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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 428 del 28/09/2023

Provvedimento del 28 settembre 2023

Garante Privacy428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che la società che gestisce un ristorante ad Ancona aveva attivo un impianto di videosorveglianza senza apporre idonei cartelli informativi, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Pur prendendo atto che la società aveva poi sanato la situazione dopo il controllo, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Palombaro s.r.l.: sanzione per videosorveglianza nel ristorante senza adeguata informativa agli interessati

Palombaro s.r.l. - videosorveglianza senza informativa nel ristorante

Il Garante ha esaminato un trattamento di dati personali effettuato dalla società che gestisce il ristorante "L’Ascensore" ad Ancona, a seguito di un controllo della Polizia Locale che aveva rilevato un impianto di videosorveglianza attivo ma privo di idonea segnaletica informativa. Il procedimento è stato avviato per possibile violazione del principio di trasparenza e dell’obbligo di informativa agli interessati.

Origine del procedimento e fatti accertati

Con nota del 29 giugno 2022, la Polizia Locale del Comune di Ancona ha trasmesso al Garante il verbale del controllo effettuato il 22 giugno 2022 presso l’esercizio commerciale. Nel verbale si dava atto della presenza di telecamere regolarmente funzionanti e dell’assenza di cartelli informativi adeguati.

L’Ufficio del Garante ha quindi notificato alla società l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR.

Difese della società

Nelle memorie difensive del 23 novembre 2022, la società ha dichiarato che:

  • l’impianto era stato installato da circa un mese, con attivazione il 14 maggio 2022;
  • il sistema era finalizzato alla tutela dei beni aziendali da possibili atti illeciti di terzi;
  • dopo il controllo della Polizia Locale aveva provveduto ad apporre i cartelli informativi sia all’interno sia all’esterno del locale.

Il Garante ha preso atto di tale adeguamento, supportato da documentazione fotografica.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza può integrare un trattamento di dati personali, soggetto ai principi generali del GDPR, in particolare:

  • art. 5, par. 1, lett. a): liceità, correttezza e trasparenza;
  • art. 13 GDPR: obbligo di fornire all’interessato le informazioni sul trattamento.

Sono state richiamate anche:

  • il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento di dati personali tramite dispositivi video, che prevedono un sistema informativo su due livelli e la necessità che l’avviso sia ben visibile, comprensibile e collocato prima dell’accesso alla zona sorvegliata.

Valutazione del Garante

Il Garante ha ritenuto che, al momento del controllo, il trattamento fosse illecito perché il sistema era operativo senza che fosse stata resa agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 GDPR.

Secondo l’Autorità, la condotta contrastava con il principio di trasparenza, poiché gli interessati devono essere informati in modo chiaro prima di entrare in un’area videosorvegliata, così da poter valutare la presenza delle telecamere e regolare il proprio comportamento.

Sanzione e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato l’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e l’art. 166 del Codice privacy, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR.

Nella quantificazione della sanzione, determinata in euro 3.000,00, sono stati considerati i criteri dell’art. 83, par. 1 e 2, GDPR, in particolare:

  • natura, gravità e durata della violazione;
  • responsabilità del titolare per l’omesso adempimento informativo;
  • assenza di precedenti specifici;
  • intervento successivo di regolarizzazione con apposizione dei cartelli;
  • condizioni economiche del contravventore, valutate sul bilancio d’esercizio 2022.

Il Garante ha escluso che la violazione potesse essere considerata "minore", anche alla luce della natura e della durata dell’inadempimento.

Dispositivo

L’Autorità ha quindi:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla Palombaro s.r.l. mediante il sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante;
  • ordinato alla società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro;
  • ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con avvertenza circa le conseguenze esecutive in caso di mancato pagamento;
  • ricordato la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019.

Tutela giurisdizionale

È stato infine indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamento iniziale

Il procedimento nasce da un verbale della Polizia Locale di Ancona, trasmesso al Garante il 29 giugno 2022, relativo a un controllo del 22 giugno 2022 presso il ristorante "L’Ascensore". Durante il controllo è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza regolarmente funzionante e l’assenza di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere.

Difese della società

La società ha sostenuto che l’impianto fosse stato attivato solo un mese prima del controllo, il 14 maggio 2022, e che fosse installato per tutelare i beni aziendali da atti illeciti di terzi. Ha inoltre dichiarato di aver apposto, subito dopo il controllo, i cartelli informativi all’interno e all’esterno del locale, producendo documentazione fotografica a supporto.

Valutazione giuridica del trattamento

Il Garante ha richiamato i principi del GDPR applicabili ai sistemi di videosorveglianza, evidenziando che il trattamento deve rispettare l’art. 5, par. 1, lett. a), sul principio di trasparenza, e l’art. 13, che impone di informare gli interessati prima dell’accesso all’area videosorvegliata. Sono stati richiamati anche il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, con particolare riferimento alla necessità di cartelli ben visibili e collocati in modo da consentire all’interessato di percepire la sorveglianza prima di entrare nella zona controllata.

Esito istruttorio: illecito del trattamento

Dall’istruttoria è emerso che l’impianto era attivo e funzionante, ma non risultava apposto alcun cartello recante l’informativa prevista dall’art. 13 GDPR. Il trattamento effettuato mediante videosorveglianza è stato quindi qualificato come illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Sanzione e criteri di quantificazione

Il Garante ha ritenuto la violazione non minore, considerando natura, gravità e durata dell’infrazione, il grado di responsabilità del titolare e le modalità di emersione della violazione. Ai fini della quantificazione ai sensi dell’art. 83, par. 1 e 2, GDPR, sono stati valorizzati: assenza di precedenti specifici, avvenuto adeguamento successivo al controllo, condizioni economiche della società desunte dal bilancio 2022. La sanzione è stata determinata in 3.000 euro.

Ulteriori disposizioni

Oltre all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. È stata inoltre indicata la facoltà di definire la controversia con il pagamento in misura ridotta della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso.

Come è indicizzato

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