Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 20 del 08-02-2012

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2012, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, di alcuni trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola e dell’assegno per attività socialmente utili. Vengono richiamati i criteri di rivalutazione previsti dalla normativa e indicati gli importi lordi e netti, con la specificazione delle soglie retributive per l’applicazione del massimale più alto e delle maggiorazioni per il settore edile/lapideo.

Aggiornamento 2012 di tetti e importi di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e attività socialmente utili

Aggiornamento 2012 di tetti e importi per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e attività socialmente utili

La circolare aggiorna per l’anno 2012 i principali importi massimi delle prestazioni di sostegno al reddito collegati alla normativa previdenziale e assistenziale. Vengono richiamati i criteri legali di rivalutazione e sono indicati, per ciascuna prestazione, i valori lordi e netti, nonché le condizioni di applicazione dei massimali più elevati.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli aumenti dei c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale criterio costituisce il presupposto dell’aggiornamento degli importi per il 2012.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dalla legge n. 451/1994 e dalla legge n. 247/2007, la circolare indica la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale spetta il massimale più alto.

Gli importi per il 2012 sono i seguenti:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.014,77 euro: tetto basso pari a 931,28 euro lordi e 876,89 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.014,77 euro: tetto alto pari a 1.119,32 euro lordi e 1.053,95 euro netti.

La circolare precisa che gli importi sono esposti al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%.

Maggiorazione per il settore edile e lapideo

In base all’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale devono essere aumentati del 20% per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Per tale fattispecie, sempre con soglia retributiva di 2.014,77 euro, gli importi risultano:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.014,77 euro: 1.117,54 euro lordi e 1.052,28 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.014,77 euro: 1.343,18 euro lordi e 1.264,74 euro netti.

Indennità di mobilità

La circolare riporta gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011.

Anche in questo caso gli importi sono correlati alla retribuzione mensile di riferimento di 2.014,77 euro:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.014,77 euro: 931,28 euro lordi e 876,89 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.014,77 euro: 1.119,32 euro lordi e 1.053,95 euro netti.

Si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, la circolare stabilisce che trovano applicazione gli importi indicati per l’indennità di mobilità.

Per i lavoratori che rientrano nel trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo per l’anno 2012 è fissato in 608,90 euro, pari a 573,34 euro netti dopo la riduzione del 5,84%.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, la circolare indica per il 2012 gli importi massimi di 931,28 euro e 1.119,32 euro. Per tale prestazione non opera la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Quanto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e a quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2011, restano applicabili gli importi già stabiliti per quell’anno dalla circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, pari a 906,80 euro e 1.089,89 euro.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2012, in 556,00 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84%.

Per i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’assegno resta quindi fermo a 413,16 euro mensili.

Punti principali

Aggiornamento dei "tetti" in base all’indice Istat

La circolare richiama l’art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli aumenti dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Trattamenti di integrazione salariale

Per il 2012 sono indicati gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale si applica il massimale più alto. La soglia è pari a 2.014,77 euro: per retribuzioni pari o inferiori il massimale è 931,28 euro lordi e 876,89 netti; per retribuzioni superiori il massimale è 1.119,32 euro lordi e 1.053,95 netti. Gli importi sono esposti al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Maggiorazione per l’edilizia e il lapideo

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi devono essere incrementati di un ulteriore 20%. In tal caso, a fronte della stessa soglia retributiva di 2.014,77 euro, il massimale è 1.117,54 euro lordi e 1.052,28 netti per il tetto basso, e 1.343,18 euro lordi e 1.264,74 netti per il tetto alto.

Indennità di mobilità

Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, la misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi è fissata agli stessi importi dei trattamenti di integrazione salariale: 931,28 euro lordi e 876,89 netti per retribuzioni fino a 2.014,77 euro, e 1.119,32 euro lordi e 1.053,95 netti per retribuzioni superiori. Anche qui opera la riduzione del 5,84% prevista dalla legge n. 41/1986.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 451/1994, si applicano gli importi dell’indennità di mobilità indicati nel paragrafo precedente. Per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, l’importo per il 2012 è fissato in 608,90 euro, pari a 573,34 euro netti dopo la riduzione del 5,84%.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola

Per il 2012, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ha importi massimi di 931,28 euro e 1.119,32 euro, senza applicazione della riduzione del 5,84%. Per l’indennità non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2011, restano validi gli importi della circolare n. 25 del 4/2/2011: 906,80 euro e 1.089,89 euro.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

Dal 1° gennaio 2012 l’assegno mensile per attività socialmente utili è pari a 556,00 euro, senza riduzione del 5,84%. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non opera né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato a 413,16 euro mensili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.