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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1662

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1662 della Commissione, del 12 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sicilia (IGP)]

Normativa europea32016R1662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra la denominazione "Sicilia" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda presentata dall'Italia e all'assenza di opposizioni nei termini previsti. Dal momento di entrata in vigore, la denominazione è iscritta nel registro UE e produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Iscrizione della denominazione "Sicilia" nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta per un olio/grasso della classe 1.5.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Sicilia" ai fini della registrazione nel registro dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell'Unione europea; non introduce esclusioni espresse, ma opera nel quadro della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della denominazione "Sicilia" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1662 della Commissione dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, iscrivendo la denominazione "Sicilia" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si fonda sulla pubblicazione preventiva della domanda presentata dall'Italia e sull'assenza di opposizioni nei termini di legge.

Presupposti della decisione

La Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l'articolo 51, relativo alla fase di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone che la denominazione "Sicilia" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la natura tipica dei regolamenti UE: essi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'intero mercato interno.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Sicilia" come IGP. La denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando precisano che la domanda di registrazione presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàetichettatura e registrimercato interno

Testo integrale

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