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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11463/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per tentato evasione dal regime di custodia, per tentato danneggiamento aggravato e per tentato sequestro di persona/lesione connessi ai medesimi fatti, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia di merito, sostenendo in sostanza un difetto di correttezza dell'apprezzamento probatorio; 2) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il primo motivo era assolutamente generico e non si confrontava con gli apprezzamenti di merito già vagliati dalla Corte d'appello, mentre il secondo motivo era parimenti aspecifico perché non si confrontava con la logica e coerente argomentazione sul diniego delle attenuanti generiche. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione come norma sulla forma tentata dei reati contestati.

  • art. 385 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione per il reato di evasione, in forma tentata secondo l'imputazione riportata.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione per il danneggiamento, in relazione all'aggravante indicata.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato in relazione all'aggravante del danneggiamento contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato come norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e non scalfito dal ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
  • È aspecifico il motivo che contesta l'apprezzamento di merito senza confrontarsi con gli argomenti decisivi posti a base della decisione di merito.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la doglianza si confronta in modo puntuale con la motivazione resa dal giudice di merito; una mera riproposizione di critiche generiche non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneDanneggiamento
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

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