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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una banca di ottenere la restituzione delle somme versate, a titolo di rivalsa in bolletta, per l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, ritenuta incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, disapplicando la norma interna e condannando il fornitore alla restituzione. In appello la fornitrice contestava la legittimità di tale soluzione, sostenendo che nel giudizio tra privati non potesse farsi discendere dalla direttiva non trasposta o mal trasposta un obbligo restitutorio direttamente azionabile dal consumatore finale nei confronti del fornitore, per il principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE. La Corte d'appello ha invece confermato la restituzione, e la società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 267 e 288 TFUE e dell'art. 101 Cost., insistendo sull'inconferenza della direttiva nel rapporto privatistico e chiedendo il rigetto della domanda di ripetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo dedotto e ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, richiamando il principio secondo cui, in materia di addizionale provinciale sull'energia elettrica, il consumatore finale che abbia versato al fornitore l'imposta poi riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione può agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., nel termine ordinario decennale. La Corte ha affermato che la dichiarata illegittimità della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, perché la decisione è intervenuta anche alla luce di una pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 511/1988

    La disposizione interna che prevedeva l'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica è stata ritenuta incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE e quindi non più idonea a giustificare il pagamento nei rapporti tra privati.

  • Direttiva 2008/118/CE

    La direttiva è stata considerata ostativa alla normativa interna sull'addizionale sull'accisa, ma la Corte precisa che l'azione del consumatore è fondata sulla ripetizione dell'indebito conseguente alla caducazione della causa, non su un'efficacia orizzontale diretta della direttiva.

  • art. 2033 c.c.

    È la base dell'azione di ripetizione dell'indebito esperibile dal consumatore finale nei confronti del fornitore che abbia incassato la somma a titolo di rivalsa.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato come norma processuale europea evocata dalla ricorrente; la Corte esclude che il motivo consenta di negare l'azione restitutoria nei rapporti tra privati.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; la Corte non ne ricava un ostacolo alla ripetizione dell'indebito.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto idoneo a escludere la tutela restitutoria riconosciuta in base all'indebito.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Consente il richiamo integrale alla motivazione di precedenti conformi per giustificare il rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, un'imposta interna poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione può agire direttamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., nel termine ordinario di prescrizione decennale.
  • La dichiarata illegittimità della norma interna per contrasto con il diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, il venir meno ex tunc della causa giustificatrice del pagamento, con conseguente obbligo restitutorio.
  • Il divieto di efficacia orizzontale delle direttive non esclude la tutela restitutoria tra privati quando la domanda sia fondata non sulla diretta applicazione della direttiva, ma sulla caducazione della base normativa interna incompatibile e sull'indebito oggettivo così venuto a esistenza.
  • In presenza di precedente conforme e sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale rilevante sul thema decidendum, la Corte può limitarsi a richiamare la motivazione già espressa in altra decisione per giustificare il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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