Direttiva 2009/113
Direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato III della direttiva 2006/126/CE sui requisiti medici per la patente di guida, alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle esigenze di armonizzazione minima tra Stati membri. Le modifiche riguardano in particolare i criteri relativi alla vista, al diabete mellito e all’epilessia, con indicazioni più dettagliate per il gruppo 1 e il gruppo 2. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore e informarne la Commissione.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, con aggiornamento dei requisiti medici relativi a vista, diabete mellito ed epilessia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva, che devono recepirne le modifiche nell’ordinamento interno entro il termine stabilito. La disciplina incide sui requisiti medici per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida, distinguendo tra gruppo 1 e gruppo 2, con particolare attenzione a candidati e conducenti affetti da menomazioni visive, diabete mellito ed epilessia. Sono previste valutazioni da parte di autorità mediche competenti e, in taluni casi, di specialisti della vista, della guida o di neurologi.
Patente di guida: aggiornamento dei requisiti medici su vista, diabete ed epilessia
La direttiva 2009/113/CE della Commissione modifica la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, intervenendo sull’allegato III relativo all’idoneità fisica e mentale alla guida. L’intervento è motivato dall’esigenza di aggiornare le norme mediche al progresso scientifico e tecnico e di ridurre le difformità tra Stati membri che possono incidere sulla libera circolazione.
Obiettivo e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 2006/126/CE e richiama l’articolo 8, paragrafo 1, come base per l’aggiornamento dell’allegato III. I considerando evidenziano che i requisiti minimi di idoneità non sono completamente armonizzati e che gli Stati membri, ai sensi della disciplina precedente, potevano imporre norme più severe rispetto ai minimi europei. La revisione riguarda tre aree considerate particolarmente rilevanti per la sicurezza stradale: menomazioni del campo visivo, diabete mellito ed epilessia.
Ambito di applicazione
Le modifiche incidono sui criteri sanitari per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida, con una distinzione costante tra:
- gruppo 1, relativo ai conducenti ordinari;
- gruppo 2, relativo alle categorie professionali o comunque soggette a requisiti più rigorosi.
La disciplina si applica ai candidati alla patente e ai conducenti già titolari del titolo, quando occorra valutare o rivalutare l’idoneità alla guida.
Obbligo di recepimento e ruolo degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro un anno dall’entrata in vigore tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione;
- indicare un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali adottate, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore interessato.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, come tipico delle direttive UE, ma non il margine di disapplicare gli standard di risultato fissati per i requisiti medici minimi.
Modifica generale dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la sostituzione, tramite l’allegato della direttiva, di alcune parti dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE. Le nuove regole dettagliano i requisiti minimi e le condizioni eccezionali di rilascio o rinnovo della patente, prevedendo anche controlli periodici e valutazioni specialistiche.
Requisiti visivi
Il nuovo punto 6 disciplina in modo analitico l’idoneità visiva.
Per tutti i candidati, se vi è motivo di dubitare dell’adeguatezza della vista, è necessario un esame da parte di un’autorità medica competente, con attenzione in particolare a:
- acutezza visiva;
- campo visivo;
- visione crepuscolare;
- sensibilità all’abbagliamento e al contrasto;
- diplopia;
- altre funzioni visive che possano compromettere la guida sicura.
Per i conducenti del gruppo 1 che non soddisfano le norme su campo visivo e acutezza visiva, il rilascio può essere autorizzato solo in “casi eccezionali”, previa valutazione medica che escluda altre patologie visive rilevanti e previa prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.
Gruppo 1
Il candidato al rilascio o rinnovo deve avere:
- acutezza visiva binoculare di almeno 0,5, se necessario con correzione ottica;
- campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi;
- estensione minima di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso;
- assenza di difetti entro 20 gradi rispetto all’asse centrale.
In presenza di malattia oculare progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata solo subordinatamente a controlli periodici da parte di un’autorità medica competente.
È inoltre previsto che, in caso di perdita funzionale totale della vista da un occhio o di visione monoculare, il candidato debba avere acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive, e che l’autorità medica certifichi l’adattamento sufficiente del soggetto e il rispetto dei requisiti di campo visivo. Dopo diplopia recente o perdita della visione da un occhio, è richiesto un periodo di adattamento adeguato, indicativamente di sei mesi, durante il quale non è consentito guidare.
Gruppo 2
Per il gruppo 2, i requisiti sono più stringenti:
- acutezza visiva di almeno 0,8 per l’occhio migliore e 0,1 per l’occhio meno sano;
- se si ricorre a correzione, il valore minimo deve essere raggiunto con lenti non superiori a otto diottrie o con lenti a contatto;
- la correzione deve essere ben tollerata;
- campo visivo orizzontale di almeno 160 gradi;
- estensione minima di 70 gradi a sinistra e a destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso;
- assenza di difetti entro 30 gradi dall’asse centrale.
