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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Savona

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un'intimazione di pagamento chiedendo anche l'annullamento delle cartelle in essa richiamate, sostenendo che tali cartelle non le fossero mai state notificate. In seguito ha dedotto anche la nullità dell'intimazione perché notificata tramite PEC senza adeguate garanzie di autenticità, integrità, immodificabilità e certezza della provenienza, nonché senza firma digitale e attestazione di conformità. A sostegno ha prodotto una perizia tecnica di parte.

La decisione

La Commissione ha respinto la contestazione relativa alle cartelle, ritenendo provato da Equitalia che esse erano state regolarmente notificate tramite servizio postale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 oppure tramite PEC. Ha invece accolto la censura relativa all'intimazione di pagamento, ritenendo che la documentazione tecnica prodotta evidenziasse l'assenza dei requisiti informatici necessari a garantire la genuina provenienza, l'integrità e la certezza della notifica PEC. Pertanto ha annullato esclusivamente l'intimazione di pagamento, confermando nel resto gli atti e compensando integralmente le spese per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La norma è stata richiamata per ritenere valide le notifiche delle cartelle esattoriali effettuate tramite il servizio postale e, secondo la decisione, anche tramite PEC, ove regolarmente documentate.

  • Legge n. 59/1997

    Richiamata in relazione ai requisiti della firma digitale e alla validità giuridica dei documenti informatici.

  • D.P.R. n. 513/1997, poi confluito nel D.P.R. n. 445/2000

    Richiamato per la disciplina della formazione, trasmissione e autenticazione dei documenti informatici.

  • D.P.C.M. 13 gennaio 2004

    Richiamato quale normativa tecnica in materia di firma digitale e requisiti di sicurezza dei documenti informatici.

  • Direttiva 1999/93/CE e D.Lgs. n. 10/2002

    Richiamati per il quadro europeo e nazionale relativo alle firme elettroniche e alla loro efficacia.

  • D.P.R. n. 137/2003

    Richiamato quale regolamento di attuazione della disciplina sulle firme elettroniche.

  • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009

    Richiamata per i requisiti tecnici e informatici necessari a garantire autenticità, integrità e immodificabilità dei documenti digitali.

  • D.P.C.M. 22 febbraio 2013

    Richiamato per la disciplina tecnica delle firme elettroniche e della validazione dei documenti informatici.

  • D.Lgs. n. 169/2007

    Menzionato perché la società aveva chiesto il rinvio dell'udienza in relazione a una domanda di transazione fiscale; tale profilo non ha tuttavia determinato l'esito della decisione.

Massime di principio

  • La contestazione della mancata notifica delle cartelle deve essere supportata da elementi concreti; se l'agente della riscossione produce ricevute o documentazione idonea delle notifiche, la censura può essere respinta.
  • La validità di una notifica PEC non dipende soltanto dall'utilizzo della posta elettronica certificata, ma anche dalla possibilità di verificare autenticità, provenienza, integrità, immodificabilità e conformità dei documenti trasmessi secondo la normativa applicabile al periodo.
  • Una perizia tecnica di parte può essere decisiva se analizza specificamente i file, le ricevute e le procedure di notifica e se la controparte non contesta efficacemente le relative conclusioni.
  • L'annullamento dell'intimazione di pagamento per vizio della notifica non comporta automaticamente l'annullamento delle cartelle sottostanti, soprattutto quando queste risultano autonomamente e validamente notificate.
  • In caso di accoglimento solo parziale, il giudice può compensare le spese di giudizio, considerando la reciproca soccombenza e la complessità o novità della questione.

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