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Direttiva 2009/112

Direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

Normativa europea32009L0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato III della direttiva 91/439/CEE, fissando criteri medici più dettagliati per l’idoneità alla guida in relazione alla vista, al diabete mellito e all’epilessia. L’intervento risponde all’esigenza di maggiore armonizzazione tra Stati membri, per evitare differenze che possano incidere sulla libera circolazione e sulla sicurezza stradale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva e informare la Commissione. Restano alcune valutazioni individuali e margini di apprezzamento tecnico, affidati ad autorità mediche competenti e specialisti.

Modifica degli standard medici per l’idoneità alla guida, con aggiornamento dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE in materia di vista, diabete mellito ed epilessia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto tenuti a recepirne le disposizioni e ad applicare i criteri medici aggiornati ai procedimenti di rilascio e rinnovo delle patenti di guida previsti dalla direttiva 91/439/CEE. Incide sui candidati alla patente e sui conducenti dei gruppi 1 e 2, con discipline differenziate per idoneità visiva, diabete mellito ed epilessia. Restano rilevanti le valutazioni da parte di autorità mediche competenti e, in taluni casi, di specialisti della vista, della guida o di neurologi. La direttiva consente margini di adattamento nazionale solo nei limiti espressamente previsti, ad esempio per l’autorizzazione anticipata in presenza di buoni indicatori prognostici o per la scelta delle modalità di riferimento nel diritto interno.

Modifica degli standard medici per la patente di guida

La direttiva interviene sulla direttiva 91/439/CEE per aggiornare l’allegato III relativo ai requisiti medici di idoneità alla guida. Il contesto è quello di una armonizzazione non ancora completa dei criteri sanitari tra Stati membri, ritenuta rilevante per la libera circolazione e per la sicurezza stradale.

Obiettivo e logica dell’intervento

L’atto mira ad adeguare i criteri medici al progresso scientifico e tecnico, in particolare su tre aree ritenute sensibili: vista, diabete mellito ed epilessia. La Commissione richiama il lavoro svolto da gruppi di specialisti nominati dagli Stati membri e le precedenti indicazioni del Consiglio sulla revisione delle norme mediche.

Ambito di applicazione

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: essi devono recepire le modifiche nel proprio ordinamento entro il termine previsto e applicarle alle procedure di rilascio e rinnovo delle patenti disciplinate dalla direttiva 91/439/CEE. I criteri riguardano i candidati e i conducenti dei gruppi 1 e 2, con soglie e controlli differenziati in funzione del tipo di patologia e del rischio per la sicurezza.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dallo Stato membro. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Requisiti medici per la vista

Il nuovo punto 6 dell’allegato III disciplina i controlli visivi per il rilascio o rinnovo della patente.

Per il gruppo 1:

  • il candidato deve avere un’acuità visiva binoculare almeno pari a 0,5, eventualmente con correzione ottica;
  • il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, con estensione minima di 50 gradi a sinistra e a destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso;
  • non devono esistere difetti entro un raggio di 20 gradi dall’asse centrale;
  • in presenza di malattia oculare progressiva, il rilascio o rinnovo è possibile solo con controlli periodici da parte di un’autorità medica competente.

Sono inoltre previste ipotesi eccezionali per chi non soddisfi i requisiti di campo visivo e acutezza visiva, purché l’autorità medica competente escluda altre patologie visive rilevanti e sia superata una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.

Per il gruppo 2:

  • l’acutezza visiva deve essere almeno 0,8 nell’occhio migliore e 0,1 nell’occhio peggiore;
  • se sono usate lenti correttive, il raggiungimento delle soglie deve avvenire con lenti non superiori a otto diottrie o con lenti a contatto, e la correzione deve essere ben tollerata;
  • il campo visivo binoculare deve essere almeno di 160 gradi, con estensione minima di 70 gradi lateralmente e 30 gradi verticalmente;
  • non devono sussistere difetti entro 30 gradi dall’asse centrale;
  • la patente non deve essere rilasciata o rinnovata in presenza di alterazione della sensibilità al contrasto o diplopia.

Sono poi regolati i casi di perdita visiva monoculare o diplopia recente, con un adeguato periodo di adattamento durante il quale non è consentito guidare; dopo tale periodo, la guida è ammessa solo con parere favorevole di specialisti della vista e della guida.

Requisiti medici per il diabete mellito

Il nuovo punto 10 distingue le ipoglicemie gravi e ricorrenti e stabilisce regole diverse per i due gruppi di conducenti.

Per il gruppo 1:

  • la patente può essere rilasciata o rinnovata anche in presenza di diabete mellito;
  • se il trattamento è farmacologico, occorre il parere di un medico autorizzato e una visita regolare adattata al caso, con intervalli non superiori a cinque anni;
  • il rilascio o rinnovo è escluso in presenza di ipoglicemia grave ricorrente e/o alterazioni dello stato di coscienza per ipoglicemia;
  • il conducente deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare adeguatamente la propria condizione.

Per il gruppo 2:

  • il rilascio o rinnovo può essere preso in considerazione anche in caso di diabete mellito;
  • se il trattamento implica farmaci con rischio ipoglicemico, devono essere soddisfatte condizioni cumulative, tra cui assenza di crisi gravi nei 12 mesi precedenti, piena consapevolezza dei rischi, monitoraggio della glicemia almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida, assenza di ulteriori complicanze incompatibili e parere di un’autorità medica competente;
  • è richiesto un controllo medico periodico con intervalli non superiori a tre anni.

La direttiva precisa inoltre che una crisi grave di ipoglicemia in ore di veglia, anche fuori dalla guida, deve essere segnalata e comporta una nuova valutazione dell’idoneità.

Requisiti medici per l’epilessia

Il nuovo punto 12 è la parte più articolata della direttiva e disciplina crisi epilettiche, altre perdite di coscienza e situazioni connesse.

In via generale, la direttiva considera le crisi epilettiche e le alterazioni improvvise dello stato di coscienza come un grave rischio per la circolazione stradale. Richiede un referto specialistico che indichi il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare, e attribuisce rilievo alla valutazione neurologica della specifica sindrome epilettica.

Per il gruppo 1:

  • il conducente epilettico deve essere valutato finché non abbia trascorso cinque anni senza crisi;
  • i soggetti con epilessia non soddisfano i criteri per una patente senza restrizioni;
  • in caso di crisi provocata con fattore scatenante identificabile e scarsa probabilità di recidiva alla guida, l’idoneità può essere valutata individualmente con parere neurologico;
  • in caso di prima o unica crisi non provocata, l’idoneità può essere riconosciuta dopo sei mesi senza crisi, previa appropriata valutazione medica, salvo eventuale autorizzazione anticipata nazionale per soggetti con buoni indicatori prognostici;
  • la perdita di coscienza va valutata in base al rischio di ricorrenza;
  • per crisi esclusivamente nel sonno o per crisi che non incidono sulla coscienza o sulla capacità di azione, l’idoneità dipende da specifiche condizioni temporali e cliniche;
  • le crisi connesse a modifiche o sospensioni della terapia antiepilettica imposte dal medico comportano periodi di sospensione della guida;
  • dopo intervento chirurgico per curare l’epilessia si applicano le regole richiamate alla voce “Epilessia”.

Per il gruppo 2:

  • il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi prescritto;
  • è richiesta una valutazione medica appropriata, un esame neurologico approfondito e un EEG privo di attività epilettiforme;
  • per crisi provocate è possibile una valutazione individuale con parere neurologico, ma in presenza di lesione strutturale intracerebrale il conducente non deve guidare finché il rischio di crisi non scenda almeno al 2 % annuo;
  • in caso di prima o unica crisi non provocata, l’idoneità può essere riconosciuta solo dopo cinque anni senza ulteriori crisi e senza farmaci antiepilettici, salvo autorizzazioni nazionali anticipate per prognosi favorevole;
  • per altre perdite di coscienza, il parametro decisivo è il rischio di ricorrenza, che deve essere pari o inferiore al 2 % annuo;
  • per l’epilessia, devono trascorrere 10 anni senza crisi e senza farmaci antiepilettici, con possibile deroga anticipata nazionale in presenza di buoni indicatori prognostici;
  • la stessa regola si applica all’epilessia giovanile;
  • in presenza di alcuni disturbi strutturali con rischio aumentato, la patente può essere rilasciata solo se il rischio di crisi è pari o inferiore al 2 % annuo.

Discrezionalità nazionale e margini applicativi

La direttiva lascia agli Stati membri margini limitati ma concreti. Essi possono definire le modalità del richiamo alla direttiva negli atti di recepimento e, in alcuni casi, autorizzare il rilascio anticipato della patente quando vi siano buoni indicatori prognostici. Tuttavia, tali spazi non incidono sull’obbligo di risultato: i nuovi standard minimi medici devono essere assicurati in tutti gli ordinamenti nazionali.

Rilevanza pratica per professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la gestione dei profili di compliance pubblicistica e per la verifica dei requisiti medici nei procedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione o revisione della patente. La disciplina mostra un forte contenuto tecnico-sanitario, ma produce effetti giuridici concreti sul diritto alla guida e, indirettamente, sulla mobilità delle persone e sulla responsabilità amministrativa degli Stati membri nel recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 91/439/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva, che sostituisce integralmente o aggiorna i punti relativi a vista, diabete mellito ed epilessia.

Termine di recepimento e obblighi di attuazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati devono inoltre informare immediatamente la Commissione.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Requisiti medici per la vista

Il nuovo punto 6 dell’allegato III definisce i controlli e i requisiti visivi per il rilascio e rinnovo della patente. Per il gruppo 1 è richiesta un’acuità visiva binoculare almeno pari a 0,5, con campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi, estensione minima di 50 gradi a sinistra/destra e 20 gradi in alto/in basso, senza difetti entro 20 gradi dall’asse centrale. Sono previste deroghe eccezionali per candidati del gruppo 1 non conformi ai requisiti di campo visivo e acuità visiva, con visita di autorità medica competente e prova pratica positiva. Per il gruppo 2 sono previsti requisiti più severi: acuità visiva di almeno 0,8 per l’occhio migliore e 0,1 per l’altro, correzione limitata o con lenti a contatto, campo visivo orizzontale di almeno 160 gradi, estensione minima di 70 gradi lateralmente e 30 gradi verticalmente, e assenza di difetti entro 30 gradi dall’asse centrale. Per il gruppo 2 non è consentito il rilascio o rinnovo in caso di alterazione della sensibilità al contrasto o diplopia. Sono previste valutazioni periodiche in caso di patologie oculari progressive e periodi di adattamento, in particolare dopo perdita visiva monoculare o diplopia recente.

Requisiti medici per il diabete mellito

Il nuovo punto 10 definisce l’ipoglicemia grave come quella che richiede assistenza di un’altra persona e l’ipoglicemia ricorrente come la seconda ipoglicemia grave in 12 mesi. Per il gruppo 1, la patente può essere rilasciata o rinnovata anche in caso di diabete mellito, ma se vi è trattamento farmacologico è necessario il parere di un medico autorizzato e visite regolari a intervalli non superiori a cinque anni. Il rilascio o rinnovo non è consentito in caso di ipoglicemia grave ricorrente e/o alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Per il gruppo 2, il rilascio o rinnovo può essere preso in considerazione, ma in caso di terapia con farmaci a rischio ipoglicemico devono essere rispettati requisiti stringenti: assenza di crisi gravi nei 12 mesi precedenti, piena consapevolezza dei rischi, autogestione adeguata con monitoraggio del glucosio almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida, assenza di altre complicanze incompatibili, parere di un’autorità medica competente e controllo medico periodico non superiore a tre anni. Ogni crisi grave in orario di veglia deve essere segnalata e comporta nuova valutazione dell’idoneità.

Requisiti medici per l’epilessia

Il nuovo punto 12 disciplina in modo articolato epilessia e altre perdite improvvise di coscienza, considerate un grave pericolo per la sicurezza stradale. Vengono date definizioni di epilessia, crisi provocata e criteri di valutazione specialistica da parte di un neurologo. Per il gruppo 1, la patente è valutata finché non vi siano cinque anni senza crisi; sono previste regole specifiche per crisi provocata, prima o unica crisi non provocata (idoneità dopo sei mesi senza crisi, salvo autorizzazione anticipata nazionale in presenza di buoni indicatori prognostici), altre perdite di coscienza, crisi esclusivamente notturne, crisi senza effetti sulla coscienza o capacità di azione, modifiche o sospensioni della terapia antiepilettica e chirurgia per epilessia. Per il gruppo 2, i criteri sono più rigorosi: assenza di farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi, controllo medico appropriato, EEG e visita neurologica senza anomalie rilevanti, idoneità per crisi provocata o prima crisi non provocata solo a condizioni stringenti, divieto di guida in presenza di lesione intracerebrale ad alto rischio finché il rischio annuale non scenda almeno al 2 %, idoneità per epilessia solo dopo 10 anni senza crisi e senza farmaci, con possibilità di autorizzazione anticipata nazionale in presenza di buoni indicatori prognostici. Per taluni disturbi strutturali con rischio aumentato, la patente può essere rilasciata solo se il rischio di crisi è pari o inferiore al 2 % annuo.

Come è indicizzato

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