L.R. Calabria 23/2023
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Calabria n. 14/1984, ridefinendo i criteri di riparto della somma annua destinata ai contributi per le associazioni dei disabili tra le sedi provinciali calabresi dell’ANMIC e dell’ANMIL: 50% per il numero degli invalidi rappresentati, 20% per l’attività socio-assistenziale dell’esercizio, 30% in proporzione agli iscritti. Nessun nuovo onere finanziario. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Riparto dei contributi regionali alle associazioni dei disabili
Modifiche al riparto dei contributi per le associazioni dei disabili
La legge regionale Calabria 26 maggio 2023, n. 23 interviene sulla disciplina dei contributi regionali previsti dalla l.r. 18 giugno 1984, n. 14, ridefinendo i criteri di ripartizione della dotazione annua destinata alle associazioni dei disabili. La modifica riguarda il meccanismo di assegnazione delle risorse alle sedi provinciali calabresi dell’ANMIC e dell’ANMIL.
Criteri di ripartizione della dotazione annuale
La somma stanziata ogni anno in bilancio per i contributi alle associazioni dei disabili viene ripartita con provvedimento della Giunta regionale tra le cinque sedi provinciali calabresi dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.
Il riparto avviene secondo tre parametri percentuali:
- il 50% della dotazione annuale in rapporto al numero degli invalidi per i quali le associazioni esercitano, per legge, rappresentanza e tutela;
- il 20% della dotazione annuale in relazione all’attività socio-assistenziale da svolgere nel corso dell’esercizio finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali;
- il 30% della dotazione annuale in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza nel territorio provinciale di competenza.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Ambito territoriale e portata applicativa
La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Calabria e si riferisce alla ripartizione dei contributi regionali per l’esercizio finanziario di riferimento, secondo i criteri fissati dalla normativa modificata. Non contiene disposizioni ulteriori di durata o di applicazione temporale diversa.
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