L.R. Calabria 17/2023
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria n. 20/1999 su ARPACAL, richiamando espressamente la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, ampliando i compiti di supporto alla Regione nella strategia regionale di sviluppo sostenibile e ridefinendo il trattamento economico dei vertici dell’Agenzia. Non prevede nuovi o maggiori oneri regionali ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche alla disciplina di ARPACAL e del suo personale dirigenziale
Modifiche alla disciplina di ARPACAL
La legge regionale Calabria 18 maggio 2023, n. 17 interviene sulla legge istitutiva dell’ARPACAL per aggiornare i principi di riferimento dell’Agenzia, ampliare le funzioni di supporto alla Regione e rivedere il trattamento economico dei suoi vertici. Le modifiche si applicano nel territorio della Regione Calabria.
Principi ispiratori dell’attività dell’Agenzia
Viene integrato l’articolo 1 della l.r. n. 20/1999, chiarendo che l’azione dell’ARPACAL deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 9 della Costituzione italiana. La norma rafforza quindi il collegamento tra l’attività dell’Agenzia e la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
Funzioni di supporto alla Regione Calabria
Tra le funzioni dell’Agenzia viene inserito il supporto alla Regione Calabria nelle attività di:
- predisposizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile;
- attuazione della medesima strategia;
- monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile.
Tale supporto deve essere prestato in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, nel diritto dell’Unione europea e nella Costituzione della Repubblica italiana, con espresso richiamo agli articoli 3, 9, 10, 11, 32, 41 e 117.
Trattamento economico dei vertici dell’ARPACAL
La legge ridefinisce il trattamento economico del direttore generale e, conseguentemente, quello del direttore scientifico e del direttore amministrativo.
Per il direttore generale, il compenso è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando soltanto:
- stipendio tabellare;
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato.
Restano escluse tutte le altre indennità.
Per il direttore scientifico e il direttore amministrativo, il trattamento economico è pari a quello del direttore generale, ma ridotto del 20 per cento.
È inoltre stabilito che sugli emolumenti determinati secondo tali criteri non si applicano ulteriori riduzioni previste dalle norme regionali sul contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria.
Aspetti finanziari
L’intervento normativo è dichiarato privo di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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