Cassazione Civile, Ordinanza n. 22268/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso principale; ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato; ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che tale previsione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Milano impugnata in Cassazione dalla ditta ricorrente. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, chiedendo la compensazione delle spese; successivamente la Regione Lombardia ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso incidentale. La Corte ha quindi dovuto prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del merito del ricorso principale e dell'incidentale.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
è la base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia e per regolare la compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; quindi non opera il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
è richiamato solo come norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese possono essere compensate quando ne ricorrono i presupposti.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per alcuni esiti sfavorevoli dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
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