Cassazione Civile, Sentenza n. 3845/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle convalide del trattenimento presso il CPR di Torino: (i) convalida del Giudice di pace del 02/09/2022 (art. 14 d.lgs. 286/1998) adottata dopo un decreto di espulsione emesso per inottemperanza a un precedente decreto di respingimento/ordine di allontanamento; (ii) convalida del Tribunale del 14/09/2022 del successivo trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 dopo la presentazione di domanda di protezione internazionale. Il ricorrente deduceva la mancata trasmissione agli atti del decreto di respingimento e dell'ordine di allontanamento, impedendo al giudice di verificare l'eventuale manifesta illegittimità degli atti presupposti e denunciando motivazione insufficiente del provvedimento di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i procedimenti e ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha deciso che, quando il decreto di espulsione e il trattenimento derivano da un precedente decreto di respingimento rimasto inattuato, il giudice della convalida deve poter esaminare anche tale atto presupposto. Se tale atto non risulta acquisito negli atti e la difesa in sede di convalida ne abbia chiesto l'esame, il giudice non può convalidare il trattenimento senza avere verificato la legittimità dell'atto presupposto. Nel caso di specie il Giudice di pace aveva convalidato senza acquisire o esaminare il decreto di respingimento e senza motivare adeguatamente la propria decisione; pertanto il ricorso n. 04582/2023 è stato accolto e il provvedimento di convalida cassato senza rinvio (art. 382, ultimo comma c.p.c.) in quanto il termine perentorio era decorso. Per le stesse ragioni è stata cassata senza rinvio anche la convalida resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015 (ricorso n. 04852/2023), poiché veniva meno il presupposto di legittimità del secondo trattenimento. Non sono state regolate le spese di lite per il beneficio del gratuito patrocinio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286/1998, art. 14 (trattenimento e convalida)
"Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento." e "L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio... Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive... verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo..."
Il giudice della convalida deve esercitare un controllo giurisdizionale pieno ex actis su tutti gli "atti" trasmessi; quando il trattenimento deriva da atti presupposti (es. respingimento) tali atti devono essere disponibili al giudice per consentire la verifica della possibile manifesta illegittimità.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 14, commi 5-bis e 5-ter
"5-bis. ... il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni..." e "5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis ... si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento..."
Il decreto di espulsione adottato ex art. 14, comma 5-ter, può fondarsi su un precedente respingimento/ordine di allontanamento non ottemperato; la legittimità dell'espulsione e del conseguente trattenimento può dipendere dalla legittimità di quegli atti precedenti.
D.Lgs. n. 142/2015, art. 6, comma 3
Il trattenimento del richiedente protezione internazionale è consentito in ipotesi specifiche (ad es. domanda ritenuta strumentale) ma la convalida di tale trattenimento richiede verifica della legittimità dell'eventuale precedente trattenimento/esecuzione su cui si fonda.
Direttiva 2008/115/CE, art. 15, paragrafi 2 e 3
"2. ... prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento... 3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli..."
La direttiva impone un controllo giudiziario rapido ed effettivo del trattenimento: l'autorità giudiziaria deve poter esaminare tutti gli elementi rilevanti, rilevare d'ufficio le violazioni di presupposti di legittimità e, se necessario, acquisire elementi ulteriori.
Direttiva 2013/33/UE, art. 9, paragrafi 3 e 5
"3. ... assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente... 5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli..."
La direttiva rafforza l'obbligo di riesame giudiziario rapido e periodico del trattenimento, con possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio profili che mettano in discussione la legittimità della detenzione.
Regolamento (UE) n. 604/2013, art. 28, par. 4
"4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute... si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33."
Nel contesto dei trasferimenti Dublino, si applicano le stesse garanzie e l'obbligo di controllo giudiziario del trattenimento come nelle direttive sull'accoglienza e sul rimpatrio.
Corte di giustizia UE, Grande Camera, sentenza dell'08/11/2022 (cause C-704/20 e C-39/21)
Il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità del trattenimento deve, sulla base degli elementi del fascicolo e del contraddittorio, rilevare d'ufficio eventuali mancati presupposti di legittimità anche se non dedotti dall'interessato; può altresì cercare ulteriori elementi probatori laddove necessario.
Corte Costituzionale, sentenza n. 105/2001
Il controllo del giudice di convalida non è meramente formale: il giudice deve poter esaminare tutti gli atti del procedimento ("atti" e non solo il provvedimento di trattenimento) per assicurare un controllo giurisdizionale pieno e rilevare eventuale manifesta illegittimità.
Costituzione, art. 13 e art. 111
Art. 13 tutela la libertà personale e richiede garanzie giurisdizionali; art. 111 assicura il diritto al giusto processo, entrambi richiamati come parametri costituzionali per il controllo della legittimità del trattenimento.
Massime di principio
- Il giudice della convalida del trattenimento deve disporre degli "atti" rilevanti (incluso il decreto di respingimento/ordine di allontanamento) e compiere un controllo ex actis sulla possibile manifesta illegittimità: se tali atti non sono acquisiti e la difesa ne ha chiesto l'esame, la convalida non può essere pronunciata.
- Quando il decreto di espulsione deriva da un precedente respingimento rimasto inattuato (art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998), la legittimità dell'espulsione e del conseguente trattenimento è dipendente dalla legittimità del respingimento; il giudice deve poter verificare tale collegamento.
- La Corte di giustizia UE impone che il controllo giudiziario sia effettivo: il giudice deve rilevare anche d'ufficio vizi di legittimità non evocati dalla difesa, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio e delle esigenze di rapidità della procedura.
- In caso di riconvalida del trattenimento dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale, il giudice deve verificare la legittimità del primo trattenimento su cui si fonda la nuova misura; l'assenza della convalida valida del primo trattenimento può precludere la legittimità del secondo.
- L'onere di produrre documenti aggiuntivi ricade in particolare sulla difesa quando si tratta di proroghe o integrazioni istruttorie; tuttavia, se in sede di convalida la difesa solleva la mancata acquisizione di atti essenziali, il giudice è tenuto ad acquisirli o a non convalidare.
- Se il termine per la convalida è perentorio e già decorso senza che il giudice abbia effettuato un controllo pieno e motivato, la cassazione del provvedimento può essere disposta senza rinvio (cassazione senza rinvio).
- La motivazione del provvedimento di convalida deve essere specifica e logico-giuridicamente coerente: formule generiche e astratte non sono sufficienti quando si incidono diritti fondamentali come la libertà personale.
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