Regolamento (UE) 2019/2236
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2020 le possibilità di pesca per una serie di stock e gruppi di stock ittici nel Mediterraneo e nel Mar Nero, integrando misure derivanti dalla PCP, dai piani pluriennali e dalle raccomandazioni della CGPM. Introduce chiusure temporanee, limiti di sforzo, limiti di cattura e regole di ripartizione tra Stati membri, con specifiche disposizioni di trasmissione dati. Il testo coordina inoltre l’applicazione del regolamento sui TAC e contingenti del 1996 con la flessibilità interannuale prevista dalla PCP.
Fissa per il 2020 le possibilità di pesca, gli sforzi massimi consentiti e i contingenti per taluni stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che sfruttano gli stock indicati nel regolamento nel Mar Mediterraneo, nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Nero; si applica anche alla pesca ricreativa solo nei casi espressamente previsti. Sono inclusi, tra gli altri, l’anguilla nel Mediterraneo, alcuni stock demersali nel Mediterraneo occidentale e nell’Adriatico, piccoli pelagici nell’Adriatico, nonché spratto e rombo chiodato nel Mar Nero. Restano operanti le regole generali della politica comune della pesca e del sistema di controllo unionale; le misure si applicano dal 1o gennaio 2020, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2020 nel Mediterraneo e nel Mar Nero
Il regolamento definisce, per l’anno 2020, il quadro unionale di gestione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Il testo recepisce e coordina misure derivate dalla politica comune della pesca, dai piani pluriennali e dalle raccomandazioni della CGPM, con l’obiettivo di assicurare conservazione, stabilità della ripartizione tra Stati membri e continuità delle attività di pesca.
Fondamento e logica regolatoria
Il provvedimento si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che attribuisce al Consiglio il potere di fissare e ripartire le possibilità di pesca su proposta della Commissione. Nei considerando si richiama il principio, desumibile dal regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo cui le misure di conservazione devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili e le possibilità di pesca devono essere assegnate in coerenza con gli obiettivi della PCP e con il principio di stabilità relativa.
Il regolamento si innesta inoltre su specifici strumenti settoriali e regionali:
- il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale di cui al regolamento (UE) 2019/1022;
- le raccomandazioni della CGPM per l’anguilla nel Mediterraneo, per i piccoli pelagici e per gli stock demersali nell’Adriatico, nonché per il rombo chiodato nel Mar Nero;
- il quadro di controllo e registrazione delle catture previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano:
- nel Mar Mediterraneo per l’anguilla;
- nel Mar Mediterraneo occidentale per gli stock demersali indicati;
- nel Mare Adriatico per acciuga, sardina e per alcuni stock demersali;
- nel Mar Nero per spratto e rombo chiodato.
L’ambito include anche la pesca ricreativa solo quando la disposizione di riferimento lo prevede espressamente, come nel caso dell’anguilla. Le zone sono individuate tramite le sottozone geografiche della CGPM richiamate all’articolo 4 e negli allegati.
Definizioni e categorie di possibilità di pesca
Il regolamento rinvia alle definizioni della PCP e introduce alcune nozioni operative fondamentali:
- TAC, come quantità massima catturabile o sbarcabile a seconda del regime applicabile;
- contingente, come quota del TAC;
- contingente autonomo dell’Unione, quando il limite di cattura è fissato senza TAC concordato;
- contingente analitico, quando esiste una valutazione analitica sufficiente;
- valutazione analitica, basata su dati biologici e di sfruttamento giudicati scientificamente adeguati.
Queste definizioni rilevano in particolare per la gestione degli stock nel Mar Nero e per il raccordo con le regole generali sui TAC e sui contingenti.
Misure per il Mar Mediterraneo
Anguilla
Per l’anguilla europea (Anguilla anguilla) nel Mediterraneo il regolamento impone una chiusura di tre mesi consecutivi, da fissare da ciascuno Stato membro. La chiusura deve riguardare tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e le altre attività di pesca dell’Unione, incluse quelle mirate, accidentali e ricreative, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali del Mediterraneo, nonché nelle acque salmastre come estuari, lagune costiere e acque di transizione.
Il periodo scelto deve essere coerente con:
- gli obiettivi di conservazione del regolamento (CE) n. 1100/2007;
- i piani nazionali di gestione dell’anguilla;
- i modelli migratori dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il periodo stabilito almeno un mese prima della sua entrata in vigore e comunque entro il 31 gennaio 2020.
Misure per il Mediterraneo occidentale
Per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale il regolamento non fissa contingenti in tonnellate, ma uno sforzo di pesca massimo consentito per il 2020, dettagliato nell’allegato I per gruppi di stock, aree CGPM, lunghezza fuori tutto delle navi e gruppi di sforzo di pesca.
La gestione di tale sforzo deve avvenire secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022; inoltre gli Stati membri devono registrare e trasmettere i dati secondo l’articolo 10 di quel medesimo regolamento e usare i codici del gruppo di sforzo riportati nell’allegato I. Il considerando richiama la riduzione del 10% rispetto al livello di riferimento per il 2020, in conformità al piano pluriennale.
Misure per il Mare Adriatico
Piccoli pelagici
Per sardina e acciuga nel Mare Adriatico, l’articolo 8 stabilisce due vincoli cumulativi:
- le catture non possono superare i livelli massimi fissati nell’allegato II;
- i pescherecci non possono superare 180 giorni di pesca all’anno.
All’interno di tale limite complessivo, sono previsti tetti massimi di 144 giorni per la pesca della sardina e 144 giorni per la pesca dell’acciuga.
Stock demersali
Per gli stock demersali dell’Adriatico, l’articolo 9 rimanda all’allegato II per lo sforzo di pesca massimo consentito nel 2020. La gestione deve avvenire conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, cioè nel quadro del sistema di controllo unionale.
