Cassazione Penale, Sentenza n. 25422/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione il Tribunale aveva accolto la richiesta del pubblico ministero e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in due precedenti sentenze di condanna. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 163 e 168 c.p. e della motivazione ex art. 125 c.p.p., lamentando: a) che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato la pendenza delle impugnazioni avverso entrambe le sentenze e, in particolare, la successiva pronuncia della Corte di appello che aveva dichiarato la nullità di una delle due sentenze, sicché mancava il presupposto dell'irrevocabilità della condanna ulteriore; b) che il giudice non avesse valutato che l'imputato aveva già compiuto settanta anni, circostanza rilevante ai fini del beneficio ex art. 163, comma 3, c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la revoca di diritto della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. presuppone che la seconda condanna sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza del periodo di prova. Poiché dagli atti prodotti risultava che le sentenze erano state impugnate e che una di esse era stata addirittura dichiarata nulla in appello, al momento dell'ordinanza impugnata mancava il necessario presupposto dell'irrevocabilità. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Napoli; il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 648 c.p.p.
La norma è richiamata nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 163 c.p.
È richiamato quale parametro dei limiti entro cui deve restare la pena cumulata e, nel comma 3, quale disposizione rilevante per il beneficio in presenza di imputato ultra settantenne.
art. 168 c.p.
La revoca di diritto della sospensione condizionale opera solo se la successiva condanna per delitto anteriormente commesso diviene irrevocabile dopo il giudicato della prima sentenza e entro il termine di durata della prova.
art. 125 c.p.p.
È richiamato ai fini del dovere di motivazione del giudice dell'esecuzione, ma la decisione si fonda soprattutto sulla mancanza del presupposto sostanziale della revoca.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge ed illogicità/omissione di motivazione.
art. 168, comma 1, n. 2, c.p.
La revoca automatica della sospensione condizionale richiede una nuova condanna per reato anteriormente commesso, divenuta definitiva nei termini di legge, tale da incidere sui limiti dell'art. 163 c.p.
art. 163, comma 3, c.p.
È evocato per il profilo dell'età del condannato, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare.
Massime di principio
- La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena presuppone che la successiva condanna per un reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza del periodo di prova.
- Ai fini dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., l'anteriorità del reato va verificata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concede la sospensione condizionale, non alla sola data di commissione del fatto.
- Se, al momento dell'ordinanza esecutiva, la sentenza presupposto della revoca non è irrevocabile o è stata successivamente annullata, manca il presupposto per la revoca automatica del beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione deve fondare la revoca della sospensione condizionale su un accertamento rigoroso delle date di irrevocabilità delle sentenze rilevanti e della loro sequenza temporale rispetto al periodo di prova.
- Quando il motivo di ricorso coglie nel segno sulla mancanza del presupposto legale della revoca, restano assorbite le ulteriori censure sul trattamento del beneficio o sulla motivazione
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