Cassazione Penale, Ordinanza n. 27861/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile di truffa, deducendo: (1) violazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenuta esclusa dai giudici di merito per l'assenza della non abitualità; (3) violazione dell'art. 163 c.p. e carenza di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, negata in ragione della prognosi negativa fondata su un precedente fatto criminoso analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibilmente diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, rilevando che le sentenze di merito avevano motivato in modo adeguato e logico la sussistenza della truffa. Ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego della particolare tenuità del fatto era correttamente fondato sulla precedente condotta delittuosa dell'imputata, incompatibile con il requisito della non abitualità. Ha parimenti ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché il diniego della sospensione condizionale era basato sulla pregressa commissione di un fatto criminoso analogo, con giudizio prognostico non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, la ricorrente è stata condannata al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La doglianza sulla truffa è stata ritenuta una critica di merito, non consentita in cassazione, in presenza di una motivazione congrua delle decisioni di merito sulla responsabilità.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non presenti i requisiti qualificanti della norma, in particolare la non abitualità, che può essere desunta da precedenti condotte delittuose della stessa persona.
art. 163 c.p.
Il diniego della sospensione condizionale può essere fondato su un giudizio prognostico negativo relativo alla futura recidiva, desunto dalla pregressa commissione di fatti analoghi, ed è insindacabile in cassazione se motivato in modo non illogico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto e delle prove posti a base della decisione di merito, né l'adozione di una diversa ricostruzione del compendio probatorio, quando la motivazione sia congrua e immune da manifesta illogicità.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede il concorso dei presupposti normativi, compresa la non abitualità della condotta; la presenza di precedenti condotte delittuose può legittimamente escludere tale requisito.
- Il giudizio sulla sospensione condizionale della pena si fonda su una valutazione prognostica circa la futura commissione di reati; se ancorato a precedenti fatti analoghi e sorretto da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
- Le censure che si risolvono in una diversa apprezzamento del fatto, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, sono inammissibili quando mirano in sostanza a sovvertire l'accertamento di merito.
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