Regolamento (UE) 2017/79
Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dettaglia le prescrizioni tecniche e le prove necessarie per omologare i sistemi eCall basati sul 112 installati sui veicoli, nonché STU e componenti, in attuazione del regolamento (UE) 2015/758. Stabilisce prove specifiche di resistenza agli urti, attivazione automatica, coesistenza con servizi di terzi, autodiagnosi, compatibilità con Galileo/EGNOS e tutela della privacy. Introduce inoltre deroghe per talune categorie di veicoli, disciplina le omologazioni in più fasi e modifica il regolamento (UE) 2015/758 aggiornando le norme tecniche richiamate. L’applicazione decorre dal 31 marzo 2018.
Prescrizioni tecniche e procedure di prova per l’omologazione CE dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, delle STU e dei componenti eCall, con deroghe, prove e integrazioni al regolamento (UE) 2015/758.
Ambito di applicazione
Si applica all’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli a motore di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/758, con riferimento ai sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, alle entità tecniche indipendenti (STU) e ai componenti eCall di bordo. Riguarda in particolare i veicoli delle categorie M1 e N1 soggetti all’obbligo eCall dal 31 marzo 2018, le omologazioni in più fasi dei veicoli per uso speciale, i sistemi eventualmente associati a servizi di terzi (TPS), nonché le verifiche su privacy, localizzazione GNSS e compatibilità con Galileo/EGNOS. Sono previste esclusioni/deroghe per alcune classi di veicoli elencate nell’allegato IX, in particolare veicoli blindati M1 e N1 che, per il loro specifico scopo, non possono rispettare i requisiti applicabili.
Regolamento delegato (UE) 2017/79: prescrizioni tecniche e prove per l’eCall basato sul 112
Il regolamento definisce il quadro tecnico di omologazione CE per i sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, per le STU e per i componenti correlati, integrando il regolamento (UE) 2015/758. La logica di fondo è quella di garantire che, in caso di incidente grave, il sistema sia in grado di attivarsi, trasmettere correttamente la MSD, localizzare il veicolo, comunicare con il PSAP e preservare requisiti di sicurezza, affidabilità e tutela dei dati personali.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda i nuovi tipi di veicoli a motore soggetti all’eCall obbligatorio, in particolare le categorie M1 e N1, nonché i sistemi eCall, le STU e i componenti eCall omologabili separatamente. Si applica anche ai veicoli per uso speciale omologati in più fasi e ai sistemi installati in combinazione con TPS (third party services). È prevista una deroga per talune classi di veicoli elencate nell’allegato IX, soprattutto veicoli blindati che, per ragioni tecniche e di funzione, non possono rispettare i requisiti previsti.
Oggetto, base giuridica e coordinamento con il regolamento (UE) 2015/758
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2015/758, che impone l’installazione dell’eCall basato sul 112 entro il 31 marzo 2018 per i nuovi tipi di veicoli M1 e N1. Le prescrizioni dettagliate qui introdotte servono a rendere verificabili, mediante prove standardizzate, i requisiti tecnici già enunciati nel regolamento di base. L’articolo 9 aggiorna inoltre il rinvio alle norme tecniche applicabili, includendo standard EN rilevanti e ulteriori norme europee o UNECE adottate secondo le procedure pertinenti.
Definizioni rilevanti per la pratica applicativa
Le definizioni dell’articolo 4 chiariscono cosa debba intendersi per tipo di veicolo, tipo di STU e tipo di componente eCall, nonché per configurazione rappresentativa di parti, modulo di controllo, sorgente elettrica e file di registro eCall. Sono inoltre definiti GNSS, SBAS, modalità di avviamento a freddo e posizione aggiornata, concetti centrali per le prove di localizzazione e affidabilità del sistema. Tali definizioni sono particolarmente rilevanti per la redazione dei fascicoli tecnici e per l’impostazione delle prove presso i servizi tecnici.
Prescrizioni per l’omologazione dei veicoli, dei componenti e delle STU
L’articolo 5 subordina l’omologazione del veicolo al superamento delle prove degli allegati I-VIII. Se il veicolo monta una STU già omologata, il veicolo deve comunque superare le prove degli allegati II, III e V; se il sistema incorpora componenti omologati, il veicolo deve superare l’insieme delle prove pertinenti, potendo in parte fondarsi sui risultati di prove effettuate ai sensi dell’articolo 6. L’articolo 6, invece, disciplina l’omologazione dei componenti, limitandola alle prove dell’allegato I, ma consentendo, su richiesta del costruttore, prove aggiuntive relative ad altri profili funzionali. L’articolo 7 estende questa logica alle STU, con una combinazione di prove sugli allegati I, IV, VI, VII e VIII.
Prove di resistenza agli urti e continuità di funzionamento
Gli allegati I, II e III costituiscono il nucleo delle verifiche di robustezza del sistema. L’allegato I prevede una prova di decelerazione repentina su una configurazione rappresentativa di parti, con obiettivi di continuità operativa dopo carichi inerziali, corretto invio della MSD, mantenimento della posizione e della connettività mobile, nonché verifica dell’antenna. La prova richiede che il sistema supporti una variazione di velocità fino a 70 km/h e che la posizione comunicata sia accurata entro 150 metri.
