Circolare numero 18 del 07-02-2012
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la COPAGRI MARCHE per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i contenuti essenziali della convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2011 con COPAGRI MARCHE per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, gli aspetti finanziari e i costi del servizio, nonché le tutele per l’INPS e le indicazioni contabili.
Convenzione INPS-COPAGRI MARCHE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-COPAGRI MARCHE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2011 con la Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE), approvata con determinazione n. 400 del 21 settembre 2011, relativa alla riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento riepiloga il perimetro soggettivo, le modalità di delega e revoca, la misura del contributo, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le tutele riconosciute all’INPS.
Soggetti che possono rilasciare la delega
La facoltà di autorizzare la trattenuta è riconosciuta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e i consensi necessari per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale di COPAGRI MARCHE. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’associazione.
Decorrenza delle deleghe
Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, una volta presentate alla struttura territoriale INPS competente per la pensione, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio vale per le revoche. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla Sede INPS alla COPAGRI MARCHE con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, unitamente alla copia della delega, costituisce prova della presentazione in caso di contestazione.
Revoca e concorso di più deleghe
Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, assume efficacia ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tale ipotesi prevale la delega successiva. È espressamente escluso che la nuova delega integri revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, ma con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote stabilite sono:
- 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio dello stesso;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e COPAGRI MARCHE. I costi del servizio sono stati determinati sulla base della contabilità analitica 2009 e risultano pari a:
- € 0,03 per nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica;
- € 0,36 per nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea;
- € 1,91 per nuova delega su pensione esistente;
- € 1,90 per revoca delega;
- € 2,11 per variazione delega;
- € 0,02 per gestione delega.
Esonero da responsabilità dell’INPS
Con l’articolo 10 della convenzione, COPAGRI MARCHE esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale. In caso di controversie relative alla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo conseguente alle contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS H9. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i conti GPA 25/285, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/285, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Soggetti aventi diritto alla delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiama esclusivamente prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale di COPAGRI MARCHE. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Organizzazione.
Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione
Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati e presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come per le revoche, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca, pluralità di deleghe e prevalenza temporale
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega successiva. È escluso che la nuova delega valga come revoca implicita della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS viene acquisita dalla struttura periferica e ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% per gli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione Generale e COPAGRI MARCHE. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2009, sono fissati in: € 0,03 per nuova delega contestuale a domanda di pensione telematica; € 0,36 per nuova delega contestuale a domanda cartacea; € 1,91 per nuova delega su pensione esistente; € 1,90 per revoca delega; € 2,11 per variazione delega; € 0,02 per gestione delega.
Esenzione da responsabilità dell'INPS
COPAGRI MARCHE esonera l’INPS da ogni responsabilità connessa ai rapporti tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’Organizzazione si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice identificativo e istruzioni contabili
Il codice INPS attribuito alla convenzione è H9. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/285, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/285, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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