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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13284/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente, l'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo, a carico del professionista, l'importo dell'imposta, della sanzione pari al 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificandogli poi la cartella tramite l'agente della riscossione. Il professionista impugnò la cartella sostenendo, da un lato, che per effetto della riforma del 2019 dovesse applicarsi la disciplina più favorevole limitata al solo 30% della maggiore imposta e non anche al pagamento di imposta e interessi; dall'altro, che l'iscrizione a ruolo fosse viziata perché effettuata da un ufficio territorialmente e funzionalmente incompetente, essendo competente la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. La CTR rigettò sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del professionista. In cassazione l'Agenzia dedusse violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per sostenere che il professionista dovesse rispondere anche di imposta e interessi; il professionista, con ricorso incidentale, reiterò il motivo sull'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo e il secondo motivo sul difetto di legittimazione passiva per IRPEF e interessi altrui.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità per visto infedele ha anche funzione punitiva e, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, l'iscrizione a ruolo nei confronti del trasgressore spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato da una direzione provinciale diversa e incompetente, l'atto impugnato è stato ritenuto illegittimo; la sentenza di merito è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei limiti della nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella conseguente. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione, pur in presenza di un recente orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    nella versione ratione temporis applicabile prevedeva la responsabilità del soggetto che appone il visto infedele per imposta, sanzione e interessi; la Corte richiama però il successivo orientamento che valorizza la funzione anche punitiva della responsabilità e la disciplina della competenza all'iscrizione a ruolo

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    la competenza all'iscrizione a ruolo appartiene in modo funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore; la violazione di tale attribuzione rende illegittimo l'atto

  • art. 13 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato per individuare la modalità di presentazione della dichiarazione con visto di conformità rilasciato dal professionista/CAAF

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo incidentale per errore processuale e violazione di norme sul procedimento

  • L. 28 marzo 2019, n. 26

    richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione del favor rei dopo la modifica dell'art. 39 d.lgs. 241/1997

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, rilevante quale fonte della riforma invocata

Massime di principio

  • Nei casi di visto di conformità infedele, la disciplina speciale sull'iscrizione a ruolo prevede una competenza funzionale e territoriale inderogabile della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
  • L'atto di iscrizione a ruolo compiuto da un ufficio dell'Amministrazione finanziaria privo della competenza prevista dalla legge è illegittimo e determina l'invalidità della cartella di pagamento che ne costituisce il conseguente atto esecutivo.
  • La responsabilità del professionista che rilascia un visto di conformità infedele non si esaurisce in una mera obbligazione risarcitoria, ma assolve anche a una funzione punitiva, con conseguente applicazione rigorosa della disciplina speciale sulla competenza dell'ufficio procedente.
  • Quando un motivo di ricorso attacca un vizio a monte, idoneo a travolgere l'intera pretesa tributaria, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità dell'atto impugnato restano assorbiti.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già formato e ritenuto condivisibile, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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