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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/658

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/658 della Commissione, del 25 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32018R0658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore avicolo, delle uova e dell'ovoalbumina. La modifica consiste nella nuova fissazione dei prezzi rappresentativi e, ove previsto, delle cauzioni per specifici codici NC e origini. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione dell'esigenza di applicare rapidamente i dati aggiornati.

Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni applicabili alle importazioni di taluni prodotti del settore carni di pollame, uova e ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, in particolare talune carcasse e pezzi di pollame della specie Gallus domesticus, pezzi di tacchino, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di pollame, con riferimento alle origini indicate in allegato. L'effetto pratico riguarda la determinazione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per il calcolo dei dazi addizionali all'importazione nel quadro della normativa OCM dei prodotti agricoli; non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.

Modifica dei prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/658 della Commissione aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati ai fini dell'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La modifica interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, alla luce del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci.

Contesto normativo

La base giuridica richiamata è costituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l'articolo 183, lettera b), e dal regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a). Il regolamento (CE) n. 1484/95 disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi per i settori interessati.

Finalità della modifica

I considerando evidenziano che il monitoraggio regolare dei dati di mercato mostra la necessità di aggiornare i prezzi rappresentativi per alcuni prodotti, per riflettere correttamente le variazioni dei prezzi secondo l'origine. Per garantire un'applicazione tempestiva delle nuove misure, il regolamento dispone l'entrata in vigore immediata alla data di pubblicazione.

Ambito materiale della modifica

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato contiene, per ciascun codice NC, la descrizione della merce, il prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg, l'eventuale cauzione prevista dall'articolo 3 del regolamento originario e l'origine delle merci secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.

Merci interessate e valori fissati

Il nuovo allegato riguarda in particolare:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazioni 70 % e 65 %, congelate;
  • pezzi disossati di pollame Gallus domesticus, congelati;
  • pezzi disossati di tacchini, congelati;
  • uova sgusciate essiccate;
  • preparazioni non cotte di pollame Gallus domesticus, congelate.

Tra i valori indicati figurano, a titolo esemplificativo:

  • 116,8 EUR/100 kg per carcasse di pollame Gallus domesticus, presentazione 70 %, origine AR;
  • 129,8 EUR/100 kg per carcasse di pollame Gallus domesticus, presentazione 65 %, origine AR;
  • 153,6 EUR/100 kg per carcasse di pollame Gallus domesticus, presentazione 65 %, origine BR;
  • 235,9 EUR/100 kg con cauzione 19 EUR/100 kg per pezzi disossati di Gallus domesticus, origine AR;
  • 232,5 EUR/100 kg con cauzione 20 EUR/100 kg per pezzi disossati di Gallus domesticus, origine BR;
  • 317,3 EUR/100 kg con cauzione 0 per pezzi disossati di Gallus domesticus, origine CL;
  • 251,0 EUR/100 kg con cauzione 15 EUR/100 kg per pezzi disossati di Gallus domesticus, origine TH;
  • 319,3 EUR/100 kg per pezzi disossati di tacchini, origine BR;
  • 328,6 EUR/100 kg per pezzi disossati di tacchini, origine CL;
  • 475,7 EUR/100 kg per uova sgusciate essiccate, origine AR;
  • 227,8 EUR/100 kg con cauzione 18 EUR/100 kg per preparazioni non cotte di pollame Gallus domesticus, origine BR.

Entrata in vigore e vincolatività

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo operativo per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e professionisti doganali, l'effetto principale è l'aggiornamento dei parametri economici utilizzati nel calcolo dei dazi addizionali all'importazione per le merci elencate. La verifica del codice NC, dell'origine e del corrispondente prezzo rappresentativo/cauzione è quindi essenziale ai fini della corretta determinazione degli oneri doganali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito con un nuovo allegato che aggiorna i prezzi rappresentativi per alcune merci dei settori carni di pollame, uova e ovoalbumina, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

Prodotti e origini interessati

Il nuovo allegato riguarda, tra gli altri, carcasse di pollame della specie Gallus domesticus congelate (presentazioni 70 % e 65 %), pezzi disossati di pollame Gallus domesticus congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di pollame congelate, con origini indicate come AR, BR, CL e TH.

Prezzi rappresentativi e cauzioni

Per ciascun codice NC elencato sono fissati prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) e, ove applicabile, cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95. Tra i valori riportati figurano, ad esempio, 116,8 EUR/100 kg per carcasse di pollame da AR, 235,9 EUR/100 kg e cauzione 19 EUR/100 kg per pezzi disossati di Gallus domesticus da AR, 475,7 EUR/100 kg per uova sgusciate essiccate da AR.

Entrata in vigore immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

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