L’allegato II disciplina la prova d’urto violento sul veicolo completo, secondo i regolamenti UN n. 94 e n. 95. Il sistema deve avviare automaticamente la chiamata eCall, informare gli occupanti dello stato della chiamata, inviare la MSD, compilare correttamente i dati specifici del veicolo e trasmettere una posizione aggiornata. Se la chiamata di prova non è possibile per fattori esterni, è ammesso il ricorso alla registrazione interna del sistema. L’allegato III si concentra sull’audio: microfoni e altoparlanti devono riconnettersi dopo la trasmissione della MSD e consentire una conversazione vocale comprensibile in entrambe le direzioni.
Coesistenza con TPS e meccanismo di attivazione automatica
L’allegato IV disciplina i sistemi eCall utilizzati insieme a servizi di terzi (TPS). Il principio è che il sistema basato sul 112 resti disattivato quando il TPS funziona correttamente, ma si attivi automaticamente se il TPS è attivo ma non funzionante. Il costruttore deve fornire una spiegazione del criterio progettuale e un’analisi dei possibili guasti hardware o software, anche mediante FMEA o FTA. Le prove verificano che, durante il funzionamento del TPS, non parta una chiamata eCall sul 112 e che, in caso di simulazione di guasto del TPS, la chiamata sul 112 venga effettivamente avviata.
L’allegato V richiede poi una dimostrazione documentale specifica del meccanismo automatico di attivazione, anche per incidenti diversi o meno gravi di quelli riprodotti nelle prove d’urto violento. Il costruttore deve dimostrare che il sistema può attivarsi in modo appropriato senza generare chiamate ingiustificate e che eventuali guasti hardware o software non determinano attivazioni automatiche non volute. Il fascicolo tecnico deve rimanere riservato ed essere accessibile all’autorità di omologazione.
Compatibilità con Galileo ed EGNOS e prestazioni GNSS
L’allegato VI disciplina la compatibilità del sistema eCall con i servizi di posizionamento Galileo ed EGNOS. Il ricevitore GNSS deve essere in grado di emettere messaggi NMEA-0183 e di trattare segnali Galileo, GPS e SBAS; la posizione deve essere fornita nel sistema WGS-84. Il regolamento fissa limiti di errore orizzontale di 15 metri in cielo aperto e 40 metri in canyon urbano, oltre a tempi massimi per la prima determinazione della posizione, per il riacquisto del segnale e per la sensibilità del ricevitore in scenari di segnale debole. Sono previste prove complesse, anche dinamiche, con simulazioni di guida, di canyon urbano e di riacquisizione del segnale.
Autotest del sistema e segnalazione dei guasti
L’allegato VII impone un autotest del sistema a ogni accensione. L’autotest deve controllare almeno lo stato dell’ECU eCall, delle antenne mobile e GNSS, del ricevitore GNSS, dell’unità di controllo urti, delle comunicazioni bus, della SIM e della sorgente elettrica. In caso di guasto, deve essere generata una segnalazione visibile o un messaggio di avvertenza che resti attivo finché persiste il problema e che si riattivi a ogni nuova accensione. La prova di verifica prevede la simulazione di un guasto e la verifica dell’accensione della spia di fault al successivo avvio.
Privacy, non tracciabilità e conservazione dei dati
L’allegato VIII contiene una disciplina articolata in materia di privacy e protezione dei dati. In primo luogo, il sistema eCall o la STU non devono essere tracciabili né soggetti a sorveglianza costante quando sono in stato operativo normale e non devono essere disponibili alle comunicazioni iniziate dal PSAP. In secondo luogo, i file di registro eCall non devono essere conservati oltre 13 ore dalla chiamata. In terzo luogo, la memoria interna non deve conservare più di tre posizioni recenti del veicolo. Infine, non deve avvenire alcuno scambio di dati personali tra il sistema eCall basato sul 112 e i sistemi TPS o altri servizi a valore aggiunto; una chiamata eCall non deve lasciare tracce nei sistemi TPS se questi sono disattivati per la prova.
Deroghe e classi di veicoli escluse
L’allegato IX elenca i veicoli blindati delle categorie M1 e N1 con vetrature di sicurezza blindate classe BR 7 e carrozzeria conforme alle norme EN 1063:2000 ed EN 1522:1999, laddove, per il loro scopo specifico, non siano in grado di soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) 2015/758 e del presente regolamento. Si tratta di una deroga tecnica fondata sull’impossibilità di integrare adeguatamente il meccanismo di attivazione eCall in determinate configurazioni costruttive.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 marzo 2018, data coerente con l’obbligo generalizzato di eCall previsto dal regolamento (UE) 2015/758. Per gli operatori del settore, ciò significa che dal 31 marzo 2018 l’omologazione CE deve essere verificata secondo queste prescrizioni tecniche e procedurali.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce le prescrizioni tecniche e le procedure di prova per l’omologazione CE dei veicoli ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/758, con riferimento ai sistemi eCall basati sul 112, alle STU e ai componenti eCall.
