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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17646/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni, irrogata dal datore di lavoro per avere, in una data specifica, salito un serbatoio alto 8-10 metri senza indossare l'elmetto di protezione prescritto. I giudici di merito avevano respinto l'impugnazione, ritenendo tempestiva la contestazione disciplinare e proporzionata la sanzione rispetto alla condotta, qualificata come violazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1375 c.c. e 7 L. n. 300/1970 per asserita intempestività della contestazione e la violazione degli artt. 1375 e 2106 c.c., in relazione all'art. 55 del CCNL applicato, per difetto di proporzionalità della sanzione rispetto alla minima gravità dell'inadempimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, contestando gli apprezzamenti fattuali compiuti dai giudici di merito sulla tempestività della contestazione e sulla proporzionalità della sanzione. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che l'immediatezza della contestazione disciplinare va valutata in concreto dal giudice di merito e in senso relativo, tenendo conto delle ragioni del ritardo. Quanto al secondo, ha affermato che il giudizio di sussunzione del fatto concreto nella clausola contrattuale collettiva è censurabile solo nei limiti della ragionevolezza e della coerenza con gli استاندards dell'ordinamento, non potendosi sostituire il giudice di legittimità al giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato la presenza di una "doppia conforme" e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre a dare atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente denunciato come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività della contestazione e la correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché fattuale.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in concreto dal giudice di merito, in senso relativo.

  • art. 2106 c.c.

    la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al fatto contestato è oggetto di valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della ragionevolezza.

  • art. 55 del CCNL applicato al rapporto

    la sussunzione del fatto concreto nella disciplina collettiva non è riesaminabile in cassazione salvo specifica e seria censura di non coerenza con gli standard dell'ordinamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la cd. doppia conforme, che restringe ulteriormente il sindacato di legittimità sui fatti.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al regime della doppia conforme.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    in conseguenza del rigetto/inammissibilità è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'immediatezza della contestazione disciplinare non va intesa in senso assoluto, ma relativo: la sua tempestività si valuta caso per caso, considerando il tempo necessario per accertare i fatti e l'eventuale complessità organizzativa dell'impresa.
  • La censura sulla proporzionalità della sanzione disciplinare è ammissibile in cassazione solo se denuncia una reale incoerenza giuridica della sussunzione del fatto nella norma collettiva o una manifesta irragionevolezza, non se tende soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.
  • Quando le decisioni di merito sono conformi nei due gradi di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione del materiale fattuale sotto l'apparente veste della violazione di legge.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'applicazione della clausola collettiva al fatto storico accertato, salvo che venga dedotta specificamente una non coerenza rispetto agli standard dell'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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