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Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 8768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo al 2001. La società aveva presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi, oltre novanta giorni dalla scadenza. L'Ufficio aveva ricostruito il maggior reddito applicando un ricarico del 15%. La CTP aveva ritenuto l'accertamento carente di motivazione, per mancata indicazione dei dati, delle presunzioni e degli elementi di fatto posti a fondamento della ricostruzione, riducendo comunque il ricarico al 9%. La CTR aveva accolto l'appello della società richiamando integralmente la sentenza di primo grado. L'Agenzia ha impugnato la decisione per omessa motivazione, violazione di legge in ordine agli effetti della dichiarazione tardiva e omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché l'Agenzia si era limitata a rinviare genericamente ai motivi dell'appello senza illustrarli adeguatamente. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e insufficiente: il giudice regionale si era limitato a richiamare integralmente la decisione di primo grado, senza esporre le doglianze dell'appellante né spiegare il percorso logico e giuridico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 7

    La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine è considerata omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati.

    L'Agenzia sosteneva che la dichiarazione tardiva oltre novanta giorni dovesse essere equiparata a una dichiarazione omessa o nulla, giustificando la ricostruzione del reddito mediante l'applicazione del ricarico del 15%. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura sulla motivazione della sentenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia in relazione ai poteri di accertamento in caso di omessa o invalida dichiarazione. La questione non è stata decisa nel merito dalla Corte, essendo assorbita.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Richiamato dall'Ufficio a sostegno della ricostruzione del reddito. Anche questo profilo non è stato esaminato, poiché la cassazione è avvenuta per vizio motivazionale della sentenza regionale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.

    La sentenza tributaria deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della decisione. Una motivazione meramente apparente o incomprensibile comporta la nullità della sentenza.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Impone una motivazione effettiva e comprensibile della decisione. Il semplice richiamo integrale alla sentenza di primo grado non è sufficiente se il giudice d'appello non esamina criticamente la decisione impugnata e le censure proposte.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile, rendendo applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le disposizioni generali sulla motivazione delle sentenze.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato indicato dall'Agenzia per il motivo relativo agli effetti della dichiarazione tardiva, ma tale motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare integralmente la decisione di primo grado: deve indicare le censure proposte e spiegare, anche sinteticamente, perché le accoglie o le respinge.
  • La motivazione è nulla quando è talmente generica, apparente o contraddittoria da non permettere di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
  • Il rinvio per relationem alla sentenza precedente è ammissibile solo se il giudice d'appello dimostra di avere esaminato criticamente quella decisione e le specifiche doglianze dell'appellante.
  • Quando la cassazione avviene per un vizio processuale o motivazionale della sentenza, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali e dichiararle assorbite; tali questioni potranno essere valutate dal giudice del rinvio.
  • In caso di accertamento fondato su una dichiarazione presentata oltre novanta giorni, l'Amministrazione può invocare il regime dell'omessa dichiarazione, ma la ricostruzione del reddito deve comunque essere adeguatamente motivata e supportata dagli elementi utilizzati.
  • Il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia in diversa composizione, colmando il vizio rilevato dalla Corte di cassazione e provvedendo anche sulle spese.

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