Deliberazione n. 449 del 28/09/2023
Provvedimento del 28 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite la piattaforma. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e a imporre la conservazione per 12 mesi dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie e con misure idonee a non rendere identificabili direttamente gli interessati. Il provvedimento è una ratifica di misura urgente e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato
Ratifica di provvedimento urgente contro Telegram FZ-LLC per materiale riconducibile a revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, che la segnalazione indicava come potenzialmente diffondibile tramite la piattaforma Telegram senza consenso.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per i casi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
La segnalazione e l’intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e il materiale è stato trasmesso in formato hash, così da consentire la tutela preventiva del contenuto senza necessità di divulgarlo in chiaro.
Con determinazione n. 193 del 20 settembre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
- la prescrizione di conservare, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Esito del procedimento
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 20 settembre 2023 nei confronti di Telegram FZ-LLC, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Rilievi operativi
Il provvedimento conferma l’utilizzo dello strumento urgente previsto dall’ordinamento privacy per contrastare la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle piattaforme digitali. Per il gestore della piattaforma rilevano in particolare:
- la necessità di attivarsi senza ritardo per impedire la diffusione del contenuto segnalato;
- la conservazione, ove il materiale venga acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie;
- l’adozione di misure tecniche e organizzative che evitino la diretta identificazione delle persone coinvolte.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma una misura di urgenza finalizzata alla prevenzione della diffusione illecita del materiale.
Punti principali
Presupposti e base normativa
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma impone al Garante di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, poi soggette a ratifica.
Segnalazione dell’interessato
L’interessato ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il materiale segnalato è stato trasmesso in formato hash, in modo da consentire un intervento preventivo senza diffusione del contenuto in chiaro.
Provvedimento urgente del dirigente
Con determinazione n. 193 del 20 settembre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulla piattaforma. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 193/23 adottato il 20 settembre 2023 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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