilizzazione. Gli enti parco gestiscono i siti Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio e trasmettono alla Giunta una relazione biennale sui monitoraggi.

Misure di conservazione e piani di gestione Natura 2000

La Giunta regionale definisce misure di conservazione per pSIC e siti Natura 2000 e stabilisce le direttive per il monitoraggio. Tali misure sono vincolanti per gli enti che pianificano il territorio.

Le aree di collegamento ecologico funzionale sono individuate e disciplinate dalla Giunta e recepite dagli strumenti urbanistici e di governo del territorio. Le misure di mitigazione degli impatti sono poste a carico dei soggetti proponenti.

Per le zone umide Ramsar sono previste misure specifiche di tutela, regolazione delle attività più impattanti e valorizzazione del territorio; anche qui le misure di conservazione sono vincolanti per la pianificazione territoriale.

I piani di gestione dei siti Natura 2000 sono approvati dalla Giunta regionale, ovvero dagli enti gestori dei siti ricompresi nelle aree protette regionali, e si integrano con la disciplina delle riserve o dei parchi, costituendone eventualmente variante.

Valutazione di incidenza

La legge disciplina in modo dettagliato la valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi e progetti che interessano o possono incidere sui siti Natura 2000.

Per piani e programmi:

  • deve essere predisposto uno studio sugli effetti sul sito;
  • la VAS comprende la valutazione di incidenza;
  • la Regione è autorità competente, salvo le competenze statali;
  • per i piani che interessano aree protette nazionali deve essere sentito l’ente gestore.

Per interventi e progetti:

  • è richiesto uno studio d’incidenza;
  • la valutazione si conclude entro 60 giorni dall’acquisizione dello studio, salvo integrazioni;
  • i progetti sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità assorbono la valutazione di incidenza nel relativo procedimento;
  • la Regione è autorità competente nei casi espressamente indicati;
  • gli enti parco regionali o gli enti gestori di aree protette nazionali possono essere autorità competenti previa apposita intesa con la Regione.

La Regione può adottare linee guida e indirizzi applicativi, anche con procedure semplificate, per l’effettuazione della valutazione di incidenza.

Geositi di interesse regionale

La legge valorizza la geodiversità e istituisce i geositi di interesse regionale come forme naturali di rilevante valore ambientale, scientifico e didattico. La loro istituzione segue le modalità previste per le riserve naturali regionali. Province, Città metropolitana ed enti parco formulano le proposte alla Giunta regionale.

I geositi ricadenti in parchi, riserve, siti Natura 2000 o aree vincolate ex artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 restano soggetti alla relativa disciplina. Possono essere oggetto di progetti di valorizzazione ed educazione ambientale.

Vigilanza, sanzioni e proventi

La legge prevede un sistema di sorveglianza affidato agli enti gestori e, in via complementare, al servizio volontario di vigilanza ambientale. Sono disciplinate specifiche sanzioni amministrative per violazioni delle misure di salvaguardia, delle aree contigue, delle misure di conservazione e delle prescrizioni in materia di valutazione di incidenza.

Le sanzioni pecuniarie principali sono:

  • da 600 a 6.000 euro per violazioni delle misure di salvaguardia;
  • da 300 a 3.000 euro per violazioni della disciplina delle aree contigue;
  • da 250 a 1.500 euro per violazioni delle misure di conservazione;
  • da 1.500 a 9.000 euro per violazioni in materia di valutazione di incidenza.

Restano ferme la sospensione delle attività, la riduzione in pristino e, nei casi previsti, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. I proventi delle sanzioni sono destinati alle attività di conservazione, monitoraggio, vigilanza volontaria, centri di conservazione e progetti di educazione ambientale.

Guardie ecologiche volontarie

La Regione disciplina il servizio volontario di vigilanza ambientale, tramite il quale cittadini singoli o associati, previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, possono collaborare alla salvaguardia del patrimonio naturalistico.

Il servizio è organizzato dai soggetti organizzatori, cioè enti gestori di parchi e riserve, Città metropolitana, Comuni e associazioni di Comuni, che provvedono a formazione, dotazioni, assicurazione e programmi di attività. Le Guardie svolgono compiti di prevenzione, vigilanza, educazione ambientale, valorizzazione e salvaguardia, hanno qualifica di pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni e operano a titolo gratuito.

La Regione tiene l’elenco degli idonei, il registro delle GEV e definisce regolamento di servizio, programmi, schemi di convenzione e criteri di selezione. Sono previste sospensione e revoca della nomina in caso di irregolarità, inattività persistente o reiterate violazioni.

Educazione alla sostenibilità ambientale

La legge istituisce un sistema regionale di educazione alla sostenibilità fondato su informazione, formazione ed educazione ambientale, in linea con i principi europei, nazionali e internazionali, inclusi quelli di Aarhus.

Gli strumenti principali sono:

  • il programma regionale triennale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
  • la REALS, rete di educazione ambientale per la sostenibilità;
  • il Tavolo tecnico per l’educazione alla sostenibilità;
  • la relazione sullo stato di attuazione delle attività;
  • strumenti editoriali e informativi.

Le attività educative si svolgono prevalentemente nei territori delle aree protette regionali e coinvolgono scuole e altri soggetti pubblici e privati.

Regime transitorio e disposizioni finali

Per i parchi regionali delle Serre e per l’Ente dei Parchi marini regionali sono previsti termini di adeguamento di statuti, piani integrati e regolamenti. Fino agli adeguamenti restano efficaci gli atti già vigenti. In caso di inerzia, la Regione può nominare commissari ad acta.

Per le riserve naturali regionali la Regione deve adottare i regolamenti entro 24 mesi e adeguare l’assetto gestionale; fino ad allora restano validi i regolamenti e i piani di assetto già approvati. È prevista una procedura per l’eventuale scelta degli enti locali di assumere direttamente la gestione.

I procedimenti di valutazione di incidenza già in corso restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell’avvio.

Abrogazioni e regime finanziario

Sono abrogate la legge regionale n. 10 del 2003 sulle aree protette, la legge regionale n. 19 del 2007 sulle guardie ecologiche volontarie e la legge regionale n. 30 del 2008 sull’interpretazione autentica.

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; le risorse per le aree protette sono quelle previste nelle rispettive leggi istitutive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.