Non è consentito rilasciare o rinnovare la patente in caso di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia. Anche qui, dopo perdita della visione da un occhio, è previsto un periodo di adattamento, indicativamente di sei mesi, con successiva autorizzazione solo previo parere favorevole di specialisti della vista e della guida.
Diabete mellito
Il nuovo punto 10 introduce definizioni funzionali di:
- “ipoglicemia grave”, intesa come condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona;
- “ipoglicemia ricorrente”, intesa come seconda ipoglicemia grave entro 12 mesi.
Gruppo 1
La patente può essere rilasciata o rinnovata a candidati o conducenti affetti da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, è richiesto:
- il parere di un medico autorizzato;
- una visita medica regolare, adattata al caso concreto;
- intervalli non superiori a cinque anni.
La patente non deve essere rilasciata o rinnovata se il soggetto soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare adeguatamente la propria condizione.
Gruppo 2
Per il gruppo 2 il rilascio o rinnovo può essere preso in considerazione solo se il trattamento con farmaci ipoglicemizzanti presenta criteri rigorosi, tra cui:
- assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti;
- piena consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia;
- capacità di controllare adeguatamente la condizione monitorando la glicemia almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida;
- dimostrazione di comprendere i rischi dell’ipoglicemia;
- assenza di altre complicanze diabetiche che possano vietare la guida.
In tali casi la patente è subordinata al parere di un’autorità medica competente e a controlli medici periodici non superiori a tre anni.
Qualsiasi crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche fuori dalle ore di guida, deve essere segnalata e comporta una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.
Epilessia
Il nuovo punto 12 precisa che le crisi epilettiche o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un grave pericolo per la sicurezza stradale. Ai fini della disciplina:
- per “epilessia” si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche a distanza di meno di cinque anni;
- per “crisi epilettica provocata” si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.
Una persona che abbia avuto una crisi iniziale o isolata, o una perdita di coscienza, deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto un referto specialistico che indichi il periodo di interdizione e le misure da adottare. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo, con particolare attenzione alla specifica sindrome epilettica e al rischio di ulteriori crisi.
Gruppo 1
Per il gruppo 1, il conducente epilettico è valutato finché non abbia trascorso cinque anni senza crisi epilettiche; i soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente senza restrizioni. È inoltre prevista la trasmissione di una notifica all’autorità che rilascia la patente.
Sono poi disciplinate varie ipotesi:
- crisi provocata: idoneità possibile caso per caso, con parere neurologico, se il fattore scatenante è identificabile e la ripetizione al volante è improbabile;
- prima o unica crisi non provocata: idoneità dopo sei mesi senza crisi e previa valutazione medica appropriata, con possibilità per le autorità nazionali di anticipare il rilascio in presenza di buoni indicatori prognostici;
- altra perdita di conoscenza: valutazione secondo il rischio di ricorrenza durante la guida;
- epilessia: idoneità dopo un anno senza ulteriori crisi;
- crisi esclusivamente durante il sonno: idoneità se le crisi sono state osservate per un periodo almeno pari a quello richiesto per l’epilessia; se compaiono crisi durante la veglia, serve un anno senza ulteriori manifestazioni;
- crisi che non incidono su coscienza o capacità di azione: idoneità se osservate per un periodo almeno pari a quello richiesto per l’epilessia; se si verificano attacchi di altra natura, serve un anno senza ulteriori manifestazioni;
- modifiche o riduzioni della terapia antiepilettica per decisione medica: raccomandazione di non guidare per sei mesi dall’inizio della sospensione; se durante la modifica/sospensione si verificano crisi e il trattamento efficace viene ripreso, la sospensione dalla guida è di tre mesi;
- dopo intervento chirurgico per curare l’epilessia: si rinvia alla disciplina generale dell’epilessia.
Gruppo 2
Per il gruppo 2 valgono criteri ancora più severi:
- il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi richiesto;
- deve esserci un controllo medico appropriato;
- un esame neurologico approfondito non deve aver rilevato patologie cerebrali rilevanti;
- l’EEG non deve mostrare attività epilettiforme.
Dopo un episodio acuto è opportuno eseguire EEG e adeguato esame neurologico.
