Cassazione Civile, Sentenza n. 3843/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della proroga del trattenimento (Giudice di pace di Torino 31/10/2022) e della convalida del trattenimento (Tribunale di Torino 11/11/2022). Il ricorrente denunciava in sostanza: (i) la mancata trasmissione e conseguente mancato esame, da parte del giudice della convalida/proroga, del decreto di respingimento originario emesso dal Questore di Agrigento (atto presupposto dell'espulsione e del trattenimento), con conseguente impossibilità di verificare l'assenza di profili di manifesta illegittimità; (ii) l'illegittimità del decreto di espulsione del Prefetto di Como perché sottoscritto dal Vice Prefetto Aggiunto senza delega. In pratica si contestava che il giudice, nel pronunciarsi sulla proroga/convalida, non avesse svolto il controllo pieno richiesto né acquisito gli atti necessari (in particolare il decreto di respingimento) e avesse perciò erroneamente ritenuto regolare il trattenimento.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti e ha accolto il ricorso con riferimento alla proroga del trattenimento (n. 9120/2023 R.G.), ritenendo fondato il primo motivo: il giudice di merito non aveva acquisito/esaminato il decreto di respingimento, atto presupposto essenziale per valutare la legittimità dell'espulsione adottata ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998; tale omissione impedisce un controllo giurisdizionale pieno richiesto anche dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza UE. Per conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento di proroga del 31/10/2022 (decorrendo il termine perentorio per la convalida). Per effetto di ciò ha cassato senza rinvio anche la convalida resa dal Tribunale l'11/11/2022 (n. 11267/2023 R.G.), perché privo del presupposto fattuale/giuridico del primo trattenimento. Non luogo alla regolazione delle spese (ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato); indicazioni sulle modalità di liquidazione del compenso del difensore ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 14
Comma 1, 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter (disciplinano trattenimento, trasmissione atti al giudice, convalida, ordine di allontanamento e conseguenze dell'inosservanza)
L'art. 14 richiede la trasmissione al giudice di tutti gli 'atti' relativi al trattenimento entro 48 ore; il giudice deve effettuare un controllo pieno sulla legittimità del trattenimento e, in caso di proroga, verificare la non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento che lo presuppone
D.lgs. n. 142/2015, art. 6
Riferimento all'adozione di provvedimenti di trattenimento in caso di richiesta di protezione internazionale
Se durante il trattenimento il soggetto presenta domanda di protezione, il nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 dipende dalla regolarità del precedente trattenimento; la convalida successiva deve tener conto della legittimità degli atti presupposti
Direttiva 2008/115/CE, art. 15
Paragrafi 2 e 3 (riesame giudiziario rapido e riesame periodico del trattenimento)
Impone che lo Stato membro preveda un rapido controllo giudiziario della legittimità del trattenimento e riesami periodici a intervalli ragionevoli; il giudice deve poter rilevare d'ufficio presupposti di illegittimità anche se non dedotti dall'interessato
Direttiva 2013/33/UE, art. 9
Paragrafi 3 e 5 (verifica giudiziaria rapida e riesame del trattenimento per richiedenti asilo)
Analogamente alla direttiva 2008/115, impone verifica rapida e riesame a intervalli ragionevoli, con obbligo di controllo giudiziario nei riesami; contribuisce al principio che il giudice debba poter esaminare elementi non necessariamente sollevati dall'interessato
Regolamento (UE) n. 604/2013, art. 28
Paragrafo 4 (applicazione, per le condizioni di trattenimento, degli articoli 9,10,11 della direttiva 2013/33)
Estende le garanzie di tutela giudiziaria e i riesami previsti dalla direttiva 2013/33 anche nelle procedure di trasferimento Dublino
Corte di giustizia UE, Grande Chambre, sentenza 08/11/2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21)
La giurisprudenza sancisce che il giudice deve rilevare d'ufficio la violazione di presupposti di legittimità del trattenimento sulla base degli elementi del fascicolo, come integrati o chiariti in contraddittorio
Conferma che il controllo giudiziario sul trattenimento deve essere effettivo e può compiere accertamenti d'ufficio; il giudice può e deve ricercare elementi rilevanti oltre quelli forniti dall'amministrazione
Corte costituzionale, sentenza n. 105/2001
Richiama l'obbligo di garanzie dell'art. 13 Cost. nel trattenimento e l'onere di trasmissione degli atti al giudice per un controllo pieno
Stabilisce che il giudice della convalida deve verificare non solo l'esistenza del provvedimento di espulsione ma anche la sua legittimità sostanziale e procedurale, esaminando gli atti che lo hanno motivato
D.P.R. n. 394/1999, art. 20
Norme di attuazione: il provvedimento di trattenimento deve essere comunicato insieme al provvedimento di espulsione o respingimento
Conferma l'obbligo di documentazione comunicata all'interessato e l'importanza che tali atti siano acquisiti al processo per consentire il controllo giudiziario
Massime di principio
- Il giudice della convalida o della proroga del trattenimento deve svolgere un controllo giurisdizionale pieno e, anche d'ufficio, verificare la legittimità degli atti presupposti (es. decreto di respingimento) che fondano l'espulsione e il successivo trattenimento
- Se nel fascicolo non sono acquisiti atti presupposti essenziali (p.es. decreto di respingimento alla base di un'espulsione ex art. 14, comma 5-ter), il giudice non può ritenere positivamente verificata la legittimità del trattenimento e la convalida/proroga deve essere negata
- L'onere di allegazione della difesa consiste nel segnalare in modo puntuale, già nei gradi di merito, la mancanza degli atti e chiedere espressamente l'esibizione/acquisizione; tuttavia il giudice ha poteri istruttori per integrare il fascicolo se necessario ai fini del controllo (secondo CJEU)
- La mancata impugnazione preventiva di un provvedimento non esclude il potere del giudice di riesaminare d'ufficio la legittimità del trattenimento; le misure cautelari sul diritto alla libertà personale sono sindacabili anche successivamente
- Se il provvedimento amministrativo (es. espulsione) risulta viziato in modo tale da incidere sui presupposti del trattenimento, anche successivi provvedimenti di 'riconvalida' per nuova domanda di protezione perdono base giuridica e possono essere cassati
- Difensore e interessato dovrebbero: (a) esporre immediatamente in udienza la mancata acquisizione degli atti presupposti e chiedere formale acquisizione/esibizione; (b) produrre documenti utili (se in possesso) per integrare il fascicolo; (c) chiedere il gratuito patrocinio se necessario; (d) considerare il ricorso nelle forme consentite in caso di omissione del giudice
- Per l'amministrazione: trasmettere tempestivamente tutti gli atti (incluso il decreto di respingimento e le relative motivazioni) al giudice della convalida/proroga è obbligo essenziale per garantire la regolarità della procedura e il rispetto del diritto UE
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