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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09843/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Alcuni ex dipendenti di una società, dopo l’apertura di un concordato preventivo e il successivo fallimento della datrice di lavoro, hanno presentato domande tardive di ammissione al passivo per il TFR maturato dall’assunzione alla cessazione dei rapporti. Hanno poi precisato che i crediti andavano ammessi in prededuzione, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., o, in subordine, come crediti concorsuali privilegiati. Il giudice delegato ha escluso l’ammissione; il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che le domande fossero ultratardive e imputando ai creditori un ritardo colpevole. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2751-bis c.c., 101, 111 e 111-bis l.fall., sostenendo che il TFR maturato in pendenza della procedura fosse prededucibile e sottratto ai termini delle domande di insinuazione; 2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse assorbito indebitamente la richiesta subordinata di privilegio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla tardività imputabile delle domande: i ricorrenti avevano presentato l’istanza ultratardiva solo dopo quasi tre anni dall’esigibilità del credito, nonostante avessero già proposto in precedenza una domanda tempestiva per il TFR non accantonato e non versato. Ha inoltre affermato che, per i crediti prededucibili, l’art. 111-bis l.fall. non esonera dal rispetto delle modalità di insinuazione e, quando la domanda sia già inserita nel procedimento di verifica, non consente di prescindere dai limiti e dai presupposti dell’art. 101 l.fall.; la questione della colpevolezza del ritardo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile se motivata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la domanda subordinata riguardava il privilegio e il Tribunale aveva comunque esaminato il tema della tardività senza violare l’art. 112 c.p.c. La Corte ha anche condannato i ricorrenti alle spese e alle sanzioni ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    richiamato come titolo di privilegio invocato per i crediti di lavoro/TFR, ma non idoneo a superare il problema della tardività dell’insinuazione e della mancata prededuzione

  • art. 101 l.fall.

    norma di riferimento per le domande tardive e ultratardive; il creditore deve dimostrare la non imputabilità del ritardo e la causa esterna impeditiva, con valutazione caso per caso del giudice di merito

  • art. 111 l.fall.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la prededucibilità; la Corte non lo ritiene sufficiente a esentare dal rispetto delle regole di insinuazione

  • art. 111-bis l.fall.

    nei crediti prededucibili non contestati può rendere inutile l’accertamento, ma non opera per sottrarre la domanda già avviata alla verifica del passivo ai termini dell’art. 101 l.fall.

  • art. 112 c.p.c.

    nessuna omessa pronuncia, poiché il giudice di merito ha esaminato la questione rilevante e la domanda subordinata non è rimasta del tutto priva di trattazione

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati come violazione di legge e nullità processuale, ma sono risultati infondati

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato per condannare i ricorrenti a somma equitativa per responsabilità aggravata e per il versamento in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Le domande di insinuazione al passivo per crediti prededucibili o concorsuali ultratardivi richiedono la prova di una causa esterna impeditiva non imputabile al creditore e, una volta cessato l’impedimento, un’attivazione tempestiva e ragionevolmente contenuta.
  • L’art. 111-bis l.fall. non consente di eludere i criteri e i termini che governano l’accertamento del passivo quando la domanda è già incardinata nel procedimento di verifica; la prededucibilità non elimina di per sé il tema della tempestività dell’istanza.
  • La valutazione sulla colpevolezza del ritardo nell’insinuazione ultratardiva è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato la questione sostanzialmente rilevante, anche se non abbia accolto la specifica qualificazione giuridica proposta dalla parte.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato contro la decisione sullo stato passivo, la Corte può applicare anche le conseguenze sanzionatorie per responsabilità aggravata e l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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