Sentenza del 28/09/2016 n. 7353 - Comm. Trib. Prov. Milano
ISTANZA DI AUTOTUTELA - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il diniego di annullamento in autotutela, chiedendo che il giudice sindacasse la decisione dell’Amministrazione e la obbligasse a rimuovere l’atto fiscale ritenuto illegittimo. La questione riguardava quindi l’impugnabilità autonoma del diniego e l’eventuale esistenza di un diritto del contribuente a ottenere l’esercizio dell’autotutela.
La decisione
Il ricorso non è stato ritenuto ammissibile perché il diniego di autotutela non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992. L’autotutela costituisce una facoltà discrezionale della Pubblica Amministrazione e non un obbligo o un potere-dovere: il contribuente non vanta quindi un diritto azionabile per ottenere l’annullamento dell’atto. Il giudice non può obbligare l’Ufficio a esercitare l’autotutela contro la propria determinazione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
L’elenco degli atti autonomamente impugnabili non comprende il provvedimento di diniego dell’annullamento in autotutela; pertanto tale diniego non è, di regola, soggetto a ricorso autonomo davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela non è normalmente un atto autonomamente impugnabile: l’interessato deve contestare l’atto tributario originario nei termini previsti, senza fare affidamento sull’istanza di autotutela per riaprire i termini.
- L’autotutela è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione e non attribuisce al contribuente un diritto a ottenere l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo.
- Il giudice tributario non può sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali di autotutela né imporle di annullare un proprio atto.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per impugnare l’atto fiscale originario e non elimina l’onere di proporre tempestivamente il ricorso contro quest’ultimo.
- Eventuali contestazioni devono essere indirizzate contro l’atto impositivo o della riscossione autonomamente impugnabile, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge o situazioni eccezionali riconosciute dalla giurisprudenza.
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