Anche qui sono previste regole specifiche:
- crisi provocata: idoneità caso per caso, con parere neurologico, se il fattore scatenante è identificabile e la recidiva durante la guida è improbabile;
- se è presente una lesione strutturale intracerebrale con rischio aumentato di crisi, il soggetto non deve guidare veicoli del gruppo 2 finché il rischio di crisi non scenda almeno al 2 % annuo;
- prima o unica crisi non provocata: idoneità dopo cinque anni senza ulteriori crisi e senza farmaci antiepilettici, con possibilità di anticipo per buoni indicatori prognostici;
- altra perdita di conoscenza: valutazione secondo un rischio di ricorrenza pari o inferiore al 2 % annuo;
- epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi e senza farmaci antiepilettici; la stessa regola vale per l’“epilessia giovanile”, con possibilità di anticipo per buoni indicatori prognostici;
- in presenza di determinati disturbi, come malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale, che aumentano il rischio di crisi anche prima della loro manifestazione, è necessaria una valutazione da parte di un’autorità medica competente e il rischio di crisi deve essere pari o inferiore al 2 % annuo per consentire il rilascio.
Profili di discrezionalità lasciati agli Stati membri
La direttiva fissa standard minimi armonizzati, ma lascia margini di applicazione nazionale in alcuni punti, tra cui:
- le modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento;
- la valutazione caso per caso di alcune condizioni cliniche, in particolare nei casi eccezionali di idoneità visiva e nelle crisi epilettiche o provocate;
- la possibilità per le autorità nazionali di anticipare il rilascio o rinnovo rispetto ai termini indicati, in presenza di buoni indicatori prognostici.
Tali margini non incidono sull’obbligo di raggiungere il risultato fissato dalla direttiva, che è l’aggiornamento uniforme dei requisiti medici per la patente di guida nell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2006/126/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2009/113/CE.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dall’entrata in vigore. Devono informare immediatamente la Commissione e indicare, nelle misure nazionali adottate, un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Trasmissione delle disposizioni nazionali alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Destinatari
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
Requisiti visivi per il gruppo 1
Il nuovo punto 6 dell’allegato III richiede, per il rilascio o rinnovo della patente, un’acutezza visiva binoculare di almeno 0,5 con entrambi gli occhi, un campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi, estensione minima di 50 gradi a sinistra e a destra e di 20 gradi verso l’alto e il basso, senza difetti entro 20 gradi dall’asse centrale. In caso di malattia oculare progressiva, il rilascio o rinnovo è subordinato a controlli periodici. In casi eccezionali, il rilascio può essere autorizzato anche in presenza di carenze di campo visivo o acutezza visiva, ma solo dopo esame da autorità medica competente e prova pratica positiva.
Requisiti visivi per il gruppo 2
Per il gruppo 2, il candidato o conducente deve avere acutezza visiva di almeno 0,8 per l’occhio migliore e 0,1 per l’altro, con eventuale correzione entro i limiti indicati (lenti non superiori a otto diottrie o lenti a contatto ben tollerate). È richiesto un campo visivo orizzontale di almeno 160 gradi, con estensione minima di 70 gradi a sinistra e a destra e di 30 gradi verso l’alto e il basso, senza difetti entro 30 gradi dall’asse centrale. Il rilascio o rinnovo è escluso in caso di alterazione della sensibilità al contrasto o diplopia. Dopo perdita della visione da un occhio è previsto un periodo di adattamento, indicativamente di sei mesi, durante il quale non è consentito guidare.
Disciplina del diabete mellito
Il nuovo punto 10 definisce ipoglicemia grave e ricorrente. Per il gruppo 1, la patente può essere rilasciata o rinnovata ai soggetti con diabete, con visita medica regolare e parere di medico autorizzato in caso di trattamento farmacologico, a intervalli non superiori a cinque anni; è escluso il rilascio/rinnovo in presenza di ipoglicemia grave ricorrente e/o alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Per il gruppo 2, il rilascio/rinnovo può essere preso in considerazione solo se ricorrono specifici criteri, tra cui assenza di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti, consapevolezza del rischio, controllo regolare della glicemia almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida, assenza di altre complicanze che impediscano la guida, parere di autorità medica competente e controlli periodici non superiori a tre anni. Ogni ipoglicemia grave nelle ore di veglia deve essere segnalata e comporta nuova valutazione dell’idoneità.
Disciplina dell’epilessia
Il nuovo punto 12 distingue crisi epilettiche e altre perdite di coscienza, prevedendo valutazione specialistica neurologica e, in base al caso, periodi di interdizione alla guida. Per il gruppo 1, il conducente epilettico è valutato finché non abbia trascorso cinque anni senza crisi; sono previsti criteri specifici per crisi provocate, prima o unica crisi non provocata, crisi durante il sonno, crisi senza effetti su coscienza o capacità di azione, variazioni della terapia antiepilettica e intervento chirurgico. Per il gruppo 2, sono richiesti in generale assenza di farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi, controllo medico appropriato, esame neurologico ed EEG senza attività epilettiforme; per la prima crisi non provocata il periodo senza crisi è di cinque anni senza farmaci, per l’epilessia di dieci anni senza crisi e senza farmaci, con possibile anticipo per buoni indicatori prognostici. In più, alcuni casi richiedono che il rischio di ricorrenza sia pari o inferiore al 2 % annuo.
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