Deroghe per classi di veicoli
L’articolo 2 rinvia all’allegato IX per l’elenco delle classi di veicoli che, per ragioni tecniche, non possono essere dotate di un meccanismo adeguato di attivazione eCall e quindi non sono soggette all’obbligo.
Omologazione in più fasi dei veicoli per uso speciale
L’articolo 3 stabilisce che, nei veicoli per uso speciale omologati in più fasi, l’omologazione già rilasciata al veicolo di base per l’installazione del sistema eCall resta valida se il sistema e i relativi sensori non sono stati modificati.
Definizioni tecniche
L’articolo 4 definisce, tra l’altro, tipo di veicolo, tipo di STU, tipo di componente, configurazione rappresentativa di parti, modulo di controllo, sorgente elettrica, file di registro eCall, GNSS, SBAS, modalità di avviamento a freddo e posizione aggiornata.
Prove e omologazione dei veicoli
L’articolo 5 subordina l’omologazione CE del veicolo al superamento delle prove degli allegati I-VIII; prevede un regime specifico per veicoli con STU omologata e per sistemi che includono componenti omologati ai sensi dell’articolo 6.
Prove e omologazione dei componenti
L’articolo 6 prevede che l’omologazione CE dei componenti eCall richieda il superamento delle prove dell’allegato I; consente, su richiesta del costruttore, prove aggiuntive relative ad altri allegati, con indicazione sul certificato di omologazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/78.
Prove e omologazione delle STU
L’articolo 7 stabilisce le prove richieste per le STU eCall, comprese le verifiche sugli allegati I, IV, VI, VII e VIII, anche quando la STU include componenti omologati.
Obblighi degli Stati membri
L’articolo 8 impone agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE ai nuovi tipi di veicoli a motore che non rispettano le prescrizioni del regolamento.
Aggiornamento delle norme tecniche
L’articolo 9 modifica l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758 sostituendo il secondo comma e aggiornando le norme europee applicabili, tra cui EN 16072:2015, EN 16062:2015, EN 16454:2015, EN 15722:2015, EN 16102:2011 e altre norme UE/UNECE pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 31 marzo 2018.
Prova di decelerazione repentina
L’allegato I disciplina la resistenza dei sistemi eCall, STU e componenti ai carichi inerziali di un grave incidente, imponendo la trasmissione della MSD, la determinazione di tempo e posizione, la connettività mobile, la prova dell’antenna e la verifica del funzionamento dei componenti dopo la decelerazione; prevede limiti quali ΔV massima di 70 km/h e la verifica della posizione entro 150 metri.
Prova d’urto violento
L’allegato II regola le verifiche a veicolo completo dopo urto frontale o laterale secondo i regolamenti UN n. 94 e n. 95, imponendo attivazione automatica, indicazione di stato, trasmissione MSD, correttezza dei dati veicolo e accuratezza della posizione, con possibilità di usare registrazioni interne se la chiamata di prova non è eseguibile.
Resistenza all’urto delle apparecchiature audio
L’allegato III richiede il riconnessione di microfoni e altoparlanti e la possibilità di comunicazione vocale comprensibile dopo l’urto e la trasmissione della MSD.
Coesistenza con servizi di terzi (TPS)
L’allegato IV disciplina la disattivazione del sistema eCall quando il TPS funziona e la sua attivazione automatica in caso di guasto del TPS, imponendo anche documentazione tecnica sul meccanismo di commutazione e prove di coesistenza.
Meccanismo automatico di attivazione
L’allegato V richiede che il costruttore dimostri che la strategia di attivazione automatica opera anche in incidenti diversi o meno gravi di quelli simulati nelle prove d’urto, prevenendo attivazioni ingiustificate e documentando i possibili guasti hardware/software.
Compatibilità con Galileo ed EGNOS
L’allegato VI specifica i requisiti di compatibilità GNSS: ricezione e trattamento dei segnali Galileo/EGNOS, output NMEA-0183, prestazioni di precisione e tempi di acquisizione/riacquisto, sensibilità del ricevitore e metodi di prova con simulazione di scenari statici e dinamici.
Autotest del sistema di bordo
L’allegato VII impone un autotest all’accensione, la segnalazione dei guasti con spia o messaggio, la documentazione dei principi di monitoraggio e una prova di verifica dell’autotest; prevede inoltre che in caso di modifica del tipo non sia necessaria una ripetizione integrale di talune prove se restano le stesse caratteristiche funzionali.
Privacy e protezione dei dati
L’allegato VIII disciplina la non tracciabilità del sistema eCall/STU, la conservazione dei file di registro eCall per non oltre 13 ore, la memorizzazione di al massimo tre posizioni recenti, il divieto di scambio di dati personali tra sistema eCall e sistemi TPS/servizi a valore aggiunto, con prove dedicate su configurazioni rappresentative di parti.
Deroga per veicoli blindati
L’allegato IX elenca i veicoli blindati M1 e N1 muniti di vetrature BR7 e parti di carrozzeria conformi alle norme EN 1063:2000 ed EN 1522:1999, qualora non possano rispettare le prescrizioni del regolamento (UE) 2015/758 e del presente regolamento per il loro specifico scopo.
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