Sentenza del 10/02/2017 n. 3583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, contestando alla società la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, la detrazione di maggiori ammortamenti, l'eccedenza nella svalutazione dei crediti, un'indebita deduzione ai sensi del D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, e l'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, per maggiori imposte IVA, IRPEG e IRAP pari a Euro 965.014,50. La società ha impugnato la decisione sfavorevole della giustizia tributaria sostenendo, tra l'altro, la nullità o inattendibilità del processo verbale di constatazione, la tardività erroneamente dichiarata del ricorso originario, la sospensione dei termini per un'istanza di accertamento con adesione, il mancato accesso alla documentazione per responsabilità del custode giudiziario, il diritto alla rimessione in termini e l'omessa pronuncia sulla validità della sottoscrizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rilevando principalmente la mancata autosufficienza delle censure: la società non aveva trascritto gli atti e i motivi di appello necessari per verificare la devoluzione delle questioni ai giudici regionali, né aveva indicato adeguatamente i fatti decisivi o gli errori di diritto contestati. La censura sulla rimessione in termini non attaccava la ratio decidendi della sentenza regionale, fondata sulla tassatività dei casi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59. Il quarto motivo, relativo alla sottoscrizione del ricorso originario, è stato dichiarato assorbito perché, essendo rimasta ferma l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, la questione era irrilevante. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, a vizi processuali e all'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto le censure non adeguatamente formulate.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla sottoscrizione del ricorso è stata assorbita.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Consente la rimessione in termini quando la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. Nel caso concreto la censura non ha contestato adeguatamente la motivazione della sentenza regionale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Prevede i termini per la proposizione del ricorso tributario. La tardività del ricorso originario è rimasta ferma e ha determinato l'inammissibilità della controversia introduttiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59
Individua tassativamente i casi in cui il giudice tributario d'appello può rimettere la causa al primo grado. La mera indisponibilità della documentazione, anche se dovuta al custode giudiziario, non è stata ricondotta dalla Corte a uno dei casi tassativi.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12
Riguarda il procedimento di accertamento con adesione e i relativi effetti sui termini. La Corte non ha esaminato nel merito la sospensione invocata perché la censura è stata ritenuta non autosufficiente.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 41-bis e 60
Riguardano, rispettivamente, i poteri di accertamento delle imposte sui redditi, gli accertamenti parziali e le modalità di notificazione degli atti tributari. Le relative censure non sono state esaminate nel merito per difetti di ammissibilità.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56
Disciplinano l'accertamento IVA e il contenuto e la motivazione degli atti. Anche le contestazioni relative al processo verbale e all'atto impositivo sono state ritenute non verificabili in cassazione per carenza di autosufficienza.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. La Corte non ha affrontato il merito della presunta violazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre in cassazione deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, in misura sufficiente a consentire alla Corte di verificare autonomamente la fondatezza delle censure e la loro precedente devoluzione. La violazione di tale onere ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente violazioni di legge o contestare la valutazione dei fatti: occorre individuare con precisione la statuizione impugnata, spiegare l'errore commesso e trascrivere gli atti indispensabili.
- Quando si sostiene che una questione è stata già proposta nei precedenti gradi, il ricorrente deve dimostrare la devoluzione trascrivendo almeno le parti rilevanti del ricorso e dell'appello; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente i fatti né la valutazione delle prove, salvo specifici vizi deducibili nei limiti previsti dalla legge; le contestazioni meramente fattuali o generiche non sono sufficienti.
- La rimessione in termini richiede la prova di una causa non imputabile e deve essere collegata alla specifica disciplina applicabile. Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo grado opera solo nei casi tassativamente previsti.
- La tempestività del ricorso tributario è una questione preliminare e decisiva: se il ricorso introduttivo è tardivo, le questioni di merito e altri vizi formali, come la sottoscrizione, possono diventare irrilevanti.
- La produzione tardiva di documenti o la loro indisponibilità non sostituisce l'onere di formulare correttamente le censure e di dimostrare, nel rispetto delle regole processuali, la loro rilevanza e la non imputabilità della decadenza.
- Nel giudizio di cassazione, la soccombenza comporta normalmente la condanna alle spese, anche quando la decisione non esamina il merito delle contestazioni fiscali ma si fonda su ragioni processuali.
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