Cassazione Civile, Sentenza n. 21047/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 legge fall., dei pagamenti effettuati verso le società irlandesi (circa EUR 5.086.579,84 e EUR 1.893.985,16) sostenendo che si trattava di atti revocabili compiuti nell'anno anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale e nella consapevolezza dello stato di decozione delle debitorie. In particolare si contestava che i pagamenti fossero riconducibili a contratti regolati dalla legge inglese o, in alternativa, derivassero da un accordo transattivo del 12 maggio 2004 soggetto alla legge italiana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle società italiane e ha confermato il risultato dei giudici di merito. In precedenza il Tribunale di Busto Arsizio e la Corte d'appello di Milano avevano ritenuto che i pagamenti non fossero revocabili: operava l'esenzione prevista dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 perché i pagamenti traevano causa da contratti soggetti alla legge inglese e, secondo la legge inglese, gli atti non risultavano impugnabili nei termini dedotti. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto inammissibili molte eccezioni sollevate per la prima volta in appello e ha valutato, sul piano probatorio e interpretativo, che l'accordo del 12 maggio 2004 avesse natura prevalentemente ricognitiva e non novativa con esclusivo effetto di sottrarre i pagamenti all'eccezione. La Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 67 legge fallimentare
Norma di riferimento per l'azione revocatoria in Italia; il giudice di merito ha valutato se i pagamenti rientrassero nelle fattispecie revocabili o fossero esclusi dall'eccezione prevista dal regolamento comunitario
Regolamento (CE) n. 1346/2000, art. 13
Rilevata come causa di irrevocabilità degli atti disciplinata dalla legge straniera: l'art. 13 esclude l'applicazione delle norme di revocatoria dello stato membro di apertura della procedura quando, secondo la legge straniera applicabile al contratto, l'atto non risulti impugnabile. La Corte ha applicato la norma valutando la fattispecie concreta e la disciplina materiale prevista dalla legge inglese
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla non contestazione di circostanze di fatto e alla formazione della materia del contendere: i giudici hanno ritenuto incontestata, alla luce delle difese svolte in primo grado, la soggezione dei contratti alla legge inglese
art. 345 cod. proc. civ.
Richiamato per dichiarare inammissibili le eccezioni e deduzioni sollevate per la prima volta in appello
art. 2704 cod. civ.
Richiamato dalle parti in relazione all'onere probatorio sulla titolarità e datazione di documenti che definiscono l'opponibilità degli atti alla procedura; la Corte ha comunque ritenuto la questione di fatto affrontata e debitamente motivata dai giudici di merito
art. 72 legge fallimentare
Riferito in tema di subentro nei contratti e effetti nelle procedure concorsuali; citato dalle ricorrenti nei motivi sul subentro contrattuale e sull'onere di prova
art. 1965 cod. civ.
Richiamato in relazione alla natura della transazione e agli effetti ricognitivi o novativi dell'accordo del 12 maggio 2004; i giudici di merito hanno valutato che l'accordo avesse natura prevalentemente ricognitiva
artt. 1362 e segg. cod. civ.
Richiamati come parametri di interpretazione contrattuale; la Corte ha confermato che l'individuazione della comune volontà delle parti è fatto di merito rimesso al giudice di merito
Convenzione di Roma 1980, art. 3
Usata per sostenere il principio che le parti possono scegliere la legge applicabile all'intero contratto o a parte di esso, a supporto della tesi della soggezione dei contratti alla legge inglese
art. 4 Regolamento (CE) n. 1346/2000
Richiamato nella motivazione circa la finalità del regolamento e l'esigenza di certezza nei rapporti transfrontalieri in caso di procedure concorsuali
Massime di principio
- Se un pagamento trae causa da un contratto regolato da una legge straniera che, secondo la propria disciplina, non consente l'impugnazione dell'atto nei termini invocati dallo stato membro di apertura, opera l'esenzione di cui all'art. 13 del Regolamento 1346/2000 e l'azione revocatoria italiana può essere esclusa.
- La verifica dell'operatività dell'art. 13 del Regolamento richiede un accertamento di fatto sulla legge straniera applicabile e sulla concreta impugnabilità dell'atto in base a quella legge; tale accertamento è riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
- Le eccezioni o documenti non prodotti e dedotti per la prima volta in appello possono essere dichiarati inammissibili ex art. 345 cod. proc. civ.; pertanto è essenziale sollevare e provare le questioni di diritto internazionale privato e di scelta della legge applicabile sin dal primo grado.
- La natura novativa o ricognitiva di un accordo transattivo è questione di fatto interpretativa; il giudice valuta il testo complessivo e le circostanze e la sua ricostruzione è sindacabile in Cassazione solo per vizio motivazionale o per violazione dei canoni di interpretazione legale.
- I pagamenti eseguiti da una società del gruppo per conto di un'altra possono essere qualificati come operazioni solutorie non revocabili se risultano documentati e riconducibili ai contratti della delegante; occorre fornire prova oggettiva contraria per ottenere la revoca.
- Chi invoca l'applicazione della legge straniera o l'esenzione da revocatoria deve curare la prova (per esempio tramite affidavit, perizia o documentazione contrattuale) dell'esistenza di clausole di scelta della legge e del contenuto della disciplina straniera; la mancata produzione può precludere la vittoria in giudizio.
- La Cassazione non sostituisce la valutazione di merito sulla ricostruzione dei fatti e sull'interpretazione negoziale se questa è una delle interpretazioni possibili e adeguatamente motivate.
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