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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 425 del 28/09/2023

Provvedimento del 28 settembre 2023

Garante Privacy425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un medico ha inviato via e-mail a una società fornitrice di dispositivi CPAP il referto polisonnografico di un paziente, contenente dati relativi alla salute, senza che vi fosse prova di un valido consenso o di un’altra base giuridica idonea. Il medico è stato qualificato come titolare autonomo del trattamento per quella specifica operazione, poiché ha agito autonomamente determinando finalità e mezzi della comunicazione. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), e 9 GDPR, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 5.000 euro e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Dott. Giuseppe Anzalone: comunicazione a terzi di un referto con dati sulla salute senza valido presupposto giuridico

Comunicazione illecita di un referto sanitario a un terzo e sanzione al medico

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che contestava l’invio, da parte del medico, del referto di un esame polisonnografico a una società terza fornitrice di dispositivi medici. La vicenda riguarda un trattamento di dati relativi alla salute e si conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Origine del procedimento e oggetto del trattamento

Il reclamante aveva rappresentato che, dopo una visita pneumologica e un esame polisonnografico, il medico gli aveva inviato il referto via e-mail, allegandolo in un documento di quattro pagine, ma aveva anche inoltrato la stessa mail in copia conoscenza alla società Linde Care Point, senza un consenso espresso, specifico e valido.

L’Ufficio ha acquisito informazioni dal medico e dalla società Aesthetic Medical Care s.r.l., presso cui la prestazione era stata eseguita, per chiarire il rapporto tra le parti e il presupposto giuridico della comunicazione dei dati sanitari al terzo fornitore.

Posizioni difensive del medico e della struttura

Il medico ha sostenuto di avere agito per finalità di cura, in una situazione di urgenza clinica, per consentire al paziente di ottenere rapidamente il ventilatore meccanico/CPAP necessario. Ha affermato che la comunicazione alla ditta Linde era funzionale ad accelerare la titolazione e l’accesso alla terapia, e che il paziente avrebbe comunque autorizzato la trasmissione dei dati.

La società Aesthetic Medical Care s.r.l. ha invece chiarito di avere designato il medico quale responsabile del trattamento, precisando che la specifica operazione di invio del referto alla società Linde era stata compiuta autonomamente dal medico, senza comunicazione preventiva né successiva al titolare, in difformità rispetto alla nomina.

Qualificazione soggettiva del medico

Il Garante ha ritenuto che, per la concreta operazione di comunicazione a terzi, il medico avesse agito come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 GDPR, poiché aveva determinato da sé finalità e mezzi dell’operazione.

È stato richiamato anche l’art. 29 GDPR, per ribadire che il responsabile del trattamento o chi agisce sotto l’autorità del titolare non può trattare dati se non istruito in tal senso. In assenza di specifiche istruzioni della clinica, l’iniziativa del medico non poteva essere ricondotta alla posizione di responsabile.

Natura dei dati e requisiti di liceità

Il provvedimento qualifica le informazioni trasmesse come dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, nn. 1 e 15 GDPR, meritevoli di protezione rafforzata in ragione dei rischi connessi al loro trattamento.

Il Garante ha ricordato che tali dati possono essere comunicati a terzi soltanto in presenza di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato, e che il trattamento in ambito sanitario può essere esentato dal consenso solo quando sia strettamente necessario per finalità di cura, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 GDPR, come precisato dal provvedimento del Garante n. 55 del 7 marzo 2019.

Esclusione della finalità di cura come base legittimante

Secondo il Garante, l’invio del referto alla società fornitrice non era "essenziale" per la cura del paziente. Il paziente aveva già ricevuto l’indicazione della società cui rivolgersi e avrebbe potuto attivarsi autonomamente; infatti dallo scambio di e-mail emergeva che era stato informato della necessità di acquistare il dispositivo e aveva manifestato l’intenzione di provvedere quanto prima.

L’anticipazione dei dati alla ditta Linde, pur presentata come misura per accelerare la titolazione e la fornitura del macchinario, non è stata considerata indispensabile per il perseguimento della finalità terapeutica.

Inidoneità del presunto consenso

Il Garante ha escluso che la condotta fosse coperta da un valido consenso dell’interessato. Il consenso, per essere valido ai sensi degli artt. 4, n. 11, 7 e 9 GDPR, deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito quando riguardi categorie particolari di dati.

