Regolamento (UE) 2016/1643
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1643 della Commissione, del 12 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero di tali valori in funzione di dati variabili. Il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell’allegato del regolamento, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. Riguarda gli operatori che importano tali merci da specifici paesi terzi indicati con i codici di nomenclatura geografica dell’allegato; il codice "ZZ" indica le "altre origini". È applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1643 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L’atto si inserisce nel sistema dell’Organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento dei valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, quest’ultimo come fonte delle modalità applicative nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari sono determinati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e che la fissazione avviene per i prodotti e nei periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Ambito operativo
Il provvedimento riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni prodotti ortofrutticoli individuati per codice NC. Per ciascun prodotto, l’allegato indica i valori forfettari all’importazione in EUR/100 kg, distinti per paese terzo di origine secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini". I valori riportati si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di settore.
Contenuto degli obblighi e applicazione temporale
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori applicabili. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene, per ciascun codice NC dei prodotti interessati e per i paesi terzi di origine indicati, l’importo in EUR/100 kg da utilizzare ai fini del prezzo di entrata.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell’articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L’allegato elenca i valori forfettari all’importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC, differenziati per origine geografica. Tra i prodotti figurano, ad esempio, pomodori, cetrioli, uva da tavola, agrumi e altri prodotti indicati nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10/0809 30 90 e 0809 40 05, con valori distinti per i paesi terzi elencati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 set 2016Regolamento (UE) 2017/79
- Regolamento · 12 set 2016Regolamento (UE) 2016/1641
- Regolamento · 12 set 2016Regolamento (UE) 2016/1642
- Regolamento · 12 set 2016Regolamento (UE) 2016/1662
- Regolamento · 12 set 2016Regolamento (UE) 2016/1969
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1666
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →