Cassazione Civile, Sentenza n. 36231/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato il diniego (espresso o tacito) dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Roma alla loro istanza del 8.7.2016 di correzione/variazione del classamento e della rendita catastale di un'unità immobiliare a Roma, sostenendo che la richiesta mirava a rettificare dati non conformi alla realtà fattuale e tipologica dell'immobile (anche con modifica di categoria e classe) e non all'annullamento in autotutela dell'accertamento del 2013. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto il ricorso inammissibile perché la rettifica sarebbe stata sostanzialmente una contestazione di un classamento divenuto definitivo e il diniego sarebbe stato un atto di autotutela impugnabile in termini limitati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego, espresso o tacito, all'istanza di variazione/correzione catastale è atto relativo alle operazioni catastali ed è quindi impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 546/1992. Ha rilevato che la domanda dei contribuenti era effettivamente una istanza di correzione/adeguamento (non un'impugnazione dell'autotutela) e che la CTR avrebbe dovuto riconoscere il giudicato interno formato sulla nullità del diniego per carenza motivazionale, posto che tale profilo non era stato specificamente contestato dall'Amministrazione in appello. Accolti i primi tre motivi e assorbito il quarto, la sentenza impugnata è stata cassata; la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso dei contribuenti ex art. 384 c.p.c. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f)
gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2
Il diniego (espresso o tacito) all'istanza di variazione della rendita catastale è un atto relativo alle operazioni catastali ed è impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi di questa disposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2
la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
Definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria, includendo le controversie sul classamento e sulla rendita, per cui gli atti in materia rientrano nella impugnabilità di cui all'art.19.
D.P.R. 138/1998, art. 8
Norma tecnica di riferimento richiamata nella materia catastale; la Corte ha considerato rilevanti i principi generali delle operazioni catastali ai fini dell'impugnabilità.
Codice civile, art. 2909
Richiamato dai ricorrenti in relazione al giudicato interno e alla stabilità delle decisioni; la Corte ha valutato la formazione del giudicato sulla nullità del diniego per carenza di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360 co.1 nn.3,4,5
Fondamento formale dei motivi di cassazione invocati (violazione di norme, nullità della sentenza per mancata pronuncia su questione decisiva, omesso esame di fatto decisivo).
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato con riferimento al vizio di cui alla mancata pronuncia su questione decisiva e ai profili di motivazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 384
Consentito alla Corte di Cassazione di decidere nel merito e accogliere il ricorso senza rinvio, essendo la materia definibile senza ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Il diniego, espresso o tacito, a una istanza di variazione o correzione della rendita/classamento catastale è un atto relativo alle operazioni catastali ed è impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria ex art.19 lett. f) del d.lgs. 546/1992.
- La possibilità di impugnare la variazione catastale non è esclusa dal fatto che un precedente accertamento catastale sia divenuto definitivo: il contribuente può sempre chiedere la revisione del classamento per conformare lo stato catastale alla realtà fattuale.
- Se l'atto di diniego è carente di motivazione o motivazione generica, ciò può formare causa di nullità e deve essere valutato dal giudice tributario; l'Amministrazione non può limitarsi ad enunciare solo il dispositivo senza esporre le ragioni concrete.
- La Commissione Tributaria d'appello deve rilevare e rispettare il giudicato interno formatosi nel primo grado quando l'Amministrazione non abbia specificamente censurato tale statuizione in appello.
- Quando la questione è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) e accogliere il ricorso originario, anche compensando le spese di lite in presenza di un mutato orientamento giurisprudenziale nel corso del processo.
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