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Sentenza

Sentenza n. 12894/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. -OMISSIS- del 13.04.2024, pratica n. -OMISSIS-, rilasciati dall'INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non avevano incluso i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli accessori. Ha dedotto l'illegittimità, erroneità e falsa applicazione delle predette disposizioni, contestando il prospetto e la determina dell'INPS nella parte in cui avevano omesso il beneficio. L'INPS ha sostenuto l'infondatezza della pretesa e ha prospettato genericamente anche una questione di costituzionalità, riferita agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento della Sezione e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia di Stato e, in particolare, al dipendente collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Il beneficio dei sei scatti stipendiali deve essere computato ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Il Collegio ha escluso che il termine previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis per la presentazione della domanda di quiescenza abbia natura perentoria o che il suo superamento comporti decadenza, poiché la disposizione non prevede espressamente tale conseguenza e la sua formulazione non è sufficientemente chiara per fondare una decadenza. Ha inoltre ritenuto manifestamente generica la questione di costituzionalità prospettata dall'INPS e ha richiamato l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia ad ordinamento militare. Ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS e ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    La disposizione si applica al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile; il termine per presentare la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza in assenza di una previsione chiara in tal senso.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    In base al richiamo operato dal giudice, sulle somme dovute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre, secondo il giudice, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nell'eccezione di incostituzionalità prospettata dall'INPS, ritenuta generica.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato nell'eccezione di incostituzionalità prospettata dall'INPS; il giudice ha escluso che l'applicazione dell'art. 6-bis determini una violazione della norma costituzionale.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale della Polizia di Stato che sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza quando la disposizione non preveda espressamente tale conseguenza e non individui in modo chiaro i relativi presupposti.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai soli fini del trattamento di fine rapporto, alle forze di polizia ad ordinamento militare.
  • In presenza di una previsione legislativa espressa che riconosce il beneficio previdenziale, esigenze generali di sostenibilità finanziaria non consentono di interpretare la disposizione in senso contrario né di disapplicarla in via interpretativa.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo le disposizioni richiamate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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