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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza della CTP di Potenza che aveva dichiarato inammissibili alcuni ricorsi della società e rigettato quelli proposti dalle persone fisiche, contestando la carenza di motivazione della decisione e l'omessa valutazione dei fatti e delle prove prodotte. Nel merito, hanno contestato la pretesa IVA fondata principalmente sul PVC della SIAE e la qualificazione dei rapporti commerciali con la società XXXX come sponsorizzazioni, anziché come prestazioni pubblicitarie, con conseguente applicazione di una detrazione forfettaria IVA del 10% invece del 50%. È stata inoltre contestata l'estensione della responsabilità fiscale al socio e all'amministratore, nonostante la società fosse una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello limitatamente alle posizioni per le quali erano state formulate specifiche censure, confermando invece l'inammissibilità dei ricorsi della società XXXX identificati ai numeri RG 1002/14, 1003/14 e 1004/14, poiché tale statuizione non era stata contestata. Nel merito, ha ritenuto corretta l'applicazione della detrazione forfettaria IVA del 50% sia alle prestazioni pubblicitarie sia alle sponsorizzazioni, anche alla luce della modifica dell'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972 introdotta dal decreto semplificazioni. Ha inoltre escluso la responsabilità personale del socio e dell'amministratore, riconoscendo l'autonomia patrimoniale della società di capitali. La pretesa dell'Agenzia è stata quindi annullata nei limiti delle posizioni accolte. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 108, comma 2, primo periodo, TUIR

    Sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi

    La disposizione riguarda la deducibilità delle spese di pubblicità e viene richiamata per evidenziare il diverso trattamento fiscale rispetto alle spese di rappresentanza.

  • Art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972

    La norma, come modificata dall'art. 29 del decreto sulle semplificazioni fiscali, prevede l'applicazione di una detrazione forfettaria IVA del 50% alle operazioni di sponsorizzazione, equiparandole sotto questo profilo alle prestazioni pubblicitarie.

  • Art. 29 del decreto sulle semplificazioni fiscali

    La modifica normativa ha aumentato dal 10% al 50% la detrazione forfettaria IVA riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione, incidendo anche sulla controversia esaminata.

  • Cassazione, sentenza n. 15318 del 4 luglio 2014

    Per distinguere spese di rappresentanza da spese di pubblicità o sponsorizzazione occorre considerare la strategia aziendale: le prime mirano principalmente alla crescita dell'immagine e del prestigio, mentre le seconde perseguono una finalità promozionale diretta e l'incremento commerciale o della clientela.

  • Principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali

    La società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, quale società di capitali dotata di personalità giuridica, risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, distinto da quello dei soci e dell'amministratore. La responsabilità personale di questi ultimi non può essere affermata automaticamente.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria qualifica un rapporto come sponsorizzazione anziché pubblicità, la distinzione deve essere valutata in concreto considerando la finalità economica e la strategia aziendale, non soltanto la forma contrattuale o il contenuto del PVC.
  • Nel settore sportivo, la presenza di un abbinamento stabile tra sponsor e attività o squadra, anche tramite l'abbigliamento degli atleti, può integrare sponsorizzazione; cartelloni, manifesti e striscioni riferiti occasionalmente all'evento sono più tipicamente riconducibili alla pubblicità. Tuttavia, ai fini dell'IVA, la normativa richiamata dalla sentenza assoggetta entrambe le categorie alla detrazione forfettaria del 50%.
  • L'Agenzia delle Entrate deve svolgere una valutazione autonoma e adeguatamente motivata della pretesa fiscale: il semplice rinvio alle risultanze di un PVC, senza un esame delle contestazioni e delle prove del contribuente, può risultare insufficiente.
  • La società di capitali con personalità giuridica mantiene separato il proprio patrimonio da quello dei soci e degli amministratori. La responsabilità personale di questi soggetti richiede una specifica base giuridica e non può derivare dalla sola carica ricoperta.
  • In appello devono essere contestati specificamente tutti i capi sfavorevoli della sentenza di primo grado; quelli non censurati possono restare definitivi, come avvenuto per le dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi della società.

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