Ordinanza n. 4914/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento comunicato in data 06.02.2025 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze, a BPER Corporate & Investment Banking recante rigetto dell’istanza prot. 47649 di autorizzazione finanziaria in deroga alla misura di congelamento relativa al pagamento effettuato dalla società Eurochem North West LLC in favore di BL Mediterraneo S.r.l., presentata da quest’ultima, per il tramite del portale del Dipartimento del Tesoro, in data 22.05.2024; - di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, antecedente e/o successivo, connesso, presupposto, istruttorio e/o consequenziale, quand’anche sconosciuti; - e, per quanto occorrer possa, dell’attuazione della misura di congelamento derivante dalla presenza di soggetti collegati alla società Eurochem North West (Aleksandra Melnichenko e Andrey Igorevich Melnichenko) e listati nel Regolamento di esecuzione (UE) del 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023, attuativo del regolamento (UE) n. 269/2014, comunicato mediante email di BPER Corporate & Investment Banking del 18.12.2023; e per l’annullamento ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.: - del connesso provvedimento di diniego, notificato in data 12.03.2025 dal Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario – Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’istanza di accesso agli atti presentata, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, in data 27.02.2025 da BL Mediterraneo S.r.l.; - di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, istruttorio e consequenziale, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di accedere, mediante visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza del 27.02.2025, ma non ostesi; e per la conseguente condanna del Comitato di sicurezza finanziaria e/o del Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario – Ministero dell’Economia e delle Finanze all’esibizione ed alla consegna al ricorrente di copia integrale della documentazione richiesta, ma non ostesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale agli atti, ai verbali, ai pareri e agli altri documenti relativi al procedimento concluso con il rigetto dell'autorizzazione finanziaria in deroga alla misura di congelamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e contestualmente al ricorso principale, il diniego opposto dal Dipartimento del Tesoro alla richiesta di accesso documentale formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L'accesso riguardava tutti gli atti, documenti, verbali delle riunioni, pareri interni o acquisiti da soggetti esterni, nonché gli atti antecedenti, successivi, connessi, presupposti e consequenziali alla procedura conclusa con il rigetto dell'istanza di autorizzazione finanziaria in deroga alla misura di congelamento. La società ha dedotto esigenze di giustizia e di esercizio del diritto di difesa, sostenendo di avere diritto alla piena conoscenza delle valutazioni procedimentali ed endoprocedimentali poste a fondamento del diniego. L'amministrazione ha negato l'accesso richiamando il segreto d'ufficio e le specifiche disposizioni che sottraggono all'ostensione gli atti del Comitato di Sicurezza Finanziaria, inclusi i resoconti e i verbali delle riunioni, gli scambi informativi tra le amministrazioni, nonché atti, studi, analisi, proposte e relazioni riguardanti singoli casi. Il giudice ha qualificato la richiesta come accesso difensivo, ma ha ritenuto generico il riferimento alle esigenze difensive e non sufficientemente allegato o dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la concreta tutela dei diritti o interessi della società.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., rinviando la decisione sulle spese alla fase di merito. Il Collegio ha affermato che l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, pur imponendo di garantire l'accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, non determina la prevalenza automatica dell'accesso difensivo sul segreto d'ufficio. Quando i documenti sono coperti da segreto previsto dalla legge e riguardano interessi generali di sicurezza nazionale, l'accesso può prevalere solo entro i limiti della stretta indispensabilità e sulla base di un concreto bilanciamento degli interessi. La società non ha indicato una specifica ed effettiva esigenza difensiva né ha dimostrato che, senza l'ostensione, sarebbe stata concretamente impedita o gravemente ostacolata nella tutela dei propri diritti. Inoltre, le ragioni del diniego risultavano già emerse nel procedimento e chiaramente esplicitate nel provvedimento impugnato: l'operazione riguardava merci dual use soggette a divieto di esportazione e un destinatario riconducibile a soggetti sanzionati. La richiesta di conoscere tutte le valutazioni procedimentali ed endoprocedimentali non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la necessità o la stretta indispensabilità dei documenti. Il nesso di strumentalità non è stato ritenuto in re ipsa per il solo fatto della presentazione dell'istanza di autorizzazione finanziaria e del successivo ricorso giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza proposta pedissequamente al ricorso e decisa con ordinanza
Consente di proporre e decidere nel giudizio l'istanza di accesso relativa a documenti amministrativi connessi alla controversia.
artt. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso ai documenti amministrativi
Costituiscono la disciplina generale dell'accesso documentale esercitato dalla società.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
Esclude l'accesso nei casi in cui la legge preveda il segreto o il divieto di divulgazione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Garantisce l'accesso difensivo anche nel quadro delle limitazioni previste dall'art. 24, ma, secondo il giudice, non comporta la prevalenza automatica sul segreto: occorre dimostrare la necessità o la stretta indispensabilità dei documenti e bilanciare concretamente gli interessi coinvolti.
art. 3, comma 10, d.lgs. n. 109/2007
le informazioni in possesso del CSF sono coperte da segreto di ufficio
Fondamento del segreto d'ufficio relativo alle informazioni possedute dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, anche in ragione della loro rilevanza per la sicurezza e la difesa nazionale.
art. 14 d.m. n. 203 del 20 ottobre 2010
sottrae, tra l'altro, dall'accesso ... i resoconti dello svolgimento dei lavori presso il Comitato e i documenti contenenti scambi di informazioni tra autorità componenti il Comitato
Prevede specifiche categorie di documenti del Comitato sottratte all'accesso per ragioni di sicurezza, difesa nazionale e correttezza delle relazioni internazionali.
art. 3, comma 1, d.m. n. 59 del 22 aprile 2022
esclude, tra l'altro, dall'accesso ... i processi verbali delle riunioni del CSF ... i documenti contenenti scambi di informazioni ... e atti, studi, analisi, proposte, relazioni riguardanti singoli casi
Conferma l'esclusione dall'accesso di ulteriori documenti relativi all'attività del Comitato e ai singoli casi, per esigenze di sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali.
art. 2.1 Reg. (UE) n. 833/2014
divieto di esportazione ... a merci duali
Richiamato nel provvedimento di diniego quale ragione sostanziale della criticità dell'operazione oggetto dell'autorizzazione finanziaria.
Massime di principio
- L'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 non prevale automaticamente sul segreto d'ufficio previsto dalla legge: quando sono coinvolti interessi generali di sicurezza nazionale, l'ostensione è ammessa soltanto nei limiti della necessità o della stretta indispensabilità, secondo un concreto bilanciamento degli interessi.
- Chi chiede l'accesso difensivo deve allegare e dimostrare uno specifico nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la concreta situazione giuridica da tutelare; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie, di giustizia o di difesa, né la mera pendenza o possibile instaurazione di un giudizio.
- Il nesso di strumentalità tra accesso e difesa non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto che il richiedente sia destinatario di un provvedimento amministrativo sfavorevole o abbia presentato un'istanza nel procedimento cui i documenti si riferiscono.
- Quando le ragioni poste a fondamento del provvedimento sfavorevole sono già state rappresentate nel corso dell'istruttoria e risultano chiaramente esplicitate nel provvedimento finale, la richiesta indiscriminata di tutti gli atti e delle valutazioni endoprocedimentali non dimostra, di per sé, la stretta indispensabilità della documentazione ai fini della difesa.
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