Sentenza del 10/02/2017 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4 e seguenti, del DPR 600/1973 per il periodo d'imposta 2008. Ha eccepito la violazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 42 del DPR 600/1973, per asserita violazione della riserva di legge e per insufficiente motivazione dell'avviso. Nel merito ha contestato che il possesso di un'autovettura di 21 CV costituisse prova sufficiente di redditi occultati, evidenziando di aver percepito una somma straordinaria di 8.750 euro derivante da una transazione, di aver avuto disponibilità liquide sul conto corrente e che il coniuge disponeva di redditi propri destinati alle esigenze familiari.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che il bene-indice costituisse un elemento sufficiente per l'accertamento sintetico e che non fosse necessaria una motivazione ulteriore sui coefficienti del redditometro. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello, ritenendo che il contribuente avesse fornito elementi concreti e documentati idonei a superare la presunzione derivante dal possesso dell'autovettura: la somma transattiva, i prelievi e le disponibilità bancarie e i redditi del coniuge rendevano compatibile il tenore di vita con il reddito dichiarato. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 23 della Costituzione
Il contribuente ne ha dedotto la violazione in relazione al principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e prelievi fiscali. La sentenza, tuttavia, ha deciso la controversia sulla base dell'insufficienza degli elementi presuntivi rispetto alla prova contraria fornita, senza accogliere espressamente tale censura costituzionale.
Art. 38, comma 4 e seguenti, del DPR 600/1973
L'Ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
La norma consente l'accertamento sintetico mediante elementi indicativi di capacità contributiva, come i cosiddetti beni-indice. Tuttavia, la presunzione può essere superata dal contribuente mediante la dimostrazione dell'esistenza o della disponibilità di risorse non considerate dall'Ufficio, tali da rendere compatibile il tenore di vita con il reddito dichiarato.
Art. 42 del DPR 600/1973
Il contribuente ne ha contestato la violazione per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. La decisione si è concentrata soprattutto sulla prova contraria e sulla compatibilità delle spese sostenute, ritenendo comunque infondato l'appello dell'Ufficio.
Legge 241/1990, art. 3, comma 2
Secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza citata, quando l'accertamento si fonda su dati certi e su parametri generali del redditometro, l'Amministrazione non deve fornire una motivazione analitica sui criteri matematici utilizzati. Resta però possibile per il contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 101/E del 1999
La circolare invita gli Uffici a considerare che gli elementi di capacità contributiva possono essere spiegati anche dai redditi e dalle disponibilità di altri componenti del nucleo familiare.
Cassazione, sentenza n. 20649 del 14 ottobre 2015
In presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro.
Il redditometro opera sulla base di parametri generali e l'Amministrazione è dispensata dal fornire ulteriori prove oltre ai fatti-indice posti a fondamento della pretesa; l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto grava sul contribuente.
Cassazione, sentenza n. 7339 del 2015
La prova contraria non può che tendere a dimostrare la compatibilità tra tenore di vita e reddito dichiarato.
Nel giudizio sull'accertamento sintetico, il contribuente non deve necessariamente ricostruire il preciso collegamento causale tra ogni singola entrata e ogni singola spesa, ma deve dimostrare in termini complessivi e ragionevoli che il tenore di vita era compatibile con le risorse disponibili.
Massime di principio
- Il possesso di un bene-indice, come un'autovettura di elevata potenza, può giustificare un accertamento sintetico ma non determina automaticamente la prova definitiva di redditi occultati.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando disponibilità finanziarie ulteriori rispetto al reddito ordinario, quali somme transattive, risparmi, prelievi bancari documentati o redditi del coniuge e degli altri familiari.
- La prova contraria deve essere concreta, documentata e complessivamente idonea a rendere compatibile il tenore di vita con il reddito dichiarato; non è sempre necessario dimostrare il collegamento esatto tra ogni entrata e ogni spesa.
- Gli elementi economici del nucleo familiare possono essere considerati per spiegare la capacità di sostenere le spese rilevate dall'Amministrazione.
- Anche quando l'avviso è fondato su parametri validi e non richiede una motivazione analitica sui coefficienti applicati, esso può essere annullato se il contribuente fornisce elementi di segno contrario ignorati o incompatibili con la presunzione fiscale.
- In casi analoghi è essenziale conservare e produrre documentazione bancaria, accordi transattivi, ricevute, prove dei redditi familiari e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'origine lecita e la disponibilità delle somme utilizzate.
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