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Ordinanza

Ordinanza n. 4585/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione cautelare - delle graduatorie di merito dei candidati, approvate in data 26 giugno 2026, nonché ripubblicate a seguito di rettifica in data 3 luglio 2026 e 7 luglio 2026, della procedura di reclutamento dei docenti per il concorso PNRR3, classe di concorso ADSS, nella parte i cui parte ricorrente è stata collocata in posizione n. 260; - della graduatoria contenente l’assegnazione delle sedi; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle disposizioni contenute al punto A 2.2 dell’allegato B al bando di concorso, secondo cui “In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Punti 12,50.” - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto ministeriale n. 1007 del 26 giugno 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto la pubblicazione della graduatoria senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto ministeriale n. 1079 del 3 luglio 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto nuovamente la pubblicazione della graduatoria, a seguito di rettifica, senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto ministeriale n. 1096 del 7 luglio 2026, con cui l’USR Lombardia ha disposto, ancora una volta, la pubblicazione della graduatoria, a seguito di rettifica, senza assegnare a parte ricorrente il predetto punteggio aggiuntivo pari a 12,50; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. nonche’ per l’accertamento - del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice ai fini concorsuali con ogni consequenziale statuizione alla luce della corretta attribuzione del punteggio dei titoli.

Giustizia amministrativa202603114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e di assegnazione delle sedi del concorso docenti PNRR3, classe ADSS, nonché il bando e la relativa tabella dei titoli valutabili, per la mancata attribuzione di 12,50 punti alla ricorrente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie approvate il 26 giugno 2026 e ripubblicate, a seguito di rettifica, il 3 e il 7 luglio 2026, nella parte in cui è stata collocata al posto n. 260 senza ricevere il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti previsto dal punto A.2.2 dell’allegato B al bando per la specializzazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche se conseguita all’estero e riconosciuta. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice, contestando anche, ove occorrente, la disposizione del bando e i decreti ministeriali di pubblicazione delle graduatorie. Il TAR ha rilevato che il ricorso investiva anche il bando e l’allegato B, atti generali dell’amministrazione centrale con effetti non circoscritti alla Lombardia.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare nel merito la spettanza del punteggio aggiuntivo né le censure contro le graduatorie. In applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la contestuale impugnazione di un atto generale dell’autorità centrale, con effetti non limitati alla circoscrizione del TAR adito, radica la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, a prescindere dalla rilevanza che tale impugnazione abbia nell’economia complessiva del ricorso. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    Se il ricorso impugna anche un atto generale dell’autorità centrale i cui effetti non sono limitati alla circoscrizione del TAR adito, la competenza territoriale non resta attratta da quella relativa agli atti periferici: è competente il TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dal peso dell’impugnazione dell’atto centrale nell’economia del ricorso.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) dichiara la propria incompetenza, indicando, quale Giudice territorialmente competente, il TAR del Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.

    Dichiarata l’incompetenza territoriale, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente, nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Quando, insieme ad atti periferici i cui effetti sono circoscritti al territorio del TAR adito, il ricorrente impugna un atto generale dell’autorità centrale con effetti estesi al territorio nazionale, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio, sede di Roma; il criterio opera per il solo fatto che l’atto centrale sia stato impugnato e non dipende dalla sua rilevanza nell’economia complessiva del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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