Regolamento (UE) 2016/1642
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1642 della Commissione, del 12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 settembre 2016, la Commissione sopprime dall’allegato III una voce relativa alla South Refineries Company. L’effetto pratico è l’eliminazione di tale entità dall’elenco dei soggetti assoggettati al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una entità dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori, alle autorità competenti e ai soggetti tenuti a rispettare il regime restrittivo dell’Unione previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’intervento riguarda in particolare l’allegato III, cioè l’elenco di enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno i cui fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento. La modifica consiste nella cancellazione di una specifica entità dall’elenco; non introduce nuovi settori né nuove categorie di soggetti rispetto al regime già esistente.
Modifica del regime restrittivo dell’UE nei confronti dell’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1642 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’atto recepisce a livello unionale l’aggiornamento deciso in sede ONU e modifica l’elenco contenuto nell’allegato III, relativo ai soggetti dell’ex governo iracheno assoggettati al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003.
Presupposto internazionale della modifica
I considerando chiariscono che il 6 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una entità dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento. Su tale base, la Commissione ritiene necessario adeguare l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 109 relativa a "SOUTH REFINERIES COMPANY", con indirizzo a Bassora, Iraq. Non risultano introdotte nuove misure restrittive né ulteriori categorie di soggetti: l’intervento è circoscritto alla cancellazione di un nominativo dall’elenco sanzionatorio.
Ambito applicativo e effetti pratici
La modifica incide sul regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 per i soggetti elencati nell’allegato III. Per effetto della soppressione, la South Refineries Company non rientra più tra i soggetti destinatari della misura restrittiva prevista da tale allegato. Resta immutato il quadro generale del regolamento madre, che continua a disciplinare le restrizioni economiche e finanziarie connesse all’Iraq.
Entrata in vigore e vincolatività
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 109 relativa a "SOUTH REFINERIES COMPANY", con indirizzo a Bassora, Iraq.
Fondamento della modifica
Nei considerando si precisa che l’allegato III elenca i soggetti dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003. La soppressione deriva dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 settembre 2016 di depennare l’entità dall’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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