Ordinanza n. 753/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – della “comunicazione n. -OMISSIS-”, caricata il 31 marzo 2026 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 404 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2025; – del verbale n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026 della XIV Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato – sessione 2025 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. 404; – nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del voto della prova scritta e della non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché il verbale della sottocommissione relativo all'elaborato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato la comunicazione con cui gli sono stati comunicati il voto attribuito alla prova scritta, contenuta nella busta n. 404, e la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025, nonché il verbale della sottocommissione esaminatrice relativo al suo elaborato e gli atti connessi. Ha dedotto l'illegittimità della valutazione per mancata riconducibilità del giudizio ai nove criteri ministeriali predeterminati e resi noti ai candidati, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, il giudizio di insufficienza si sarebbe esaurito nell'attribuzione di un voto numerico, senza riferimenti ai criteri applicabili. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti e la ricorrezione dell'elaborato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha accolto la domanda ai fini del riesame dell'elaborato. Ha affermato che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio e del procedimento applicativo. I nove criteri ministeriali delimitano l'ambito entro cui l'Amministrazione deve esercitare la valutazione tecnica e sono pertanto utilizzabili come parametro del sindacato giurisdizionale. Nel caso concreto, il giudizio non appariva oggettivamente riconducibile a tali criteri e risultava privo di adeguata istruttoria e motivazione; il mero voto numerico non è stato ritenuto sufficiente alla luce dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il Ministero dovrà trasmettere l'elaborato, in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza, a una commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di -OMISSIS-, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la nuova valutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora la rivalutazione consenta la prosecuzione dell'esame, dovrà intervenire la commissione competente per Milano, previa eventuale riconvocazione. Nelle more è stato sospeso il provvedimento impugnato. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e disposto il riesame dell'elaborato.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; il giudice ha ritenuto che il mero voto numerico, privo di riferimento ai criteri ministeriali predeterminati e resi noti, non fosse sufficiente a motivare il giudizio di insufficienza dell'elaborato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per manifesta illogicità, ma anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, verificando la coerenza e la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.
- Quando l'amministrazione abbia predeterminato e reso noti specifici criteri di valutazione di una prova selettiva, tali criteri delimitano l'esercizio della discrezionalità tecnica e costituiscono parametro di legittimità della valutazione.
- Una valutazione di insufficienza di una prova scritta non è adeguatamente motivata dal solo voto numerico quando, nel caso concreto, il giudizio non sia oggettivamente riconducibile ai criteri di valutazione predeterminati e non consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- La riscontrata non riconducibilità della valutazione ai criteri predeterminati può evidenziare, oltre all'inadeguatezza della motivazione, un difetto di istruttoria, rendendo necessario il riesame dell'elaborato da parte di una commissione diversa, in condizioni di anonimato e senza riferimenti al giudizio cautelare.
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