Cassazione Penale, Sentenza n. 15341/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della detenzione domiciliare disposta ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, lett. c), Ord. pen.; il ricorrente denunciava violazione di legge (tra cui art. 51 ter, comma 2, Ord. pen.) e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 2, 3 e 8 CEDU), nonché plurimi vizi di motivazione per presunto travisamento della documentazione medica prodotta dalla difesa. Contestava che l'episodio del 11 aprile 2025 fosse riconducibile a problemi di salute (febbre, bassa saturazione) e non a pericolosità sociale, e lamentava la errata valutazione della compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione. Ha inoltre censurato la rilevanza attribuita agli oggetti rinvenuti in perquisizione (pistola a salve, taser, coltello).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto una motivazione complessa e congrua, avendo esaminato le condizioni di salute (esami e relazioni del 30/5/2025, 11/6/2025, 17/6/2025 e la relazione psichiatrica del 15/5/2025) e i profili di pericolosità sociale. Ha escluso la riferibilità causale dell'episodio dell'11 aprile 2025 a motivi esclusivamente sanitari, ravvisando invece tratti di personalità antisociale e refrattarietà alle norme; ha ritenuto rilevante il rinvenimento di armi/strumenti pericolosi nell'abitazione. Ha inoltre valutato che le cure garantite nel SAI fossero idonee e che non ricorresse incompatibilità della detenzione con lo stato di salute. La Corte ha confermato la revoca della detenzione domiciliare, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e ha disposto l'omissione dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 47 ter, comma 1, lett. c), Ord. pen.
Norma richiamata come base per la detenzione domiciliare e per le valutazioni sulla sua revoca; utilizzata per valutare la compatibilità del regime alternativo in rapporto alle esigenze di cura e di sicurezza.
art. 51 ter, comma 2, Ord. pen.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione della pericolosità e delle misure eseguite; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata violazione e che la valutazione sia stata congrua.
artt. 2, 3, 8 CEDU
Diritti invocati dal ricorrente (diritto alla vita, divieto di trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare); la Corte ha ritenuto che, alla stregua degli accertamenti sanitari e dell'offerta di cure, non risulti una violazione di tali garanzie nel caso concreto.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali; applicata con l'ordine di omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente nel provvedimento.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare per condotte successive alla concessione richiede un bilanciamento tra condizioni di salute del detenuto e profili di pericolosità sociale: entrambe le dimensioni devono essere valutate e motivate.
- Il giudice di sorveglianza può valutare la rilevanza comportamentale di fatti che possono dare luogo a procedimenti penali anche se tali procedimenti non si sono ancora conclusi: l'esito processuale non vincola la valutazione sulla compatibilità della misura alternativa.
- La documentazione medica va valutata nel suo complesso e rispetto alla causalità del fatto: non basta l'esistenza di patologie, occorre dimostrare che esse rendano effettivamente impossibile la detenzione o richiedano cure non attuabili in carcere.
- Il rinvenimento di armi o strumenti pericolosi nell'abitazione è elemento significativo ai fini della valutazione della pericolosità sociale e può giustificare la revoca della misura alternativa.
- Per la concessione o il mantenimento di misure detentive alternative per motivi di salute è necessario che la malattia sia grave al punto da mettere in pericolo la vita o richiedere trattamenti non realizzabili nello stato di detenzione; in assenza di tale gravità prevalgono le esigenze di sicurezza collettiva.
- In impugnazione la Corte verifica la congruenza e la non contraddittorietà della motivazione; vizi meramente formali o contestazioni alternative senza dimostrazione probatoria non sono sufficienti a riformare la decisione.
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