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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33402/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la validità di una clausola contrattuale in una polizza danni da atti vandalici stipulata con la consumatrice Cinzia Razeti: il contratto prevedeva indennizzo integrale se la riparazione fosse stata effettuata presso officine convenzionate con l'assicuratore, altrimenti era previsto uno scoperto del 20% con un minimo di euro 1.500 e detrazione per degrado d'uso. Dopo il sinistro del 21.12.2016 l'assicuratrice erogò l'indennizzo decurtato dello scoperto; la proprietaria cedette il credito all'Autocarrozzeria Maggio, che agì in giudizio contestando la nullità della clausola ai sensi dell'art. 33, lett. (t), d.lgs. 206/05 (prassi vessatoria/limitativa della libertà contrattuale e squilibrio significativo). Il Tribunale di Genova accolse l'appello della carrozzeria e dichiarò nulla la clausola. Vittoria impugnò in Cassazione con tre motivi (censura di lettura della sentenza/errore di diritto, presunta contraddittorietà e confusione con art. 2058 c.c., e violazione degli artt. 1341 c.c. e 33/34 cod. consumo). La Cassazione ha esaminato anche una questione pregiudiziale di ammissibilità relativa al deposito telematico della copia duplicato informatico della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso (confermando l'orientamento che il duplicato informatico depositato telematicamente può assolvere l'onere del deposito della copia del provvedimento impugnato; si è fatto richiamo alla pronuncia Cass. Sez. 3, n. 12971/2024 e alla disciplina del processo civile telematico). Sulla sostanza: il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati dichiarati inammissibili (primo per difetto di decisività e per errata attribuzione di significato alla sentenza impugnata; secondo manifestamente infondato). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha censurato la sentenza del Tribunale di Genova, affermando che la clausola che differenzia la misura dell'indennizzo in funzione della scelta dell'officina non è di per sé una restrizione della libertà contrattuale con i terzi né produce automaticamente un significativo squilibrio ai sensi dell'art. 1341 c.c. o dell'art. 33, lett. (t), d.lgs. 206/05. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Genova in diverso collegio per nuovo esame e decisione conformemente al principio di diritto enunciato. Le spese di Cassazione sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 206/2005 (codice del consumo), art. 33, lettera (t)

    "restrittiva della libertà contrattuale"

    Il Tribunale aveva ritenuto la clausola nulla ai sensi di questa norma per una presunta limitazione della libertà contrattuale e per significativo squilibrio. La Cassazione invece interpreta che una clausola che differenzia l'indennizzo in funzione della scelta dell'officina non è di per sé 'restrittiva della libertà contrattuale' verso terzi e non determina automaticamente uno squilibrio significativo.

  • codice civile, art. 1341

    La norma sulle condizioni generali e clausole vessatorie è stata richiamata dalla ricorrente; la Corte ha concluso che la clausola in esame delimita l'oggetto del contratto (scelta tra indennizzo pieno in caso di officina convenzionata o scoperto se non convenzionata) e non è, di per sé, nullificante ai sensi dell'art. 1341.

  • codice civile, art. 2058

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che chi opta per il risarcimento per equivalente non debba subire una 'falcidia'. La Cassazione osserva che l'art. 2058 non autorizza l'assunto che una riduzione dell'indennizzo equivalga automaticamente a una nullità: la norma non prescrive che il risarcimento per equivalente debba essere senza riduzioni del genere.

  • codice civile, art. 1907

    Richiamato in motivazione come principio che l'assicurazione può essere anche a valore inferiore o con scoperto; la possibilità di pattuire sottoassicurazione/scoperto è compatibile col diritto, non essendo automaticamente indice di squilibrio.

  • codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati nel primo motivo (presunta violazione) ma la Corte li ha ritenuti non decisivi o il motivo inammissibile per difetto di decisività: la censura non ha colpito la reale ratio decidendi del Tribunale.

  • codice di procedura civile, art. 369

    Norma citata nell'ambito delle questioni sul deposito telematico; la Corte ritiene che il duplicato informatico depositato telematicamente possa assolvere all'onere documentale richiesto.

  • disp. att. c.p.c., art. 137-bis

    La Corte indica che i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove non desumibili dal duplicato depositato, possono essere ricavati consultando d'ufficio il fascicolo di merito acquisito ai sensi di art. 137-bis per i giudizi introdotti con notificazione dal 1° gennaio 2023.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 12971/2024

    Precedente richiamato dalla Corte per affermare il principio che il duplicato informatico della sentenza impugnata depositato telematicamente vale ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Cass. Sez. 3, ordinanze n. 25743/2023 e n. 23415/2022

    Richiamate come precedenti in cui è stato escluso che una clausola che premia l'uso di officine convenzionate (riduzione della franchigia) costituisca di per sé un significativo squilibrio a norma del codice del consumo.

  • Cass. Sez. 3, ordinanza n. 34950/2021

    L'ordinanza è stata valutata non essere un precedente favorevole al Tribunale di Genova perché in quel caso il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difformità tra la ratio decidendi e la censura proposta; la Corte segnala quindi che non costituisce supporto per la nullità della clausola in esame.

Massime di principio

  • Una clausola assicurativa che differenzia l'indennizzo in funzione della scelta dell'officina (convenzionata vs non convenzionata) delimita l'oggetto del contratto e non è automaticamente nulla per violazione degli artt. 1341 c.c. o 33, lett. (t), d.lgs. 206/05.
  • Per ritenere la nullità di una clausola di scoperto o franchigia occorre dimostrare non solo che esista una differenza economica, ma che essa determini un vero e proprio 'significativo squilibrio' o una costrizione reale alla libertà contrattuale verso terzi; la mera previsione di un incentivo premiante per l'uso di officine convenzionate non basta.
  • La validità della clausola dipende dall'analisi complessiva del contratto e delle condizioni pratiche: pattuizioni coerenti con la possibilità di sottoscrivere assicurazioni a valore diverso (art. 1907 c.c.) sono generalmente lecite.
  • In controversie su clausole standardizzate è importante valutare se la clausola impone esclusività verso terzi o semplicemente condiziona l'entità dell'indennizzo: la prima può integrare una restrizione vietata, la seconda è più spesso assimilabile alla delimitazione dell'oggetto contrattuale.
  • Se si impugna in Cassazione una sentenza basata su una ratio specifica, il ricorrente deve colpire la ratio decidendi effettiva; censure rivolte ad obiter dicta o estrapolazioni non decisivi rischiano l'inammissibilità.
  • Sul piano procedurale, il deposito telematico del duplicato informatico del provvedimento impugnato è oggi ritenuto idoneo a soddisfare l'onere documentale per la cassazione; ove manchino dati di pubblicazione sul duplicato, tali informazioni possono essere desunte dal fascicolo di merito acquisito d'ufficio.

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