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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35097/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, nell'ambito di indagini penali su una frode carosello. L'Ufficio contestava alla società, per gli anni d'imposta 2009 e 2010, l'emissione/utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti relative a operazioni formalmente intestate a una società rumena, assumendo che le cessioni intracomunitarie fossero solo simulate e che i beni fossero in realtà ceduti direttamente a una società italiana. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione la società deduceva sei motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per aver ritenuto provati gli assunti dell'Ufficio sulla base di congetture e circostanze non portate a conoscenza della contribuente; (2) violazione della direttiva IVA e nullità per erronea ripartizione dell'onere probatorio e per aver valorizzato prove non riscontrate, dichiarazioni di terzi e presunzioni; (3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000 per mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; (4) violazione dell'art. 33 d.P.R. 600/1973 e nullità per l'uso di documentazione acquisita in indagini penali; (5) violazione del D.Lgs. 472/1997 per l'irrogazione delle sanzioni senza colpevolezza; (6) violazione del D.M. 21.05.2009 sugli interessi, con motivazione apparente sulla loro applicazione e quantificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quarto; ha rigettato il quinto motivo relativo alle sanzioni; ha accolto il sesto motivo relativo agli interessi, rilevando che la CTR aveva fornito sul punto una risposta solo apodittica e non aveva esaminato compiutamente la censura già devoluta nei gradi di merito. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove e l'esito dell'accertamento di fatto

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici vanno valutate secondo un percorso logico in due fasi: selezione degli indizi rilevanti e loro valutazione complessiva per convergenza del molteplice

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in parallelo all'art. 2729 c.c. per ribadire che la valutazione delle prove dirette e degli indizi è riservata al giudice di merito

  • Direttiva 2006/112/CE

    richiamata per affermare che, in materia IVA, la prova dell'interposizione fraudolenta e della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni

  • art. 41 D.L. n. 331 del 1993

    per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie il contribuente deve provare l'effettivo coinvolgimento di soggetti stabiliti in diversi Stati UE e l'identificazione del destinatario finale

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    consente all'Amministrazione di dimostrare, anche mediante presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode IVA

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'atto impositivo IVA

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente per l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione all'utilizzo di documentazione acquisita nel corso di indagini penali

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria difensiva in prossimità dell'adunanza

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 7, 16 e 17

    richiamati dal ricorrente per sostenere che nelle sanzioni tributarie occorre la rimproverabilità della condotta e che la colpevolezza non può essere presunta oltre i limiti di legge

  • art. 6 D.M. 21.05.2009

    richiamato per contestare l'applicazione e la quantificazione degli interessi dovuti

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova; non è invece consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle prove e all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La prova dell'inesistenza, totale o soggettiva, di operazioni fatturate può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici e valutati complessivamente secondo il criterio della convergenza degli indizi.
  • Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode IVA, deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore/interposto, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'evasione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esistenza dei pagamenti e la mera esibizione delle fatture non bastano a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Amministrazione abbia già fornito elementi indiziari seri di frode.
  • Le cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità richiedono la prova, a carico del contribuente, dell'effettivo coinvolgimento di soggetti distinti stabiliti in diversi Stati membri e della chiara identificazione del destinatario finale; la mancata regolarizzazione o l'inesattezza dei dati rilevanti può impedire il beneficio fiscale.
  • Nel processo tributario il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non si misuri con la concreta motivazione adottata dal giudice di merito è inammissibile.
  • Le censure che mescolano in modo non coerente violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, senza distinguere chiaramente i diversi profili e senza specificare il decisivo impatto sul giudizio, sono inammissibili.
  • In tema di sanzioni tributarie, la colpevolezza è presunta e l'assenza di colpa deve essere dimostrata dal contribuente, che deve provare di essere incorso in un errore inevitabile non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • Una motivazione meramente apodittica sulla debenza degli interessi, quando la questione sia stata ritualmente devoluta e non esaminata nei precedenti gradi, integra vizio censurabile e impone cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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