Circolare numero 19 del 07-02-2012
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFIMPRENDITORI, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2011 con CONFIMPRENDITORI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono chiariti i pensionati che possono aderire, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca delle deleghe, la misura del contributo, i rapporti finanziari e gli oneri per il servizio, oltre alle indicazioni contabili e al codice INPS attribuito.
Convenzione INPS-CONFIMPRENDITORI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONFIMPRENDITORI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2011 con la Confederazione Italiana Autonoma dei Piccoli Imprenditori del Commercio, Artigianato, Turismo, Trasporti, Edilizia, Attività del Terziario (CONFIMPRENDITORI), approvata con determinazione n. 397 del 21 settembre 2011. L’atto disciplina la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni e ne illustra gli aspetti operativi, finanziari e contabili.
Ambito soggettivo della delega
La convenzione richiama espressamente l’articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, ribadendo che possono rilasciare delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta escluso l’ambito di applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- controfirmato dal responsabile locale della CONFIMPRENDITORI.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali della Confederazione.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati, presentate alla Struttura territoriale INPS competente per la pensione, e le revoche producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione.
Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS alla CONFIMPRENDITORI con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, unitamente a copia della delega, vale come prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Pluralità di deleghe e revoca
Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, assume efficacia la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tale ipotesi, è efficace la delega successiva.
È espressamente escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Se l’INPS riceve direttamente dal pensionato una comunicazione di revoca della delega per la trattenuta sindacale, la Struttura periferica acquisisce la revoca, che decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il punto precedente e non superiori al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse; i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e CONFIMPRENDITORI.
I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2009, risultano i seguenti:
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: € 0,03;
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: € 0,36;
- nuova delega su pensione esistente: € 1,91;
- revoca delega: € 1,90;
- variazione delega: € 2,11;
- gestione delega: € 0,02.
Esclusione di responsabilità
L’articolo 10 della convenzione prevede che CONFIMPRENDITORI esoneri l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Confederazione si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente alle contestazioni.
Codice convenzione e contabilità
Alla convenzione è attribuito il codice INPS H8. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/287, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/287, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, mentre nell’allegato n. 2 sono riportati i conti contabili citati.
Punti principali
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della CONFIMPRENDITORI. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle Strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali della Confederazione.
Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione
Per le deleghe rilasciate da pensionati già in essere e per le revoche, l’effetto decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della Struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita all’Organizzazione con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e concorso di più deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso vale la delega più recente. È esclusa la revoca implicita per effetto del semplice rilascio di una nuova delega. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS è acquisita dalla Struttura periferica e produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% per gli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% per la parte eccedente tale soglia e non superiore al doppio del trattamento minimo; 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e CONFIMPRENDITORI. I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica 2009, sono indicati per tipologia di attività: nuova delega contestuale a domanda di pensione telematica (€ 0,03), nuova delega contestuale a domanda cartacea (€ 0,36), nuova delega su pensione esistente (€ 1,91), revoca delega (€ 1,90), variazione delega (€ 2,11), gestione delega (€ 0,02).
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10, CONFIMPRENDITORI esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, la Confederazione si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi derivanti dalle controversie.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS H8. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/287, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/287, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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