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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 2280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e sanzioni - Cumulo giuridico - Omesso o ritardato versamento di imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sul regime sanzionatorio: il ricorrente contestava che le violazioni relative all'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute potessero essere ricondotte all'istituto della continuazione ex art. 12, co. 2, d.lgs. n. 472/1997, invece dell'applicazione separata e proporzionale delle sanzioni prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 per ciascun mancato pagamento.

La decisione

La Corte ha escluso l'applicabilità della continuazione: ha ritenuto che l'art. 12, co. 2, d.lgs. 472/1997 riguarda violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo e non le fattispecie che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione. Per queste ultime si applica il regime autonomo e proporzionale delle sanzioni previsto dall'art. 13 d.lgs. 471/1997, con sanzioni distinte per ciascun mancato pagamento (conferma della giurisprudenza, es. n. 8148/19).

Norme richiamate

  • d.lgs. 472/1997, art. 12, co. 2

    L'istituto della continuazione si applica alle violazioni omogenee e seriali che potenzialmente incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo; non è destinato a ricomprendere omissioni o ritardi nel versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

  • d.lgs. 471/1997, art. 13

    Per l'omesso o ritardato versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione è previsto un trattamento sanzionatorio autonomo e proporzionale, con sanzioni distinte per ciascun mancato pagamento, escludendo così la continuazione tra tali violazioni.

  • Giurisprudenza

    Giurisprudenza confermativa che esclude l'estensione dell'istituto della continuazione alle sole omissioni/ritardi di versamento e riafferma l'autonomia del regime sanzionatorio ex art. 13 d.lgs. 471/1997.

Massime di principio

  • L'istituto della continuazione va applicato solo quando le violazioni riguardano atti o comportamenti che influiscono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo (es. dichiarazioni errate ripetute che incidono sul calcolo del tributo).
  • Le violazioni costituite esclusivamente dall'omesso o ritardato versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione non rientrano nella continuazione e devono essere sanzionate separatamente ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 471/1997 per ciascun periodo impositivo.
  • In una situazione concreta, per verificare se prospettare la continuazione convenga al contribuente, occorre valutare la natura della violazione: se il problema è nella determinazione/quantificazione dell'imponibile si può tentare la ricomprensione nella continuazione; se il problema è solo nel pagamento la continuazione sarà probabilmente esclusa.
  • Per ridurre il rischio di sanzioni multiple: regularizzare tempestivamente i pagamenti, utilizzare istituti di rateazione o ravvedimento operoso quando possibile e documentare che eventuali errori concernono la determinazione del tributo (se ciò è realmente il caso).
  • Nelle impugnazioni conviene concentrare le censure sulla natura della violazione (calcolo/imponibile vs. pagamento): dimostrare che l'omissione è consequenziale a un unico comportamento relativo alla determinazione dell'imposta può essere strategico per ottenere il riconoscimento della continuazione.

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