L’allegato II contiene anche prescrizioni specifiche per la Slovenia, incluse limitazioni particolari per alcune flottiglie e, per i pescherecci sloveni che operano con reti da traino nella GSA 17, un limite di 3 000 giorni di pesca all’anno.
Trasmissione dati
L’articolo 10 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione i dati sugli sbarchi per stock e sullo sforzo di pesca utilizzando i codici degli stock e dei gruppi di sforzo indicati nell’allegato II, in base agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Misure per il Mar Nero
Spratto
Per lo spratto (Sprattus sprattus) il regolamento prevede un contingente autonomo dell’Unione, ripartito tra Bulgaria e Romania. Nell’allegato III sono indicati i quantitativi nazionali e il totale unionale, oltre al fatto che si tratta di un contingente analitico.
Rombo chiodato
Per il rombo chiodato (Psetta maxima) è fissato un TAC di 150 tonnellate per l’Unione, ripartito in 75 tonnellate per la Bulgaria e 75 per la Romania. L’allegato III indica anche il TAC totale di 857 e precisa che il periodo 15 aprile-15 giugno 2020 è soggetto a divieto totale di pesca, incluse le attività accessorie elencate nel testo dell’allegato.
L’articolo 13 impone inoltre un limite di 180 giorni di pesca all’anno per i pescherecci dell’Unione autorizzati alla pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.
Regole di ripartizione e coordinamento con altri atti
L’articolo 15 chiarisce che la ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero non incide su:
- scambi di quote ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- detrazioni e riattribuzioni ex articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- detrazioni ex articoli 105 e 107 del medesimo regolamento.
Inoltre, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si evita così un cumulo di flessibilità che potrebbe compromettere gli obiettivi di conservazione.
Regole di controllo e obblighi di reporting
Il testo rinvia ripetutamente al regolamento (CE) n. 1224/2009 per la registrazione delle catture, dello sforzo di pesca e la trasmissione dei dati di esaurimento o sbarco delle possibilità di pesca. Gli Stati membri devono utilizzare i codici contenuti negli allegati per la comunicazione alla Commissione, sia per il Mediterraneo occidentale e l’Adriatico sia per il Mar Nero.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2020. La scelta è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire reddito ai pescatori dell’Unione. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito materiale
Il regolamento fissa, per il 2020, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (artt. 1-2). L’ambito comprende i pescherecci dell’Unione e, nei soli casi espressamente previsti, anche la pesca ricreativa.
Definizioni e delimitazione geografica
Sono richiamate le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013, con ulteriori definizioni per acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico e valutazione analitica (art. 3). Le zone sono definite mediante le sottozone geografiche CGPM: Mediterraneo (GSA 1-27), Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5-11), Adriatico (GSA 17-18) e Mar Nero (GSA 29) (art. 4).
Anguilla nel Mediterraneo
Per l’anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo, incluse le acque salmastre e le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, è previsto un divieto di pesca per tre mesi consecutivi da stabilire da ciascuno Stato membro. Il periodo deve essere coerente con il regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione e con i modelli migratori; gli Stati membri devono comunicare il periodo scelto alla Commissione almeno un mese prima della chiusura e comunque entro il 31 gennaio 2020 (art. 5).
Mediterraneo occidentale: sforzo di pesca per gli stock demersali
Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale è fissato nell’allegato I; la gestione deve avvenire secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 (art. 6). Gli Stati membri devono registrare e trasmettere i dati sullo sforzo di pesca secondo l’articolo 10 di tale regolamento, usando i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato I (art. 7).
Adriatico: piccoli pelagici
Per sardina e acciuga nel Mare Adriatico, le catture non possono superare i livelli fissati nell’allegato II e i pescherecci non possono superare 180 giorni di pesca annui; di questi, al massimo 144 giorni sono assegnabili alla pesca della sardina e 144 a quella dell’acciuga (art. 8).
Adriatico: stock demersali e dati
Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mare Adriatico è stabilito nell’allegato II e va gestito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 9). Gli Stati membri devono usare i codici degli stock e dei gruppi di sforzo dell’allegato II per la trasmissione dei dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 10).
Mar Nero: spratto e rombo chiodato
Per lo spratto (Sprattus sprattus) è previsto un contingente autonomo dell’Unione, ripartito tra Bulgaria e Romania, con indicazione delle eventuali condizioni collegate nell’allegato III (art. 11). Per il rombo chiodato (Psetta maxima) è fissato un TAC nelle acque dell’Unione del Mar Nero, anch’esso ripartito tra Bulgaria e Romania e corredato di eventuali condizioni funzionali nell’allegato III (art. 12).
Mar Nero: sforzo di pesca e chiusura per il rombo chiodato
I pescherecci dell’Unione autorizzati alla pesca del rombo chiodato nel Mar Nero non possono superare 180 giorni di pesca all’anno, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (art. 13). È inoltre vietata ogni attività di pesca, inclusi trasbordo, conservazione a bordo, sbarco e prima vendita, dal 15 aprile al 15 giugno nelle acque dell’Unione del Mar Nero (art. 14).
Ripartizione nel Mar Nero e flessibilità
La ripartizione tra Stati membri delle possibilità di pesca per spratto e rombo chiodato non pregiudica gli scambi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né le detrazioni/riattribuzioni e detrazioni previste dagli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 15, par. 1). Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 15, par. 2).
Trasmissione dei dati e codici
Per la trasmissione alla Commissione dei dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca, gli Stati membri devono usare i codici indicati negli allegati I, II e III, in coerenza con gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (artt. 7, 10 e 16).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020 (art. 17). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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