La mail del paziente, con cui questi comunicava che avrebbe provveduto ad acquistare il macchinario, non è stata ritenuta una manifestazione esplicita di consenso alla trasmissione dei suoi dati sanitari a un terzo. Inoltre, il modulo di consenso prodotto dal medico era relativo al rapporto con la clinica e non alla specifica comunicazione dei dati alla società fornitrice.

Violazioni accertate

Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di:

  • liceità, correttezza e trasparenza, ex art. 5, par. 1, lett. a) GDPR;
  • minimizzazione dei dati, ex art. 5, par. 1, lett. c) GDPR;
  • integrità e riservatezza, ex art. 5, par. 1, lett. f) GDPR;
  • disciplina speciale sui dati relativi alla salute, ex art. 9 GDPR.

È stato inoltre osservato che, per la sola attività di titolazione, non sarebbe stato necessario trasmettere l’intero referto, ma soltanto gli elementi strettamente pertinenti alla patologia, in ossequio al principio di minimizzazione.

Valutazioni sanzionatorie e quantificazione

Poiché la violazione integrava un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. a) GDPR, il Garante ha applicato una sanzione pecuniaria di 5.000 euro.

Nella quantificazione sono stati valorizzati i criteri di cui all’art. 83, par. 2 GDPR:

  • numero limitato di interessati e di destinatari coinvolti;
  • comportamento collaborativo del medico nel corso dell’istruttoria;
  • assenza di ulteriori reclami o segnalazioni;
  • assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori pertinenti nei confronti del medesimo medico.

Esito finale e pubblicazione

Il Garante ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo nei termini di legge, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.

Non sono state adottate misure correttive ulteriori, poiché la condotta contestata aveva già esaurito i propri effetti.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato che lamentava la trasmissione, da parte del medico, del referto di una polisonnografia a una società terza (Linde Care Point) in copia conoscenza, senza consenso specifico. Il referto conteneva dati, tracciati, conclusioni diagnostiche e commenti relativi allo stato di salute del reclamante.

Posizione del medico e della struttura

Il medico ha sostenuto di avere agito nell’esclusivo interesse della salute del paziente, per accelerare il reperimento e l’uso di un ventilatore meccanico/CPAP, ritenendo non necessario il consenso. Ha inoltre affermato che il paziente avrebbe già autorizzato il trattamento presso la clinica. La struttura ha però dichiarato che il medico era stato designato responsabile del trattamento e che l’invio del referto era avvenuto autonomamente, senza istruzioni preventive o successive.

Qualificazione del medico come titolare autonomo

Il Garante ha ritenuto che, per la specifica comunicazione dei dati alla società fornitrice, il medico avesse determinato autonomamente finalità e mezzi del trattamento, assumendo quindi la veste di titolare autonomo ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 GDPR. Non risultava documentata alcuna specifica istruzione della clinica che legittimasse quell’operazione.

Illiceità della comunicazione di dati sulla salute

La comunicazione ha riguardato dati relativi alla salute, soggetti a tutela rafforzata. Il Garante ha escluso che l’invio integrale del referto a un soggetto terzo fosse necessario per una finalità di cura ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR, evidenziando che il paziente aveva già ricevuto indicazioni sulla società a cui rivolgersi e avrebbe potuto agire autonomamente. Inoltre, ai fini della titolazione sarebbe stato sufficiente, al più, un insieme limitato di dati, non l’intero referto comprensivo di dati identificativi.

Consenso e base giuridica

Il Garante ha escluso che la mail del paziente costituisse un consenso valido, perché il consenso ai sensi degli artt. 4, n. 11, 7 e 9 GDPR deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito per i dati particolari. Non vi era prova di un consenso esplicito alla comunicazione verso terzi, né il consenso raccolto dalla clinica risultava riferito a quella specifica operazione.

Sanzione e misure accessorie

È stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), e 9 GDPR, valutando la collaborazione del medico, il numero limitato di interessati e destinatari, l’assenza di precedenti e di ulteriori segnalazioni. È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante. Non sono state adottate misure correttive perché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdati sanitariconsenso al trattamentorapporti tra titolare e responsabileprincipi di liceità e minimizzazionemisure di sicurezza

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