Direttiva 2009/106
Direttiva 2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/106/CE della Commissione modifica la direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e prodotti analoghi per adeguarla al progresso tecnico e alle norme internazionali, in particolare alla norma Codex 247-2005 e al Codice di buone pratiche AIJN. Introduce un allineamento terminologico per i prodotti ottenuti da succo concentrato e aggiunge un allegato con i valori Brix minimi per vari succhi e puree ricomposti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º gennaio 2011.
Modifica la direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e prodotti analoghi per allineare etichettatura e requisiti qualitativi ai riferimenti internazionali, introducendo un allegato con valori Brix minimi per alcuni prodotti ricomposti.
Ambito di applicazione
Si applica ai succhi di frutta, ai succhi di frutta ottenuti da concentrato, alle puree di frutta ricomposte e agli altri prodotti analoghi disciplinati dalla direttiva 2001/112/CE, con particolare impatto sulle regole di composizione, denominazione ed etichettatura. Rileva per gli operatori del settore alimentare e, sul piano normativo, per gli Stati membri chiamati a recepire le modifiche entro il termine fissato. L’allegato sui valori Brix minimi riguarda specificamente i prodotti elencati e, per alcuni frutti, solo i prodotti ricomposti fabbricati nella Comunità.
Direttiva 2009/106/CE: modifica della disciplina UE sui succhi di frutta e prodotti analoghi
La direttiva interviene sulla direttiva 2001/112/CE con finalità di aggiornamento tecnico e di allineamento agli sviluppi internazionali, in particolare alla norma Codex 247-2005 e al Codice di buone pratiche AIJN. L’obiettivo dichiarato è favorire la libera circolazione dei succhi di frutta e dei prodotti analoghi nel mercato interno, assicurando al contempo maggiore coerenza delle regole di composizione ed etichettatura.
Obiettivi e contesto normativo
I considerando chiariscono che la disciplina europea sui succhi di frutta deve essere resa, per quanto possibile, conforme alle norme internazionali di riferimento. In particolare, si valorizza la definizione internazionale del prodotto ottenuto da succo concentrato come "succo di frutta a base di succo concentrato" e si richiama l’utilità dei valori Brix minimi per l’analisi della qualità dei prodotti ricomposti.
Modifiche alla direttiva 2001/112/CE
La direttiva modifica la direttiva 2001/112/CE in due punti sostanziali per la versione italiana e aggiunge un nuovo allegato.
- Viene sostituito il secondo comma dell’allegato I, parte I, paragrafo 1, lettera b), precisando che il prodotto ottenuto per ricomposizione del succo concentrato deve presentare caratteristiche organolettiche e analitiche almeno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio della stessa specie.
- Viene richiamato espressamente l’allegato V per i livelli Brix minimi applicabili ai succhi di frutta ottenuti da succo concentrato.
- È aggiunto l’allegato V, che fissa i valori Brix minimi per diversi succhi di frutta ricomposti e per alcune puree ricomposte.
Valori Brix minimi introdotti dall’allegato V
L’allegato elenca, per ciascun frutto, il corrispondente valore minimo Brix. Tra i principali valori figurano, a titolo esemplificativo:
- mela 11,2;
- albicocca 11,2;
- banana 21,0;
- ribes nero 11,6;
- uva 15,9;
- pompelmo 10,0;
- guaiava 9,5;
- limone 8,0;
- mango 15,0;
- arancia 11,2;
- frutto della passione 13,5;
- pesca 10,0;
- pera 11,9;
- ananas 12,8;
- lampone 7,0;
- amarena 13,5;
- fragola 7,0;
- mandarino 11,2.
Per i prodotti contrassegnati da un asterisco, che sono prodotti come succo, è prevista la determinazione di una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C. Per i prodotti contrassegnati da due asterischi, che sono prodotti come purea, si applica soltanto un valore Brix minimo non corretto, senza correzione dell’acidità.
Regola per frutti non elencati e limitazioni applicative
Se un succo a base di succo concentrato è ottenuto da un frutto non presente nell’elenco, il livello Brix minimo del succo ricomposto coincide con quello del succo estratto dal frutto utilizzato per produrre il concentrato. Inoltre, per ribes nero, guaiava, mango e frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricomposto e alla purea di frutta ricomposta prodotti nella Comunità.
Recepimento da parte degli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare entro e non oltre il 1º gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.
Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione nel diritto interno entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Aggiornamento della disciplina sui succhi e prodotti analoghi
La direttiva interviene sulla direttiva 2001/112/CE per adeguarne le regole alla norma del Codex 247-2005 e al codice di buone pratiche AIJN, con l’obiettivo di migliorare la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e garantire coerenza con gli standard internazionali.
Definizione del succo ricostituito da concentrato
All’allegato I, parte I, paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito per precisare che il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo concentrato deve presentare caratteristiche organolettiche e analitiche almeno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio della stessa specie; viene inoltre richiamato l’allegato V per i livelli Brix minimi dei succhi ottenuti da succo concentrato.
Introduzione dell’allegato V con i livelli Brix minimi
È aggiunto l’allegato V, che elenca i valori Brix minimi per succhi di frutta ricomposti e purea di frutta ricomposta di numerosi frutti, tra cui mela 11,2; albicocca 11,2; banana 21,0; ribes nero 11,6; uva 15,9; pompelmo 10,0; guaiava 9,5; limone 8,0; mango 15,0; arancia 11,2; frutto della passione 13,5; pesca 10,0; pera 11,9; ananas 12,8; lampone 7,0; amarena 13,5; fragola 7,0; mandarino 11,2.
Regola per frutti non elencati e precisazioni tecniche
Se un succo a base di succo concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’elenco, il livello Brix minimo del succo ricomposto coincide con quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il concentrato. Per i prodotti contrassegnati da * si applica una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C; per quelli contrassegnati da ** si applica solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).
Limitazione per alcuni prodotti fabbricati nella Comunità
Per ribes nero, guaiava, mango e frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricomposto e alla purea di frutta ricomposta prodotti nella Comunità.
Recepimento e termine di trasposizione
Gli Stati membri devono adottare entro e non oltre il 1º gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e trasmetterne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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