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Sentenza

Sentenza n. 2593/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2454/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione di complessivi 1.000 euro mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 2454/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, della somma complessiva di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato alla ricorrente l'importo oggetto della controversia. Tale adempimento ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata e ha determinato la cessazione della materia del contendere. Poiché la soddisfazione è intervenuta solo dopo l'introduzione del giudizio, il Collegio ha posto le spese del procedimento a carico dell'Amministrazione, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, resa superflua dall'avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, attraverso la quale doveva essere riconosciuto l'importo oggetto del giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'eventuale onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa prevista dal giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, le spese del processo possono essere poste a suo carico, poiché l'adempimento tardivo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
  • L'avvenuto adempimento dell'obbligazione sancita dal giudicato rende superflua la nomina di un commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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