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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1642

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1642 della Commissione, del 12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32016R1642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 settembre 2016, la Commissione sopprime dall’allegato III una voce relativa alla South Refineries Company. L’effetto pratico è l’eliminazione di tale entità dall’elenco dei soggetti assoggettati al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una entità dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione all’Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle autorità competenti e ai soggetti tenuti a rispettare il regime restrittivo dell’Unione previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’intervento riguarda in particolare l’allegato III, cioè l’elenco di enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno i cui fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento. La modifica consiste nella cancellazione di una specifica entità dall’elenco; non introduce nuovi settori né nuove categorie di soggetti rispetto al regime già esistente.

Modifica del regime restrittivo dell’UE nei confronti dell’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1642 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’atto recepisce a livello unionale l’aggiornamento deciso in sede ONU e modifica l’elenco contenuto nell’allegato III, relativo ai soggetti dell’ex governo iracheno assoggettati al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003.

Presupposto internazionale della modifica

I considerando chiariscono che il 6 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una entità dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento. Su tale base, la Commissione ritiene necessario adeguare l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 109 relativa a "SOUTH REFINERIES COMPANY", con indirizzo a Bassora, Iraq. Non risultano introdotte nuove misure restrittive né ulteriori categorie di soggetti: l’intervento è circoscritto alla cancellazione di un nominativo dall’elenco sanzionatorio.

Ambito applicativo e effetti pratici

La modifica incide sul regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 per i soggetti elencati nell’allegato III. Per effetto della soppressione, la South Refineries Company non rientra più tra i soggetti destinatari della misura restrittiva prevista da tale allegato. Resta immutato il quadro generale del regolamento madre, che continua a disciplinare le restrizioni economiche e finanziarie connesse all’Iraq.

Entrata in vigore e vincolatività

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 109 relativa a "SOUTH REFINERIES COMPANY", con indirizzo a Bassora, Iraq.

Fondamento della modifica

Nei considerando si precisa che l’allegato III elenca i soggetti dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003. La soppressione deriva dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 settembre 2016 di depennare l’entità dall’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerestrizioni economiche e finanziariecongelamento di fondi

Testo integrale

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