Regolamento (UE) 2016/1969
Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna in modo ampio e tecnico la lista UE dei prodotti a duplice uso, recependo le evoluzioni dei regimi internazionali di controllo e consolidando gli allegati del regolamento base. La modifica incide sia sui beni materiali sia su software e tecnologia, con numerose definizioni, esclusioni e soglie quantitative. Sono inoltre ridefinite e armonizzate le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e l’elenco dei prodotti che non possono beneficiarne. Per gli operatori, il testo è rilevante soprattutto per la verifica della classificazione export control, delle esclusioni applicabili e delle condizioni operative delle licenze generali UE.
Aggiornamento degli elenchi UE dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo all’esportazione, trasferimento, intermediazione e transito.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti a duplice uso disciplinati dal regolamento (CE) n. 428/2009, con effetti su esportazioni dall’Unione, trasferimenti intracomunitari, intermediazione e transito, nonché sui relativi software e tecnologie connessi. L’intervento aggiorna in particolare l’allegato I (elenco comune dei prodotti controllati), gli allegati da II bis a II octies (autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e prodotti esclusi) e l’allegato IV (prodotti soggetti a requisiti più stringenti per alcuni trasferimenti intracomunitari). Le nuove liste si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; restano salve le esclusioni e deroghe espressamente previste, incluse quelle per taluni beni civili, usi medici, applicazioni civili specifiche, prodotti di massa e casi di basso quantitativo.
Aggiornamento del regime UE sui prodotti a duplice uso
Il regolamento delegato modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 per adeguare il regime UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso. La revisione recepisce gli aggiornamenti dei regimi internazionali di non proliferazione e di controllo delle esportazioni del 2015 e consolida gli allegati tecnici per rendere più agevole la consultazione da parte di autorità ed operatori.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento base impone un controllo efficace dei prodotti a duplice uso quando sono esportati dall’Unione, transitano nel territorio unionale o sono forniti a un Paese terzo tramite intermediazione svolta da soggetti stabiliti o residenti nell’Unione. Poiché l’allegato I contiene l’elenco comune dei prodotti soggetti ad autorizzazione, e gli allegati II bis-II septies disciplinano le autorizzazioni generali UE, l’intervento aggiorna in modo coordinato anche gli allegati II octies e IV per riflettere i nuovi controlli e le relative esclusioni.
Modifiche principali agli allegati
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale di:
- allegato I, con il nuovo elenco dei prodotti a duplice uso;
- allegati da II bis a II octies, con le autorizzazioni generali UE e l’elenco dei prodotti esclusi;
- allegato IV, con i prodotti soggetti a controlli intracomunitari specifici.
Il nuovo allegato I è particolarmente ampio e tecnico: include beni materiali, software e tecnologia, organizzati per categorie tematiche (0-9) e sottovoci dettagliate. La struttura copre, tra l’altro, ambito nucleare, materiali speciali, elettronica, calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione, sensori e laser, avionica e navigazione, tecnologia navale e materiale aerospaziale/propulsione.
Ambito materiale e criteri di classificazione
L’elenco opera su basi molto tecniche: soglie dimensionali, prestazionali, energetiche, di purezza, di frequenza, di velocità, di sensibilità o di precisione determinano l’assoggettamento a licenza. Sono disciplinati in modo espresso anche software e tecnologia correlati allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni elencati.
Particolare rilievo assumono le definizioni contenute nell’allegato I, che chiariscono nozioni quali:
- tecnologia, software, produzione, sviluppo, utilizzazione;
- di pubblico dominio;
- sicurezza dell’informazione e crittografia;
- missili, UAV, veicoli spaziali, piattaforme spaziali;
- materiali fibrosi o filamentosi, compositi, superleghe, specifici materiali nucleari e chimici;
- numerosi parametri tecnici per avionica, radar, sensori, laser, elettronica e sistemi di propulsione.
Esclusioni e soglie di non assoggettamento
L’allegato I contiene numerose esclusioni che attenuano il regime autorizzativo. In molti casi non sono sottoposti ad autorizzazione:
- beni destinati a uso civile specifico o medicale;
- tecnologie di pubblico dominio o di ricerca scientifica di base;
- quantità minime di tecnologia necessarie per installazione, manutenzione, riparazione o revisione;
- componenti o software standard, quando ricorrono le condizioni previste dalle note generali;
- taluni prodotti con limiti quantitativi o dimensionali, ad esempio quantità minime di talune sostanze, materiali o radionuclidi.
Sono inoltre presenti eccezioni dettagliate per prodotti del settore nucleare, chimico, biologico, telecomunicazioni, imaging, robotica, materiali avanzati e sistemi aerospaziali.
Autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione
Gli allegati II bis-II septies disciplinano sei autorizzazioni generali UE:
- EU001: esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (incluso Liechtenstein) e Stati Uniti;
- EU002: esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche;
- EU003: esportazione dopo riparazione/sostituzione;
- EU004: esportazione temporanea per mostre o fiere;
- EU005: telecomunicazioni;
- EU006: sostanze chimiche.
Per ciascuna autorizzazione sono fissate condizioni di utilizzo, obblighi di notifica del primo uso, eventuali obblighi di registrazione e indicazioni da riportare nel documento amministrativo unico, in particolare il riferimento UE X002 e la compilazione della casella 44.
