Cassazione Civile, Ordinanza n. 19857/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento fondata su sette cartelle presupposte, deducendo: la mancata notifica delle cartelle; la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo; la decadenza dell'agente della riscossione dall'azione esecutiva. La CTR aveva accolto l'appello solo per due cartelle, ritenendone invalida la notificazione, e aveva respinto o assorbito le ulteriori doglianze. In cassazione il contribuente ha affidato il ricorso a quattro motivi: 1) nullità del giudizio di primo grado per mancata comunicazione della tardiva costituzione dell'Ufficio; 2) nullità delle notifiche delle cartelle effettuate dopo il trasferimento di residenza e omessa pronuncia su parte delle cartelle; 3) erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza; 4) erronea regolazione delle spese di lite e omessa pronuncia sul relativo motivo d'appello.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile la trattazione della causa nonostante l'impossibilità di notificare al ricorrente l'avviso di camera di consiglio, dato il decesso del difensore e l'irreperibilità della parte all'indirizzo risultante dagli atti. Ha poi disatteso la richiesta della controricorrente di dichiarare inammissibile il ricorso per asserito difetto di interesse, osservando che l'allegato annullamento automatico delle cartelle non era stato documentalmente provato. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sulla tardività della questione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di interesse, perché censurava una statuizione favorevole al ricorrente sulla nullità di due notifiche, e in parte infondato, poiché il dispositivo, letto con la motivazione, chiariva l'accoglimento parziale dell'appello e l'esame di tutte le cartelle. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello non conteneva alcun richiamo, neppure implicito, alla tesi della conversione della prescrizione breve in ordinaria. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, sia perché subordinato alla pretesa fondatezza del ricorso, sia perché la CTR si era pronunciata sul motivo sulle spese ritenendolo assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi o per infondatezza/inammissibilità della censura.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte osserva che questa norma impone la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, ma non prevede la comunicazione alla parte dell'avvenuta costituzione della controparte.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
È richiamato dalla controricorrente per sostenere l'annullamento automatico di alcune cartelle; la Corte rileva però che l'asserito annullamento non è stato provato in giudizio e, se i carichi rientrano nella disposizione, l'agente ne terrà conto in fase esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione alla parte personalmente non impedisce la trattazione quando, per irreperibilità della parte all'indirizzo risultante dagli atti e assenza di ulteriori indicazioni utili, risulti impossibile effettuare la comunicazione, poiché la garanzia difensiva non può spingersi fino alla ricerca di un indirizzo oltre gli elementi disponibili nel fascicolo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata su una diversa ragione autonoma, come la tardività della questione sollevata.
- La censura è priva di interesse quando investe una statuizione favorevole al ricorrente e non contestata dalla controparte.
- Il dispositivo può essere integrato dalla motivazione quando il primo contenga un rinvio ai "limiti di cui in motivazione"; in tal caso la portata della decisione va ricostruita complessivamente e non sulla sola parte dispositiva.
- Non integra omessa pronuncia il mancato richiamo espresso di uno degli atti o delle cartelle, se dalla motivazione risulta che il giudice ha esaminato l'intero materiale e ha chiarito quali posizioni siano state accolte e quali confermate.
- È inammissibile la doglianza costruita su un passaggio inesistente della sentenza impugnata, non potendo il ricorrente attribuire al giudice di merito affermazioni non contenute, nemmeno implicitamente, nella decisione.
- Le censure sulle spese di lite sono infondate se la premessa logica della critica, cioè l'accoglimento del ricorso principale, non si realizza; inoltre non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello dichiari assorbito il relativo motivo.
- rami
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