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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 430 del 28/09/2023

Provvedimento del 28 settembre 2023

Garante Privacy430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato contro Google LLC, relativo alla reperibilità su Google di URL associati al suo nominativo e riferiti a articoli su una vicenda penale conclusa con decreto di archiviazione. Google aveva già bloccato una parte degli URL richiesti dalle versioni europee dei risultati di ricerca; per i restanti, l'Autorità ritiene infondata la richiesta di rimozione/deindicizzazione. Il provvedimento valorizza il bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione, rilevando la recente pubblicazione delle notizie, la loro attualità, l'esattezza dei contenuti e il ruolo professionale dell'interessato. Viene considerato anche l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., che opera comunque nei limiti dell'art. 17 GDPR, e il reclamo è dichiarato infondato per gli URL residui.

Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL associati al nome dell'interessato dopo decreto di archiviazione penale

Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL riferiti a vicenda penale archiviata

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato nei confronti di Google LLC da un interessato che chiedeva la rimozione/deindicizzazione di URL associati al proprio nome e collegati ad articoli giornalistici su una vicenda penale conclusa con decreto di archiviazione. Il procedimento si colloca nel quadro del diritto all'oblio e delle regole applicabili ai motori di ricerca.

Fatti e svolgimento del procedimento

L'interessato ha rappresentato di aver subito un pregiudizio reputazionale per la persistenza online di contenuti relativi alla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, nonostante l'intervenuta archiviazione. Ha riferito di avere già presentato numerose richieste di deindicizzazione a Google, ottenendo solo una rimozione parziale, e di avere successivamente ottenuto dalla cancelleria l'annotazione prevista dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p. sul decreto di archiviazione, per formulare un nuovo interpello al motore di ricerca.

Con nota del 21 marzo 2023, l'Autorità ha chiesto a Google osservazioni e di comunicare l'eventuale intenzione di aderire alla richiesta. Google, con nota dell'11 aprile 2023, ha dichiarato di aver bloccato alcuni URL e di non poter aderire per gli altri, ritenendo persistente un interesse pubblico alla conoscenza delle notizie.

Questioni preliminari e competenza del Garante

Il Garante rileva che, in ragione delle attività svolte in ambito europeo, si applica il principio di stabilimento di cui all'art. 3, par. 1, GDPR. Poiché il trattamento connesso al motore di ricerca è direttamente gestito da Google LLC anche per il territorio UE, con sede negli Stati Uniti, l'Autorità afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR.

È inoltre respinta l'eccezione dell'interessato secondo cui Google avrebbe violato ordinarie regole processuali, chiarendo che nel procedimento davanti al Garante trovano applicazione le regole speciali del regolamento n. 1/2019 e che la società ha predisposto canali dedicati per le richieste delle autorità di controllo e un form online per le istanze degli interessati in materia di diritto all'oblio.

Valutazione sul blocco dei primi URL

Preso atto che Google ha disposto il blocco degli URL indicati con i numeri da 1 a 13 nelle pagine 2 e 3 del riscontro, il Garante ritiene che non vi siano i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti su tali URL.

Valutazione dei restanti URL e diritto all'oblio

Per gli altri URL, il Garante esamina la richiesta di rimozione alla luce degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, richiamando i criteri elaborati dal WP29 nelle linee guida del 26 novembre 2014 e dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle linee guida n. 5/2019.

L'Autorità osserva che:

  • gli articoli sono stati pubblicati in epoca molto recente;
  • essi riportano la notizia dell'archiviazione, dunque risultano aggiornati e attuali;
  • le informazioni sono esatte;
  • i contenuti attengono alla vita professionale dell'interessato, che riveste un ruolo pubblico;
  • la vicenda ha ricevuto ulteriore attenzione mediatica per la presenza online di articoli relativi al procedimento davanti al Garante.

Rilievo dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. e bilanciamento con l'art. 17 GDPR

Il Garante chiarisce che l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022, consente all'interessato di chiedere l'inibizione dell'indicizzazione o la deindicizzazione dei dati personali contenuti nel provvedimento giudiziario, ma solo "ai sensi e nei limiti dell'art. 17" GDPR. La norma, dunque, non attribuisce un diritto assoluto e automatico alla deindicizzazione, ma una presunzione relativa che deve essere bilanciata con la libertà di espressione e di informazione.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, compresa la sentenza del 24 settembre 2019 nella causa C-136/17, il Garante afferma che, nel caso concreto, prevale l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie, anche in considerazione dell'attualità e del ruolo dell'interessato.

Esito del reclamo e impugnazione

Il Garante, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR:

  • prende atto del blocco degli URL da 1 a 13 operato da Google LLC, ritenendo non necessari ulteriori interventi;
  • dichiara infondato il reclamo nei confronti di Google LLC per i restanti URL.

È indicata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo e contesto normativo

L'interessato chiede a Google LLC la rimozione/deindicizzazione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nome, che rinviano ad articoli su una vicenda giudiziaria conclusa con decreto di archiviazione. Il caso è esaminato alla luce degli artt. 17 e 21 GDPR, dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022 e delle linee guida WP29/EDPB sul diritto all'oblio nei motori di ricerca.

Riscontro di Google e blocco parziale degli URL

Google comunica di aver bloccato dagli esiti europei della ricerca gli URL indicati con i nn. 1-13 nelle pagine 2 e 3 del riscontro, per la query associata al nome del reclamante. Per tali URL il Garante prende atto dell'adempimento e ritiene che non vi siano i presupposti per ulteriori provvedimenti.

Valutazione sul diritto all'oblio e bilanciamento degli interessi

Per gli altri URL, il Garante esclude il diritto alla rimozione. Le notizie sono recenti, aggiornate e riportano anche l'archiviazione del procedimento; riguardano la vita professionale dell'interessato, che riveste un ruolo pubblico. L'Autorità richiama il bilanciamento tra protezione dei dati e libertà di espressione e informazione, evidenziando che l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. non introduce un diritto assoluto alla deindicizzazione, ma una presunzione relativa da valutare nei limiti dell'art. 17 GDPR.

Esito finale del procedimento

Il Garante, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, prende atto del blocco dei primi URL e dichiara infondato il reclamo nei confronti di Google LLC per i restanti URL. È indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 78 GDPR e artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricercadiritto all'obliodati giudiziarirapporto tra informazione e reputazione

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