Divieti e limiti comuni alle autorizzazioni generali
Le autorizzazioni generali non sono utilizzabili quando l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente, o comunque sappia, che i prodotti sono destinati:
- a programmi relativi ad armi chimiche, biologiche o nucleari o ai relativi sistemi di lancio;
- a usi militari in Paesi sottoposti a embargo sugli armamenti;
- a essere impiegati come parti o componenti di prodotti militari esportati senza autorizzazione o in violazione della normativa nazionale;
- per l’autorizzazione EU005, anche a violazioni dei diritti umani o delle libertà fondamentali tramite tecnologie di intercettazione e sorveglianza indicate nel testo.
Per EU003 ed EU004 sono previste ulteriori cause ostative, tra cui la revoca dell’autorizzazione originaria, l’impossibilità di garantire la restituzione senza alterazioni, l’impiego in processi di produzione o la destinazione a presentazione/dimostrazione privata o a vendita, locazione o leasing.
Prodotti esclusi dalle autorizzazioni generali e allegato II octies
L’allegato II octies costituisce la lista dei prodotti che non possono accedere alle autorizzazioni generali previste dagli allegati II bis, II quater e II quinquies. Vi rientrano tutti i prodotti dell’allegato IV e numerose voci sensibili, fra cui alcuni prodotti nucleari, biologici, chimici, crittografici, sistemi di propulsione e componenti specifici.
Controlli intracomunitari e allegato IV
L’allegato IV elenca i prodotti per i quali il trasferimento all’interno dell’Unione può richiedere autorizzazioni nazionali generali o essere altrimenti soggetto a controllo più stretto. Il testo comprende, tra l’altro:
- prodotti stealth e software/tecnologia correlati;
- beni MTCR (ad esempio sistemi di guida, veicoli di lancio, propulsori, componenti per missili e UAV);
- prodotti della convenzione sulle armi chimiche e taluni beni nucleari;
- ulteriori materiali strategici e apparecchiature sensibili.
Sono previste esenzioni specifiche per taluni trasferimenti effettuati da o per l’Agenzia spaziale europea, organizzazioni spaziali nazionali, programmi comunitari spaziali e siti di lancio sotto controllo statale.
Entrata in vigore e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile. Per gli operatori italiani ciò implica la necessità di verificare tempestivamente la nuova classificazione delle merci, l’eventuale impatto su procedure doganali e autorizzative, l’uso corretto delle autorizzazioni generali UE e il rispetto degli obblighi documentali e di notifica previsti dagli allegati aggiornati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I, gli allegati da II bis a II octies e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 con i testi allegati al regolamento delegato. La finalità è adeguare l’elenco UE dei prodotti a duplice uso e le regole collegate alle modifiche intervenute nei regimi internazionali nel 2015.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco comune dei prodotti a duplice uso
L’allegato I contiene l’elenco completo dei prodotti, software e tecnologie soggetti autorizzazione, articolato in categorie 0-9 (materiali nucleari, materiali speciali, elettronica, calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione, sensori e laser, avionica e navigazione, materiale navale, materiale aerospaziale e propulsione). L’elenco recepisce gli accordi internazionali di non proliferazione e controllo esportazioni (Wassenaar, MTCR, GFN, Australia Group, CWC).
Note generali, definizioni e esclusioni
L’allegato I contiene note generali su tecnologia, software e prodotto, oltre a definizioni tecniche molto dettagliate. Sono previste numerose esclusioni: ad esempio per tecnologia di pubblico dominio, ricerca scientifica di base, quantità minime di tecnologia necessarie per installazione/manutenzione/riparazione, prodotti civili specifici, beni per uso medico o di laboratorio, e diversi casi di componenti o software destinati a funzioni standard o di massa.
Autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione
Gli allegati II bis, II ter, II quater, II quinquies, II sexies e II septies disciplinano le autorizzazioni generali UE EU001-EU006 per specifiche destinazioni e categorie di merci: esportazioni verso Paesi partner selezionati, esportazioni di determinati prodotti verso destinazioni specifiche, riesportazione dopo riparazione/sostituzione, esportazioni temporanee per mostre o fiere, telecomunicazioni e sostanze chimiche. Ciascuna autorizzazione è subordinata a notifiche preventive o successive, eventuale registrazione negli Stati membri e divieti in caso di rischi proliferativi, uso militare embargo o altri usi sensibili.
Prodotti esclusi dalle autorizzazioni generali
L’allegato II octies elenca i prodotti che non possono beneficiare delle autorizzazioni generali UE previste dagli allegati II bis, II quater e II quinquies, compresi tutti i prodotti dell’allegato IV e varie voci sensibili delle categorie 0, 1, 5, 6, 8 e 9, nonché gli agenti biologici, tossine e alcuni precursori chimici.
Elenco dei prodotti soggetti a controlli intracomunitari specifici
L’allegato IV individua i beni per i quali gli scambi intracomunitari possono richiedere autorizzazioni nazionali generali o comunque controlli più rigorosi. Vi rientrano, tra l’altro, prodotti stealth, alcuni beni della tecnologia MTCR, prodotti della convenzione sulle armi chimiche e del settore nucleare, con alcune esenzioni per trasferimenti effettuati da o per organismi spaziali, programmi comunitari o siti di lancio sotto controllo statale.
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