Cassazione Civile, Ordinanza n. 35097/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, nell'ambito di indagini penali su una frode carosello. L'Ufficio contestava alla società, per gli anni d'imposta 2009 e 2010, l'emissione/utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti relative a operazioni formalmente intestate a una società rumena, assumendo che le cessioni intracomunitarie fossero solo simulate e che i beni fossero in realtà ceduti direttamente a una società italiana. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione la società deduceva sei motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per aver ritenuto provati gli assunti dell'Ufficio sulla base di congetture e circostanze non portate a conoscenza della contribuente; (2) violazione della direttiva IVA e nullità per erronea ripartizione dell'onere probatorio e per aver valorizzato prove non riscontrate, dichiarazioni di terzi e presunzioni; (3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000 per mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; (4) violazione dell'art. 33 d.P.R. 600/1973 e nullità per l'uso di documentazione acquisita in indagini penali; (5) violazione del D.Lgs. 472/1997 per l'irrogazione delle sanzioni senza colpevolezza; (6) violazione del D.M. 21.05.2009 sugli interessi, con motivazione apparente sulla loro applicazione e quantificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quarto; ha rigettato il quinto motivo relativo alle sanzioni; ha accolto il sesto motivo relativo agli interessi, rilevando che la CTR aveva fornito sul punto una risposta solo apodittica e non aveva esaminato compiutamente la censura già devoluta nei gradi di merito. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove e l'esito dell'accertamento di fatto
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici vanno valutate secondo un percorso logico in due fasi: selezione degli indizi rilevanti e loro valutazione complessiva per convergenza del molteplice
art. 116 c.p.c.
richiamato in parallelo all'art. 2729 c.c. per ribadire che la valutazione delle prove dirette e degli indizi è riservata al giudice di merito
Direttiva 2006/112/CE
richiamata per affermare che, in materia IVA, la prova dell'interposizione fraudolenta e della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni
art. 41 D.L. n. 331 del 1993
per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie il contribuente deve provare l'effettivo coinvolgimento di soggetti stabiliti in diversi Stati UE e l'identificazione del destinatario finale
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
consente all'Amministrazione di dimostrare, anche mediante presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode IVA
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'atto impositivo IVA
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente per l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione all'utilizzo di documentazione acquisita nel corso di indagini penali
art. 380.1-bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria difensiva in prossimità dell'adunanza
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 7, 16 e 17
richiamati dal ricorrente per sostenere che nelle sanzioni tributarie occorre la rimproverabilità della condotta e che la colpevolezza non può essere presunta oltre i limiti di legge
art. 6 D.M. 21.05.2009
richiamato per contestare l'applicazione e la quantificazione degli interessi dovuti
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova; non è invece consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle prove e all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La prova dell'inesistenza, totale o soggettiva, di operazioni fatturate può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici e valutati complessivamente secondo il criterio della convergenza degli indizi.
- Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode IVA, deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore/interposto, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'evasione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità, l'esistenza dei pagamenti e la mera esibizione delle fatture non bastano a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Amministrazione abbia già fornito elementi indiziari seri di frode.
- Le cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità richiedono la prova, a carico del contribuente, dell'effettivo coinvolgimento di soggetti distinti stabiliti in diversi Stati membri e della chiara identificazione del destinatario finale; la mancata regolarizzazione o l'inesattezza dei dati rilevanti può impedire il beneficio fiscale.
- Nel processo tributario il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non si misuri con la concreta motivazione adottata dal giudice di merito è inammissibile.
- Le censure che mescolano in modo non coerente violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, senza distinguere chiaramente i diversi profili e senza specificare il decisivo impatto sul giudizio, sono inammissibili.
- In tema di sanzioni tributarie, la colpevolezza è presunta e l'assenza di colpa deve essere dimostrata dal contribuente, che deve provare di essere incorso in un errore inevitabile non superabile con l'ordinaria diligenza.
- Una motivazione meramente apodittica sulla debenza degli interessi, quando la questione sia stata ritualmente devoluta e non esaminata nei precedenti gradi, integra vizio censurabile e impone cassazione con rinvio per nuovo esame.
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